Decreto Tajani e cittadinanza iure sanguinis: l’articolo 3-bis rinviato alla Corte di giustizia UE
- 20 Agosto 2026
- nicolò vallini vaccari
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ToggleRiforma della cittadinanza iure sanguinis: la Corte Costituzionale decide a marzo 2026
La compatibilità europea dell’articolo 3-bis della legge sulla cittadinanza sarà esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo. Con l’ordinanza n. 147/2026, la Corte costituzionale italiana ha chiesto se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE consentano di escludere dall’acquisto iure sanguinis persone nate all’estero, anche prima della riforma, che possiedono un’altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni.
Il rinvio è un passaggio importante, ma non annulla né sospende in via generale il cosiddetto decreto Tajani, cioè il decreto-legge n. 36/2025 convertito nella legge n. 74/2025. In attesa della risposta europea, l’articolo 3-bis resta in vigore e ogni domanda deve essere valutata secondo il testo vigente e le sue regole transitorie.
Gli effetti della riforma sono già stati trattati in precedenti articoli tra cui:
- Ingresso fuori quota discendenti italiani
- Sentenza Corte Costituzionale 2025 e cittadinanza italiana iure sanguinis
- La nuova legge del 2025 sulla cittadinanza italiana per discendenza
Che cosa ha rinviato la Corte costituzionale a Lussemburgo
La Corte costituzionale ha riunito giudizi promossi dai Tribunali di Mantova e Campobasso e, il 23 luglio 2026, ha depositato l’ordinanza n. 147. Il rinvio è stato disposto ai sensi dell’articolo 267 TFUE, lo strumento che consente al giudice nazionale di chiedere alla Corte di giustizia l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.
Il quesito riguarda la parte dell’articolo 3-bis che configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della riforma, possiede un’altra cittadinanza e non rientra nelle condizioni di salvezza previste dalla norma.
L’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea e l’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale e attribuisce diritti, tra cui circolazione e soggiorno nel territorio dell’Unione.
La materia della cittadinanza nazionale appartiene agli Stati, ma le loro decisioni devono rispettare il diritto UE quando incidono sullo status e sui diritti di cittadino europeo. Il punto controverso è se l’articolo 3-bis sia soltanto una regola sull’acquisto originario mai accertato oppure produca, nella sostanza, una perdita generalizzata che richiede un controllo individuale di proporzionalità.
Perché la questione europea è controversa
Nella sentenza n. 63/2026 la Corte costituzionale ha qualificato l’articolo 3-bis come preclusione originaria e non come revoca. Secondo questa ricostruzione, la norma incide ex tunc su uno status non ancora ufficialmente accertato e non sottrae diritti europei concretamente esercitati da persone già riconosciute come cittadine.
Su questa base, la sentenza n. 63 aveva dichiarato non fondata la censura relativa agli articoli 9 TUE e 20 TFUE e aveva ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale. La Consulta continua a dichiarare, nell’ordinanza n. 147, di considerare quella lettura coerente con la giurisprudenza europea.
I giudici rimettenti e le parti hanno invece evidenziato che l’articolo 3-bis si applica anche a persone nate prima della riforma e usa la formula secondo cui esse sono considerate non avere mai acquistato la cittadinanza. Se la cittadinanza derivava dalla legge fin dalla nascita, la nuova disciplina potrebbe produrre effetti analoghi a una privazione automatica anche della cittadinanza europea.
In questa prospettiva diventano rilevanti il principio di proporzionalità, la possibilità di un esame individuale e l’esistenza di strumenti per conservare o recuperare lo status. Sarà la Corte di giustizia a chiarire la portata degli articoli 9 TUE e 20 TFUE rispetto a questa particolare costruzione normativa.
Perché la Consulta ha rinviato dopo la sentenza n. 63/2026
L’ordinanza n. 147 non revoca la sentenza n. 63 e non dichiara che l’articolo 3-bis è contrario al diritto europeo. La Corte costituzionale afferma di ritenere ancora corretta la propria interpretazione, ma dispone il rinvio per leale cooperazione e perché l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione spetta alla Corte di giustizia.
Il passaggio a Lussemburgo serve quindi a risolvere un dubbio interpretativo europeo prima che la Consulta concluda i giudizi costituzionali sospesi. La decisione finale sulla questione di costituzionalità arriverà dopo la risposta della Corte di giustizia.
