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	<title>Sanzioni Amministrative Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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	<description>Assistenza e consulenza legale</description>
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	<title>Sanzioni Amministrative Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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	<item>
		<title>Il sorpasso: le regole da conoscere</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/regole-sorpasso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 14:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistri Stradali]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il sorpasso: cosa dice il codice della strada Quando si parla di incidenti stradali legati a manovre di sorpasso, è essenziale comprendere la ripartizione delle responsabilità. Una breve ricostruzione può chiarire i doveri di ciascun ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/regole-sorpasso/">Il sorpasso: le regole da conoscere</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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<h3>Il <span style="color: #109ea3;">sorpasso</span>: cosa dice il codice della strada</h3>
<p>Quando si parla di incidenti stradali legati a manovre di sorpasso, è essenziale comprendere la ripartizione delle responsabilità. Una breve ricostruzione può chiarire i doveri di ciascun conducente coinvolto, in conformità con l'art. 148 del Codice della Strada.</p>
<h3>Le <span style="color: #109ea3;">norme</span> del Codice della Strada</h3>
<p>L'art. 148 del Codice della Strada specifica le seguenti regole fondamentali:</p>
<ul>
<li><strong>Definizione di Sorpasso:</strong> "<em>Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione</em>" (art. 148, comma 1).</li>
<li><strong>Non Accelerare:</strong> Il sorpassato non deve accelerare durante la manovra di sorpasso e deve agevolare la manovra (art. 148, comma 4).</li>
<li><strong>Stare a Destra:</strong> Deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (art. 148, comma 4).</li>
<li><strong>Evitare Ostacoli:</strong> È vietato allargarsi in modo da ostacolare la strada a chi sta sorpassando (art. 148, comma 4).</li>
</ul>
<h3>Obblighi del <span style="color: #109ea3;">sorpassante</span></h3>
<p>Il conducente che intende sorpassare deve:</p>
<ul>
<li><strong>Segnalare la Manovra:</strong> Dopo aver fatto l'apposita segnalazione, portarsi sulla sinistra del veicolo da sorpassare, superarlo rapidamente tenendosi a una distanza laterale adeguata e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio (art. 148, comma 3).</li>
<li><strong>Verificare la Visibilità:</strong> Controllare che la visibilità fosse sufficiente per completare la manovra in sicurezza, senza costituire pericolo o intralcio (art. 148, comma 2, lettera a).</li>
<li><strong>Controllare il Traffico:</strong> Assicurarsi che nessun altro conducente sulla stessa carreggiata, o sulla corsia alla propria sinistra, avesse iniziato un sorpasso (art. 148, comma 2, lettera c).</li>
<li><strong>Valutare lo Spazio Libero:</strong> Accertarsi che la strada fosse libera per un tratto sufficiente a completare il sorpasso, considerando la differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare, nonché la presenza di altri veicoli provenienti in senso contrario o che precedevano il sorpassato (art. 148, comma 2, lettera d).</li>
</ul>
<h3>Doveri del <span style="color: #109ea3;">sorpassato</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">Chi viene sorpassato, dal canto suo, deve quindi rispettare alcune regole, tra cui in particolare non cominciare a sua volta una manovra di sorpasso e, soprattutto, non accelerare, agevolando invece l'altrui sorpasso e consentendo il rientro del sorpassante nella carreggiata.</span></p>
<p>Questo spesso non avviene e molti sinistri stradali sono causati proprio dalla condotta di chi viene sorpassato.</p>
<h3>Situazioni <span style="color: #109ea3;">particolari</span></h3>
<p>Il Codice della Strada prevede ulteriori disposizioni specifiche per situazioni particolari:</p>
<ul>
<li><strong>Strade a Corsia Unica:</strong> Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento o ingombrante, il conducente di quest'ultimo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile per lasciar passare i veicoli che seguono (art. 148, comma 5).</li>
<li><strong>Sorpasso dei Tram:</strong> Qualora i tram non circolino in sede stradale riservata, devono essere sorpassati a destra se la carreggiata lo consente. Se la carreggiata è a senso unico, il sorpasso può essere effettuato su entrambi i lati (art. 148, comma 8).</li>
