RC auto 2026: veicoli fermi, storici e polizze stagionali

Tenere un'auto ferma in garage non elimina, da solo, l'obbligo di assicurazione. Dal 2023 la copertura è collegata alla funzione del veicolo e opera anche in molte aree private. Il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 57, in vigore dal 12 maggio, ha però chiarito le deroghe per mezzi stabilmente inidonei, sospensione volontaria, veicoli storici e particolari mezzi utilizzati in aree chiuse.

La sospensione ordinaria può durare fino a dieci mesi nell'annualità; per i veicoli storici e collezionistici il limite è undici mesi. Le polizze di durata inferiore all'anno per usi stagionali sono invece soltanto abilitate dalla legge: richiedono un decreto ministeriale e non possono essere considerate automaticamente disponibili in ogni caso.

Il decreto legislativo n. 57/2026

Entrata in vigore

Il correttivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 ed è entrato in vigore il 12 maggio. Modifica l'articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni, interviene sulle gare motoristiche e restituisce all'IVASS poteri regolamentari sull'attestato di rischio.

Le novità principali

Il decreto precisa cosa si intende per inidoneità stabile del veicolo, introduce formule assicurative per i veicoli storici con separazione tra rischio dinamico e statico e consente a futuri decreti di prevedere contratti infrannuali per uso stagionale, trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva.

Veicolo fermo o rottame: quando l’obbligo non si applica

Secondo le FAQ MIMIT aggiornate il 3 agosto 2026, un veicolo fermo in garage, cortile o area privata, resta soggetto all'obbligo di assicurazione, perché conserva la funzione di mezzo di trasporto. Anche un guasto temporaneo, una panne o la mancanza di carburante non producono automaticamente una deroga.

Non sono soggetti all'obbligo i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione e quelli il cui uso è vietato, temporaneamente o definitivamente, da una misura dell'autorità. Le situazioni vanno documentate: cancellazione dal PRA, confisca, sequestro, fermo o ritiro dei documenti non sono equivalenti a una scelta privata di non utilizzare l'auto.

La deroga riguarda anche il veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto, compreso quello privo di parti essenziali in modo stabile. La norma demanda a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'identificazione delle parti essenziali. Alla data di verifica, 20 agosto 2026, le fonti ufficiali consultate non hanno evidenziato il decreto attuativo: non è prudente qualificare autonomamente un mezzo come rottame solo perché smontato o guasto.

Come funziona la sospensione della polizza nel 2026

La sospensione volontaria richiede una comunicazione formale all'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Diventa operativa dal momento della registrazione nella banca dati prevista dal regolamento e l'impresa deve darne tempestiva conferma all'assicurato.

Fino alla conferma non si dovrebbe presumere che la copertura sia sospesa. Il veicolo non può essere utilizzato durante il periodo comunicato.

Il periodo può essere prorogato più volte, ma la comunicazione di proroga deve arrivare almeno dieci giorni prima della scadenza della sospensione in corso. La durata complessiva non può superare dieci mesi rispetto all'annualità.

Per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico dell'articolo 60 del Codice della strada la sospensione può raggiungere undici mesi. Il preavviso per la proroga è di cinque giorni. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la carta di circolazione deve riportare classificazione e dati del certificato di rilevanza storica quando si utilizzano gli schemi assicurativi specifici previsti dalla norma.

Le FAQ MIMIT ammettono la riattivazione prima della scadenza, con comunicazione formale e preavviso di dieci giorni, ridotto a cinque per i veicoli storici iscritti nei registri. Il preavviso non si applica quando la riattivazione segue uno spossessamento involontario, come il furto.

Veicoli storici e rischio dinamico o statico

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la legge consente di adempiere l'obbligo anche con schemi diversi dalla RC auto tradizionale, purché il premio relativo al rischio dinamico sia indicato separatamente da quello relativo al rischio statico.

La distinzione riflette il fatto che il danno può derivare sia dall'uso del veicolo sia dalla sua condizione statica. Prima di stipulare bisogna verificare massimali, esclusioni, eventi coperti e documentazione storica richiesta.

