Arbitro Assicurativo 2026: reclamo e ricorso AAS
- 7 Settembre 2026
- nicolò vallini vaccari
- Nessun commento
Indice dei contenuti
ToggleArbitro Assicurativo 2026: quando e come contestare una decisione della compagnia
La compagnia ha respinto la richiesta, ha riconosciuto un importo ritenuto insufficiente oppure non ha risposto. Dal 15 gennaio 2026, in molte controversie assicurative è possibile rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS), un organismo indipendente istituito presso l'IVASS. Il ricorso è interamente online, costa 20 euro e non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato.
Semplicità, però, non significa automaticità. Prima del ricorso serve un reclamo scritto; esistono limiti di materia, valore e tempo; soprattutto, il Collegio decide sugli atti depositati, senza ascoltare testimoni né disporre nuove perizie. La qualità del fascicolo può quindi incidere quanto la fondatezza della contestazione.
Di seguito si riassume brevemente la procedura dinanzi all'Arbitro Assicurativo, che verrà poi meglio spiegata nel corso dell'articolo.
|
Cosa |
Come e quando |
|
Reclamo preventivo |
Scritto, alla compagnia e/o all'intermediario competente; attendere fino a 45 giorni, salvo risposta insoddisfacente già ricevuta. |
|
Termine per il ricorso |
Entro 12 mesi dalla data del primo reclamo sulla controversia. |
|
Costo |
20 euro tramite PagoPA; rimborsati se il ricorso è accolto anche solo in parte. |
|
Prova |
Solo documentale: niente nuove testimonianze o perizie disposte d'ufficio. |
|
Tempi |
In via ordinaria entro 180 giorni dalla presentazione; possibile proroga fino a ulteriori 90 giorni nei casi complessi. |
Che cos’è l’Arbitro Assicurativo e da quando opera
L'AAS è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie assicurative previsto dall'articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, oltre che dalle disposizioni tecniche IVASS del 23 maggio 2025. Il pubblico può presentare ricorso dal 15 gennaio 2026.
La decisione è affidata a un Collegio di cinque componenti ed è motivata. Non è una sentenza e non è giuridicamente vincolante come il provvedimento di un giudice. Se l'impresa o l'intermediario non la esegue, l'inadempimento viene tuttavia reso pubblico secondo le regole dell'AAS. Le parti conservano la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Chi può ricorrere
Possono presentare ricorso il contraente, l'assicurato e il beneficiario di un contratto di assicurazione. Può ricorrere anche il danneggiato quando la legge gli attribuisce un'azione diretta contro l'impresa: tra gli esempi indicati dall'AAS rientrano la RC Auto, la responsabilità civile sanitaria e la RC caccia nei rispettivi ambiti obbligatori.
Non può invece utilizzare l'AAS chi svolge professionalmente attività assicurativa, previdenziale, bancaria, finanziaria o di intermediazione quando la controversia riguarda proprio tale attività professionale.
Contro quali soggetti
Il ricorso può riguardare un'impresa di assicurazione, un intermediario o entrambi, se vi sono contestazioni specifiche riferibili a ciascuno. Sono compresi, secondo le condizioni di adesione previste, gli operatori italiani, quelli di altri Stati dello Spazio economico europeo che operano in Italia e le rappresentanze italiane di imprese extra-SEE. Per gli operatori esteri in libera prestazione di servizi occorre verificare l'adesione all'AAS o l'eventuale sistema competente nella rete FIN-NET.
Quando il ricorso è ammissibile
Il reclamo preventivo è una condizione di ammissibilità. Deve essere scritto, indirizzato al soggetto competente e deve descrivere in modo circostanziato la condotta contestata e la richiesta. L'impresa o l'intermediario ha 45 giorni per rispondere. Se la risposta arriva prima ma non è soddisfacente, non è necessario attendere la scadenza del quarantacinquesimo giorno per presentare ricorso.
Il ricorso va depositato entro 12 mesi dalla data del primo reclamo relativo alla controversia. Non è possibile far ripartire il termine inviando un nuovo reclamo sulla stessa questione. Nel primo anno di operatività dell'AAS, dal 15 gennaio 2026 al 15 gennaio 2027, sono ammessi i ricorsi preceduti da reclami presentati a partire dal 15 gennaio 2025.
Vi è anche un limite riferito ai fatti: il comportamento contestato deve essersi verificato, oppure essere stato conosciuto dal ricorrente, nei tre anni precedenti la presentazione del reclamo. Questi termini riguardano l'accesso all'AAS e non sostituiscono la verifica degli eventuali termini di prescrizione o decadenza del diritto sostanziale.