</ul>
<h3><span style="color: #109ea3;">Conclusioni</span></h3>
<p>Comprendere e rispettare queste regole è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. La mancata osservanza di tali norme può portare a gravi incidenti e implicazioni legali significative. Assicurarsi di seguire scrupolosamente l'art. 148 del Codice della Strada durante le manovre di sorpasso non solo evita sanzioni, ma soprattutto protegge la vita di tutti gli utenti della strada.</p>
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<p>Per qualsiasi informazione, contatta i professionisti dello <strong>Studio Legale:</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Monopattini elettrici. Istruzioni (giuridiche) per l&#8217;uso</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/monopattini-elettrici-istruzioni-giuridiche-per-luso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Monopattini Elettrici. La vicenda Un articolo del Sole24ore racconta di un soggetto che cade dal monopattino elettrico e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato a un uomo di 54 anni. ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/monopattini-elettrici-istruzioni-giuridiche-per-luso/">Monopattini elettrici. Istruzioni (giuridiche) per l&#8217;uso</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Monopattini Elettrici. La vicenda</strong></h4>
<p>Un articolo del Sole24ore racconta di un soggetto che cade dal <strong>monopattino elettrico</strong> e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato a un uomo di 54 anni. Si tratta del primo caso di <strong>guida in stato di ebbrezza su monopattino elettrico</strong>.</p>
<p>L&#8217;uomo si trovava alla guida del suo monopattino elettrico quando ha urtato il cordolo del marciapiede, finendo a terra. Immediata la richiesta di aiuto e il suo trasporto al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti, a causa delle lesioni riportate nella caduta. Sul posto anche la polizia Stradale, allertata da un testimone.</p>
<p>Su richiesta dei poliziotti intervenuti, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti per appurare un eventuale stato di alterazione dovuta all’uso di alcol. «<em>L&#8217;esito delle analisi condotte dal laboratorio di tossicologia della Azienda Sanitaria di Cagliari</em> &#8211; fanno sapere dalla Questura &#8211; <em>ha certificato la presenza nell&#8217;organismo del soggetto di un tasso alcolemico pari a 2,04 g/L</em>».</p>
<h4><strong>Le norme vigenti</strong></h4>
<p><strong>E’ scattata la denuncia all&#8217;autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza</strong>, in applicazione dell&#8217;articolo 186 del Codice della strada, che prevede l&#8217;arresto fino a 1 anno e l&#8217;ammenda fino a 6.000 euro. Il monopattino elettrico, che per il Codice della Strada è un mezzo equiparato alla bicicletta, è stato posto sotto sequestro per la successiva confisca.</p>
<p>Come avviene per le biciclette, anche per il monopattino elettrico non è richiesto il conseguimento della patente, ma <strong>chi guida deve rispettare tutte le norme di comportamento previste per la circolazione su strada</strong>.</p>
<p>E tra queste anche il divieto di porsi alla guida in stato di alterazione per l&#8217;assunzione di sostanze alcoliche.</p>
<p>Conviene quindi fare chiarezza sulle <strong>regole da seguire</strong> quando ci si pone alla guida di un <strong>monopattino elettrico</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">Monopattini Elettrici. Cosa dice la Legge?</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecologico, pratico e divertente, il numero dei monopattini elettrici sta aumentando in maniera sempre più considerevole sulle nostre strade, anche grazie ai molti incentivi all’acquisto. Allo stesso modo, però, sono esponenzialmente aumentati anche gli <strong>incidenti</strong> che li coinvolgono.</p>
<p>In Italia sono state introdotte diverse <strong>normative</strong> per regolamentare la circolazione di <strong>monopattini elettrici</strong> e<strong> segway con manubrio</strong>.</p>
<h4><strong><em>Monopattini elettrici equiparati alle biciclette</em></strong></h4>
<p>La Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha precisato che i monopattini elettrici <strong>con potenza massima di 0,5 kW </strong>(con andatura pari a 25 km/h) sono, dal 1° gennaio 2020, <strong>equiparati alle biciclette.</strong></p>
<h4><strong><em>Comportamento da tenere </em></strong></h4>
<p>Sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e <strong>norme di comportamento </strong>in materia di micromobilità elettrica.</p>