Polizze stagionali e contratti inferiori all’anno

Il d.lgs. n. 57/2026 prevede che un decreto MIMIT, adottato con il MIT e sentito l'IVASS, possa introdurre schemi di contratti obbligatori di durata inferiore all'anno per uso stagionale, trasferimento, demolizione o esportazione definitiva.

La disposizione non crea da sola un diritto immediato a ottenere qualsiasi polizza stagionale. Alla data del 20 agosto 2026, nelle fonti ufficiali consultate non è stato individuato il decreto che definisce tali schemi. Le offerte disponibili sul mercato vanno quindi controllate nelle condizioni contrattuali, senza attribuire loro effetti previsti da un atto ancora da adottare.

Carrelli, mezzi agricoli e aree chiuse

La deroga all'obbligo di assicurazione, in questo caso, riguarda i carrelli non immatricolati che operano in aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi e i veicoli usati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. Deve esistere una diversa polizza di responsabilità civile verso terzi.

Sono comprese le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica che operano esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi interni non accessibili al pubblico, sempre con copertura RC verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.

Basta un accesso di clienti, fornitori o pubblico per rendere più delicata la qualificazione dell'area. Occorre verificare immatricolazione, uso esclusivo, delimitazione degli spazi e contenuto della polizza alternativa. La deroga non equivale a una libertà generale di tenere il mezzo privo di copertura.

Cosa succede in caso di sinistro durante la sospensione

Se un veicolo sospeso provoca un sinistro, l'articolo 122-bis richiama la disciplina del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada prevista per il veicolo non coperto. Il Fondo tutela il danneggiato nei limiti di legge, ma può sorgere il diritto di recuperare le somme dal responsabile o dai soggetti obbligati.

La sospensione non è quindi un modo per utilizzare saltuariamente il mezzo senza premio: prima di muoverlo occorre una riattivazione efficace e registrata.

Checklist prima di sospendere o cambiare copertura

Occorre controllare carta di circolazione, proprietà o altro titolo, certificato storico, stato tecnico, eventuali provvedimenti dell'autorità, comunicazione inviata, conferma dell'impresa e registrazione. Per mezzi aziendali servono planimetria o regole di accesso, destinazione d'uso e polizza RC alternativa.

Prima della riattivazione o di una polizza speciale, è necessario verificare decorrenza, massimali, rischio statico e dinamico, esclusioni e franchigie. Conservare ogni messaggio dell'assicuratore.

L’opinione dello Studio Legale

Il correttivo amplia la flessibilità rispetto all'obbligo assicurativo, ma richiede più attenzione alla forma.

Il veicolo fermo resta assicurabile e spesso deve restare assicurato; la sospensione produce effetti solo dopo comunicazione e registrazione. Per mezzi storici, rottami e usi aziendali non basta un'etichetta informale: servono documenti tecnici, area effettivamente chiusa e copertura alternativa quando prevista.

F.A.Q.

Un'auto ferma in garage deve essere assicurata?

Sì, in via generale, se conserva la funzione di mezzo di trasporto. Il solo mancato utilizzo in area privata non elimina l'obbligo.

Quanto può durare la sospensione?

Fino a dieci mesi nell'annualità; undici mesi per i veicoli storici e collezionistici previsti dall'articolo 60 del Codice della strada.

Posso comprare una polizza stagionale di legge?

La legge consente a un decreto ministeriale di introdurre schemi infrannuali. Alla data del 20 agosto 2026 il decreto attuativo non è stato individuato nelle fonti ufficiali consultate.

Un'auto guasta è esente dall'obbligo?

Non se il guasto è temporaneo. L'inidoneità deve essere stabile; la definizione delle parti essenziali è demandata a un decreto MIT.

Posso riattivare la polizza prima della scadenza?

Sì, con comunicazione formale e preavviso di dieci giorni, cinque per i veicoli storici, salvo il caso di spossessamento involontario.

Contatta lo Studio Legale Vallini Vaccari

Prima di sospendere la copertura è opportuno far verificare carta di circolazione, certificato storico, stato del mezzo e comunicazioni con l'impresa. Lo Studio può esaminare la documentazione e chiarire se ricorrono sospensione o deroga.