Controversie, domande e importi esclusi
L'AAS può accertare diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi e può valutare la violazione delle regole di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella distribuzione. Se si chiede soltanto un accertamento, non vi è limite di valore.
Quando si domanda anche il pagamento di una somma, si applicano invece soglie precise:
- rami danni: fino a 25.000 euro;
- rami vita: fino a 300.000 euro per contratti sulla durata della vita con prestazione dovuta soltanto in caso di morte; fino a 150.000 euro negli altri casi;
- risarcimento da responsabilità civile richiesto dal danneggiato con azione diretta contro l'impresa: fino a 2.500 euro, con decisione secondo equità.
Quest'ultima soglia è particolarmente importante nelle controversie RC Auto: non va confusa con il limite di 25.000 euro previsto, in generale, per le polizze danni. Occorre individuare correttamente chi propone il ricorso, quale rapporto assicurativo viene fatto valere e quale somma viene chiesta.
Restano fuori, tra l'altro, le controversie sui sinistri gestiti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dal Fondo di garanzia per le vittime della caccia, le questioni attribuite alla CONSAP e le assicurazioni dei cosiddetti grandi rischi. Non si può ricorrere se la stessa controversia è già davanti al giudice o se è pendente una mediazione o una negoziazione assistita. Se queste procedure si sono concluse senza accordo, l'accesso all'AAS può tornare possibile, purché ricorrano gli altri presupposti.
Come si prepara il fascicolo
Il ricorso si presenta sul Portale AAS. Prima di iniziare è utile predisporre una cartella ordinata e una cronologia essenziale. In base al caso, il fascicolo dovrebbe comprendere:
- documento di identità e, se il ricorso è presentato da un rappresentante, procura o documentazione dei poteri;
- polizza, condizioni di assicurazione, DIP e appendici rilevanti;
- denuncia o richiesta di risarcimento, numero di polizza e numero di sinistro;
- reclamo completo e prova della data di invio e ricezione;
- risposta della compagnia o dell'intermediario, se ricevuta;
- corrispondenza, conteggi, offerte, quietanze non liberatorie e comunicazioni utili;
- prove già disponibili: fotografie, verbali, fatture, preventivi, referti, certificazioni e perizie di parte pertinenti;
- prospetto chiaro della somma richiesta e del criterio con cui è stata calcolata.
Reclamo e ricorso devono essere coerenti nella sostanza. Nel reclamo conviene già identificare il contratto o il sinistro, esporre i fatti in ordine cronologico, indicare le clausole o i comportamenti contestati, formulare una richiesta precisa e allegare i documenti essenziali. Espressioni generiche come “liquidazione troppo bassa” difficilmente sostituiscono un confronto tra offerta, danni documentati e criterio di calcolo.
Perché l'AAS decide solo sui documenti
Il Collegio valuta il fascicolo formato dalle parti. Non può disporre d'ufficio nuove perizie, assumere testimonianze o raccogliere dichiarazioni verbali. Può chiedere ulteriori documenti per chiarire la controversia, ma il ricorrente non dovrebbe affidarsi a questa eventualità per colmare lacune probatorie.
Per esempio, se la contestazione dipende dalla dinamica di un incidente, da un danno tecnico non ancora stimato o da lesioni che richiedono una valutazione medico-legale, occorre chiedersi se gli atti già disponibili consentano davvero una decisione. Se servono testimonianze, accertamenti tecnici complessi o un'istruttoria ampia, un'altra procedura può essere più adatta.
Costi, tempi ed esiti
Il ricorrente versa 20 euro tramite PagoPA, seguendo la procedura del Portale. Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, l'impresa o l'intermediario deve rimborsare il contributo. Il costo contenuto non elimina però la necessità di valutare ammissibilità, prova e utilità concreta del ricorso.
Decisione entro 180 giorni e possibile proroga
Dopo le verifiche preliminari, l'impresa o l'intermediario ha 40 giorni per depositare le controdeduzioni. Il ricorrente ha poi 20 giorni per replicare e la controparte altri 20 giorni per una eventuale controreplica. I termini del contraddittorio sono perentori. Il Collegio decide entro 90 giorni dal completamento del fascicolo; nel riepilogo IVASS, la durata ordinaria è indicata in 180 giorni dalla presentazione del ricorso. Per le controversie particolarmente complesse è possibile una sola proroga fino a ulteriori 90 giorni.