<p>I monopattini possono essere utilizzati solo da persone di età superiore a 14 anni e possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo su piste ciclabili con l’obbligo di indossare il casco; <strong>assolutamente vietato quindi l</strong>’<strong>utilizzo sui marciapiedi, con limiti</strong> <strong>di velocità pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali</strong>.</p>
<p>I mezzi, per poter circolare, devono essere dotati di <strong>segnalatori acustici</strong> e di <strong>sistemi di illuminazione</strong>; questi ultimi devono essere messi in funzione tutte le volte che le condizioni atmosferiche non consentano un’adeguata visibilità e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto. In questi casi è necessario anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. I monopattini elettrici che non sono dotati di sistemi di illuminazione dopo il tramonto non possono circolare e devono essere <strong>condotti a mano</strong>.</p>
<p><strong>E’ fatto divieto di trasportare </strong>altre persone, oggetti o animali, nonché trainare o farsi trainare da altri veicoli e di condurre animali.</p>
<p>Le multe per chi non rispetta queste disposizioni possono raggiungere gli 800 euro, con la sanzione accessoria della <strong>confisca </strong>amministrativa del veicolo.</p>
<h4><strong><em>Marciapiedi off limits, fuori città solo sulle ciclabili</em></strong></h4>
<p>Si fa <strong>divieto di circolazione </strong>dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui <strong>marciapiedi</strong> (dove però possono essere condotti a mano) e la circolazione <strong>contromano sulle strade</strong>, tranne in quelle con corsia per doppio senso ciclabile. Nelle aree pedonali la velocità massima ammessa è di 6 km/h, di 20 km/h nelle altre situazioni.</p>
<h4><strong><em>Per poter circolare</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici devono essere dotati di <strong>segnalatore acustico</strong> e di <strong>regolatore di velocità </strong><strong>configurabile</strong> e di <strong>marchiatura CE</strong>.</p>
<p>Per poter circolare su strada pubblica devono essere provvisti di luce bianca o gialla fissa anteriore, di luce rossa fissa posteriore, di catadiottro posteriore.</p>
<p><strong>A partire dal 1° luglio 2022</strong>, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia dovranno essere dotati di <strong>indicatori luminosi di svolta e di freno</strong> su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione prima dell’1 luglio 2022 dovranno<strong> adeguarsi entro il 1° gennaio 2024</strong>.</p>
<h4><strong><em>Incidente tra monopattino elettrico e pedone</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette, quindi, in base a quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice della Strada sono dei veicoli e chi li guida deve rispettare delle regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione.</p>
<p>In caso di scontro con un pedone è quasi scontato che la responsabilità dell’incidente sia addebitata al conducente del monopattino; tuttavia, può essere ravvisato un <strong>concorso di colpa </strong>in presenza di un comportamento colposo o negligente da parte di chi stava camminando a piedi.</p>
<p>L’<strong>attraversamento di un pedone </strong>non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada.</p>
<p>Come ribadito nella sentenza n.13591 del 2020, anche il <strong>cambio improvviso di direzione </strong>da parte di un pedone non è un evento imprevedibile che esclude la responsabilità dell’investitore, in quanto, come detto, soprattutto in prossimità di incroci e marciapiedi e all’interno di centri urbani e parchi cittadini dove è prevedibile la presenza di persone che camminano, chi guida un veicolo, come il monopattino, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza che gli consentano di evitare le collisioni.</p>
<p>La <strong>colpa esclusiva dell</strong>’<strong>incidente </strong>può essere addebitata al pedone investito solo quando la sua condotta colposa ha reso il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile, come può essere un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità e in stato di ebbrezza.</p>
<p>Un concorso di colpa può essere ravvisato anche quando l’attraversamento della carreggiata sia stato effettuato in modo distratto (ad esempio, dall’uso del cellulare).</p>
<h4><strong><em>Responsabilità nel sinistro tra monopattino elettrico e auto</em></strong></h4>