La sentenza n. 63 aveva lasciato impregiudicata la differenza tra chi aveva ricevuto un appuntamento entro il 27 marzo 2025 e chi aveva avviato la procedura senza ricevere in tempo la comunicazione. L’ordinanza n. 147 precisa che questo specifico problema non era stato sollevato in modo rilevante nei giudizi di Campobasso e non è compreso nel quesito inviato a Lussemburgo.
Il rinvio europeo non risolve quindi automaticamente i casi di prenotazioni, liste d’attesa o richieste rimaste senza appuntamento. Tali situazioni richiedono una valutazione autonoma delle prove e dei rimedi disponibili.
Che cosa può decidere la Corte di giustizia
La Corte di giustizia non annulla direttamente una legge italiana e non decide la singola domanda di cittadinanza. Fornisce l’interpretazione delle norme europee richiesta dalla Corte costituzionale. Tale interpretazione vincolerà il giudice nazionale nella prosecuzione del procedimento.
Se la Corte UE riterrà che gli articoli 9 TUE e 20 TFUE ostano a una disciplina come l’articolo 3-bis, la Consulta dovrà trarne le conseguenze nel giudizio di costituzionalità. Se invece la riterrà compatibile, il motivo europeo esaminato risulterà superato. Non è prudente anticipare né l’esito né i suoi effetti temporali.
Il procedimento pregiudiziale comprende registrazione della causa, osservazioni scritte, eventuale udienza, conclusioni dell’avvocato generale quando previste e sentenza. Alla data di aggiornamento di questa bozza non è opportuno indicare un termine certo o un numero di causa non ancora verificato nei registri ufficiali della Corte.
Dopo la pronuncia europea, i giudizi costituzionali sospesi dovranno essere riassunti secondo le modalità stabilite dalla Corte costituzionale. Anche questo passaggio richiederà tempo.
Che cosa succede alle domande e ai ricorsi nel frattempo
Il rinvio non sospende automaticamente la legge, le procedure consolari, quelle comunali o tutti i giudizi italiani. Restano applicabili le eccezioni dell’articolo 3-bis relative alle domande e ai ricorsi tempestivi, all’ascendente di primo o secondo grado esclusivamente italiano e alla residenza biennale in Italia del genitore o adottante nei termini previsti.
Soltanto i giudizi costituzionali indicati nell’ordinanza n. 147 sono stati formalmente sospesi. Negli altri procedimenti il giudice valuterà se decidere secondo la normativa vigente, attendere l’esito europeo o proporre a sua volta questioni rilevanti. Non vi è una sospensione generale automatica.
Chi non rientra nelle eccezioni non dovrebbe presentare una domanda o un ricorso confidando esclusivamente in un futuro annullamento. Occorre verificare interesse ad agire, disciplina transitoria, completezza della linea di discendenza e conseguenze concrete dell’articolo 3-bis.
È importante conservare atti di stato civile, certificati di naturalizzazione, prove delle cittadinanze degli ascendenti, domande, ricevute, e-mail, prenotazioni e comunicazioni consolari. Questi documenti servono sia per applicare le eccezioni sia per dimostrare la posizione individuale se il quadro normativo cambierà.
L’opinione dello Studio Legale
Il rinvio a Lussemburgo è giuridicamente significativo perché affida alla Corte di giustizia la parola definitiva sulla portata delle norme europee richiamate.
F.A.Q.
Il decreto Tajani è stato sospeso?
No. L’articolo 3-bis resta in vigore. Sono sospesi i giudizi costituzionali riuniti nell’ordinanza n. 147/2026, non tutte le pratiche.
La Corte di giustizia deciderà chi è cittadino italiano?
No. Interpreterà gli articoli 9 TUE e 20 TFUE; la Corte costituzionale e i giudici italiani applicheranno poi tale interpretazione.
La sentenza n. 63/2026 è stata annullata?
No. La Consulta continua a ritenerla coerente con il diritto UE, ma ha chiesto un chiarimento per leale cooperazione.
Il rinvio riguarda anche chi non ha ricevuto l’appuntamento?
Non direttamente. L’ordinanza precisa che la specifica differenza tra richiesta e appuntamento comunicato non è compresa nel quesito europeo.
Conviene presentare subito ricorso?
Dipende dal caso. Il rinvio, da solo, non giustifica ricorsi seriali; occorre verificare interesse, eccezioni, termini e documentazione.
Contatta lo Studio Legale Vallini Vaccari
Chi è escluso dall’articolo 3-bis dovrebbe far verificare se ricorre un’eccezione o se esiste una questione individuale rilevante per il giudizio europeo. Lo Studio segue l’evoluzione davanti alla Corte di giustizia e valuta domande e ricorsi sulla base degli atti concreti, senza promettere esiti o tempi.
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