L'assenza di controdeduzioni non determina automaticamente l'accoglimento: il Collegio deve comunque verificare la domanda e i documenti. Dopo la decisione, l'impresa o l'intermediario ha 30 giorni per eseguirla e ulteriori 5 giorni per trasmettere la prova dell'adempimento. In caso contrario, l'inadempimento è pubblicato sul sito AAS per cinque anni e, per sei mesi, sul sito dell'operatore o nei suoi locali.
La decisione non può essere riesaminata nel merito dall'AAS. Entro 30 giorni è possibile chiedere soltanto la correzione di errori materiali, come un errore di calcolo o un refuso. Chi ritiene insoddisfacente l'esito può rivolgersi al giudice, che non è vincolato dalla decisione arbitrale.
AAS, reclamo IVASS, negoziazione, mediazione o causa
Dopo una risposta negativa della compagnia non esiste un rimedio migliore in assoluto.
La scelta dipende da oggetto, valore, prova disponibile, urgenza e spazio per una soluzione negoziata.
- Arbitro Assicurativo. È adatto quando la domanda rientra nelle soglie, il punto controverso può essere deciso sugli atti e si cerca una procedura online, economica e motivata.
- Reclamo all'IVASS. Serve a segnalare un comportamento ritenuto irregolare o scorretto dopo il mancato o insoddisfacente riscontro dell'operatore. Non è necessario prima del ricorso AAS; se sulla stessa questione pendono contemporaneamente ricorso AAS e reclamo IVASS, la trattazione del reclamo IVASS si interrompe.
- Negoziazione assistita. Consente alle parti di cercare un accordo con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Per il risarcimento da circolazione di veicoli e natanti è, in alternativa al ricorso AAS, condizione di procedibilità della causa.
- Mediazione. È utile quando vi è spazio per una soluzione concordata; per le controversie sui contratti assicurativi e sul risarcimento da responsabilità medica e sanitaria è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
- Causa. Può essere necessaria quando servono testimonianze, consulenze tecniche, misure coercitive o una decisione vincolante, oppure quando la domanda economica supera la competenza dell'AAS.
Per le controversie RC Auto esiste inoltre la conciliazione paritetica, facoltativa e soggetta ai propri presupposti. Non si può mantenere contemporaneamente pendente il medesimo contenzioso davanti all'AAS e davanti al giudice, in mediazione o in negoziazione assistita: l'avvio successivo di una di queste procedure rende improcedibile il ricorso AAS.
L’opinione dello Studio Legale
L'Arbitro Assicurativo amplia in modo concreto gli strumenti a disposizione di assicurati e danneggiati, soprattutto per le controversie documentali di valore contenuto. Il contributo di 20 euro e la procedura online riducono la barriera di accesso, ma non rendono il ricorso una formalità.
A nostro avviso, la fase decisiva è quella precedente al deposito. Bisogna verificare la corretta controparte, il titolo della domanda, la soglia economica, la coerenza tra reclamo e ricorso e la completezza delle prove. Nella RC Auto, il limite di 2.500 euro per la domanda del danneggiato con azione diretta e l'impossibilità di assumere testimonianze possono rendere preferibile, in alcuni casi, la negoziazione assistita o il giudizio. In altri, una contestazione circoscritta e ben documentata può trovare nell'AAS una sede proporzionata.
La scelta dovrebbe quindi essere guidata dalla struttura del caso, non soltanto dal costo della procedura. Quando la pratica presenta lesioni, perizie contrastanti, responsabilità controverse o importi significativi, è prudente esaminare preventivamente polizza, reclamo, risposta e documentazione tecnica.
Quando una compagnia respinge la richiesta o propone una liquidazione non condivisa, il primo passo è mettere per iscritto una contestazione completa. Solo dopo si può valutare se il fascicolo rientra nell'AAS e se la prova documentale è sufficiente.
Lo Studio Legale Vallini Vaccari può esaminare polizza, reclamo, risposta della compagnia e documenti del sinistro per individuare il percorso più coerente tra ricorso AAS, trattativa, negoziazione, mediazione e azione giudiziaria. La valutazione richiede sempre l'esame della pratica concreta e non consente di anticipare l'esito.
Potrebbe interessarti
- Arbitro Assicurativo 2026: reclamo e ricorso AAS
- Microlesioni 2026: nuovi importi per il danno biologico nei sinistri stradali
- RC auto 2026: veicoli fermi, storici e polizze stagionali
- Direttiva (UE) 2021/2118 e assicurazione RC Auto: tutte le novità
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada | Guida 2025