<p>Quando non è possibile accertare concretamente le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità si applica la presunzione di egual concorso di colpa prevista dall’<strong>articolo 2054 del Codice Civile </strong>per i conducenti coinvolti.</p>
<p>Per aver diritto ad un risarcimento integrale dei danni subiti è necessario dimostrare di non aver violato le disposizioni del Codice della Strada e di aver fatto <strong>tutto il possibile </strong>per evitare il danno.</p>
<p>Come per l’incidente in bicicletta, è necessario seguire la procedura di risarcimento ordinario: quando la responsabilità è dell’automobilista, il danneggiato deve rivolgersi alla <strong>compagnia assicurativa </strong>dell’auto, richiedendo il ristoro dei danni subiti.</p>
<p>Mentre in caso di responsabilità del conducente del monopattino, è quest’ultimo a doversi fare carico, di tasca propria, del rimborso dei danni provocati, a meno che non sia stata stipulata una <strong>polizza sulla responsabilità civile </strong>che comprenda anche questa tipologia di eventi.</p>
<h4><strong><em>Guida in stato di ebrezza</em></strong></h4>
<p>Il <strong>comma 2 lettera c dell’articolo 186 del Codice della Strada</strong> dispone che l’accertamento di un <strong>tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro</strong> (g/L) implica la <strong>multa da 1.500 a 6.000 euro</strong> con <strong>arresto da 6 mesi a 1 anno</strong> e la <a href="https://www.sicurauto.it/news/confisca-del-veicolo-illegittima-con-tasso-alcolemico-sotto-15-g-l/">c</a>onfisca del veicolo dopo la sentenza di condanna (salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato). L’importo della multa aumenta <strong>da un terzo alla metà</strong> nell’ipotesi di reato commesso da soggetti di <strong>età inferiore a 21 anni </strong>o avvenuto dalle ore 22 alle 7.</p>
<p>Circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, allo stesso modo di un&#8217;automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.</p>
<h4><strong><em>Sanzioni amministrative</em></strong></h4>
<p>Spesso appare che i ragazzi siano i più irrispettosi delle regole. Accade che vadano addirittura in due in monopattino senza il casco (obbligatorio fino al raggiungimento della maggiore età). Una violazione di queste regole è soggetta ad una serie di multe, d’importo più o meno elevato a seconda della gravità dei casi.</p>
<p>Con l’aggiornamento del Codice della Strada sono state aggiornate anche le regole che, se trasgredite, fanno scattare una multa che va da un <strong>minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro</strong>. Le misure da rispettare sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>Guida solamente dai 14 anni in su;</li>
<li>Chi ha meno di 18 anni ha l’obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;</li>
<li>Vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli o farsi trainare;</li>
<li>Quando le condizioni di visibilità lo richiedano, e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto, è possibile circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa anteriore, e posteriormente di luce rossa fissa e catadiottri rossi; in questi casi è inoltre richiesto indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;</li>
<li>Obbligo di circolare solo su strade urbane (con limite di velocità di 50 km/h), per i monopattini non si devono superare i 25 km/h;</li>
<li>Vietato circolare sui marciapiedi e contromano, salvo i casi di strade con doppio senso ciclabile.</li>
</ul>
<p>In altre circostanze, è prevista una multa che va da un <strong>minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro</strong>, per chiunque circoli con un monopattino a motore <u>non</u> avente i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>Caratteristiche costruttive adeguate al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;</li>
<li>Assenza di posti a sedere (per le biciclette);</li>
<li>Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;</li>
<li>Segnalatore acustico;</li>
<li>Regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti stabiliti;</li>
<li>Marchiatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.</li>
</ul>
<p>Nel caso di <strong>violazione del divieto di sostare sul marciapiede</strong>, si applica la stessa sanzione prevista per ciclomotori e motoveicoli, per la quale si va da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 euro.</p>
<h4><strong><em>L</em>’<em>assicurazione</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici ad uso personale non richiedono alcuna assicurazione obbligatoria. Non è, inoltre, previsto alcun bollo o tassa di circolazione. Come disciplina la legge 8/2020, infatti, <strong>l&#8217;assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria</strong>, ad oggi,<strong> solo per i mezzi in sharing</strong>.</p>
