Microlesioni 2026: nuovi importi per il danno biologico nei sinistri stradali
- 28 Agosto 2026
- nicolò vallini vaccari
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Una lesione fino al 9 per cento di invalidità permanente viene definita, nel sistema assicurativo, lesione di lieve entità o microlesione. Dal mese di aprile 2026 sono cambiati i due valori economici di base utilizzati dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni: 988,45 euro per il primo punto di invalidità e 57,64 euro per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta.
Questi importi non coincidono con il risarcimento finale. Il calcolo dipende dalla percentuale riconosciuta, dall'età, dai giorni e gradi di inabilità temporanea e, nei casi previsti, dalla personalizzazione. Prima di valutare un'offerta assicurativa occorre quindi leggere il conteggio insieme alla documentazione medico-legale.
Quali importi cambiano dal mese di aprile 2026
Primo punto di invalidità: 988,45 euro
Il decreto MIMIT 20 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026, aggiorna a 988,45 euro il valore del primo punto di invalidità permanente. L'adeguamento è pari al 2,6 per cento, corrispondente alla variazione dell'indice FOI rilevata dall'ISTAT per aprile 2026.
Il valore del primo punto è una base normativa, non l'importo da moltiplicare semplicemente per i punti riconosciuti. L'articolo 139 applica coefficienti crescenti in misura più che proporzionale con l'aumento della percentuale di invalidità.
Inabilità temporanea assoluta: 57,64 euro al giorno
Per ciascun giorno di inabilità temporanea al 100 per cento il valore aggiornato è 57,64 euro. Se l'inabilità è parziale, l'importo giornaliero viene ridotto in proporzione: per esempio, una giornata al 50 per cento utilizza la metà del valore pieno.
Il numero e la percentuale dei giorni non derivano automaticamente dalla durata dei certificati. Devono essere coerenti con il decorso clinico e con la valutazione medico-legale.
Decorrenza
Il decreto stabilisce la decorrenza da aprile 2026. Nelle pratiche a cavallo dell'aggiornamento bisogna verificare il criterio temporale applicato dall'impresa e la data cui viene riferita la liquidazione, evitando di confondere la pubblicazione di luglio con la decorrenza economica indicata dal decreto.
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ToggleA chi si applicano i valori dell’articolo 139
L'articolo 139 riguarda il danno biologico di lieve entità derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti. Rientrano quindi, secondo i presupposti della responsabilità e della copertura, conducenti, passeggeri, motociclisti, ciclisti e pedoni che abbiano riportato postumi permanenti non superiori al 9 per cento.
La lesione permanente deve essere suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo oppure visivo, come può avvenire per una cicatrice oggettivamente riscontrabile. Referti, esami e visita medico-legale devono documentare la menomazione e il suo collegamento con il sinistro.
Un dolore riferito dal danneggiato è un elemento clinico da valutare, ma non sostituisce i requisiti probatori previsti dalla disciplina delle microlesioni.
Quando l'invalidità permanente raggiunge almeno il 10 per cento, il sistema cambia e viene in rilievo la Tabella Unica Nazionale per le fattispecie direttamente regolate. Per questo la percentuale medico-legale non è una formalità: determina anche il quadro tabellare di riferimento.
Come incidono età, percentuale e giorni di inabilità
Età del danneggiato
L'importo del danno permanente si riduce dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno. A parità di postumi, il valore tabellare cambia quindi in base all'età della persona al momento rilevante per la liquidazione.
Percentuale di invalidità permanente
Il valore cresce più che proporzionalmente per ogni punto dall'1 al 9 per cento, secondo i coefficienti previsti dall'articolo 139. Il calcolo deve mostrare il punto base, il coefficiente della percentuale, la riduzione per età e gli eventuali adeguamenti.
Inabilità temporanea
Il periodo temporaneo può essere articolato in giorni al 100, 75, 50 o 25 per cento, oppure in altre percentuali motivate. Ogni fascia viene moltiplicata per la quota corrispondente del valore giornaliero di 57,64 euro. La somma delle fasce costituisce la componente temporanea del danno biologico.
Personalizzazione: quando il valore base può aumentare
Il giudice può aumentare il risarcimento fino al 20 per cento quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati, oppure provoca una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
L'aumento non è automatico e non dipende soltanto dalla diagnosi. Occorre descrivere conseguenze specifiche che non siano già normalmente comprese nella percentuale riconosciuta.
Possono assumere rilievo documenti sul lavoro, attività sportive o di cura familiare, trattamenti prolungati, limitazioni concrete e una relazione medico-legale che spieghi perché il caso presenta conseguenze peculiari. Le dichiarazioni generiche sulla sofferenza non giustificano da sole la personalizzazione massima.
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L'aggiornamento dei valori è importante, ma l'errore più comune è fermarsi ai 988,45 euro del primo punto. Una valutazione seria richiede la percentuale corretta, la riduzione per età, la progressione dei punti, i giorni di inabilità e le conseguenze personali provate. La proposta dell'impresa deve essere accompagnata da un conteggio leggibile; in assenza, è opportuno chiederlo prima di accettare una liquidazione a saldo.
Prima di accettare un'offerta è utile far verificare referti, perizia, percentuale riconosciuta, giorni di inabilità e conteggio dell'assicurazione. Lo Studio può esaminare questi documenti e chiarire le voci effettivamente applicabili.
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F.A.Q.
Quanto vale un punto di invalidità nel 2026?
Il primo punto base vale 988,45 euro da aprile 2026, ma il risarcimento non si ottiene moltiplicando questo importo per i punti: incidono coefficienti ed età.
Quanto vale un giorno di inabilità temporanea?
L'inabilità assoluta vale 57,64 euro al giorno. Le percentuali inferiori al 100 per cento sono liquidate in proporzione.
Le microlesioni comprendono il danno morale?
L'articolo 139 disciplina in modo unitario il danno non patrimoniale da lesioni fisiche e consente un aumento fino al 20 per cento nei casi specificamente provati.
I valori valgono anche per una lesione del 10 per cento?
No. L'articolo 139 riguarda postumi fino al 9 per cento. Dal 10 per cento si entra nel sistema delle macrolesioni.
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