<p>I numerosi Comuni che oggi mettono a disposizione dei propri cittadini un servizio di sharing di monopattini elettrici scelgono la società a cui affidarsi attraverso un bando di gara. Tra i requisiti obbligatori che bisogna presentare per partecipare al bando risulta esserci anche una <strong>polizza a tutela di terzi e degli utenti che fruiscono del servizio</strong>. Le compagnie si sono subito mosse in tal senso e sono ora reperibili sul mercato formule di copertura atte a coprire i danni da circolazione e da infortunio del conducente. Quindi sia che i Comuni decidano di fare da sé, gestendo il servizio in autonomia, o che lo assegnino a operatori esterni, <strong>la copertura deve essere sempre garantita</strong>.</p>
<p>La copertura assicurativa dei monopattini in sharing è un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che copre quindi le lesioni accidentali cagionate ad altre persone o ai loro beni durante l’uso del mezzo condiviso. Il costo della polizza è compreso nella tariffa di utilizzazione del monopattino, per cui tutti i fruitori dei servizio di sharing sono automaticamente assicurati. Ovviamente qualsiasi <strong>utente è libero di integrare l’assicurazione dei monopattini in sharing</strong>, qualora non la ritenga sufficiente, con un’altra da stipulare presso una compagnia di fiducia.</p>
<p>Le società di noleggio sono tenute a organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, <strong>adeguate campagne informative </strong>sull’uso corretto del monopattino elettrico e a inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali.</p>
<p>Infine, per scongiurare la sosta abusiva dei mezzi in sharing si introduce la novità dell’<strong>obbligo di fotografia del mezzo a fine noleggio</strong>.</p>
<h4><strong><em>Quale futuro per i monopattini elettrici?</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici non sono giocattoli ma <strong>veicoli a tutti gli effetti </strong>sottoposti alle medesime regole degli altri.</p>
<p>Coloro che <strong>non le rispettano </strong>rischiano pertanto di subire <strong>pesanti conseguenze </strong>a livello pecuniario e, nei casi più gravi, anche penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Se hai subito danni a seguito di un</em><em> incidente e hai subito un infortunio a bordo di un monopattini elettrici o altri dispositivi di micromobilità lo Studio Legale Vallini Vaccari può assisterti e aiutarti a presentare una richiesta di risarcimento danni.</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">Contatta lo Studio Legale Vallini Vaccari via mail</a></h4>
<h4 style="text-align: center;"><a href="https://wa.me/+393517556127"><strong>oppure scrivi su whatsapp</strong></a></h4>
<p><a href="http://wa.me/+393517556127"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3435 size-full" src="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp.png" alt="" width="200" height="200" srcset="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp.png 200w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/monopattini-elettrici-istruzioni-giuridiche-per-luso/">Monopattini elettrici. Istruzioni (giuridiche) per l&#8217;uso</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Coronavirus e Fase 2. I congiunti nell&#8217;autocertificazione e la tutela della privacy</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-fase2-congiunti-autodichiarazione-privacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 10:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Congiunti all&#8217;epoca del coronavirus, questi sconosciuti A partire dalla Fase 2, iniziata come noto il 4 maggio (cfr. regolata a livello nazionale dal DPCM 26 aprile 2020), è possibile spostarsi anche al di fuori del ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-fase2-congiunti-autodichiarazione-privacy/">Coronavirus e Fase 2. I congiunti nell&#8217;autocertificazione e la tutela della privacy</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Congiunti all&#8217;epoca del coronavirus, questi sconosciuti</h3>
<p>A partire dalla Fase 2, iniziata come noto il 4 maggio (cfr. regolata a livello nazionale dal <a href="http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf">DPCM 26 aprile 2020</a>), è possibile spostarsi anche al di fuori del proprio Comune di dimora/domicilio/residenza, ma sempre all&#8217;interno della Regione, per far visita ai propri <strong>congiunti</strong>. In questo caso, lo spostamento è ritenuto <strong>necessario</strong>, al pari di quello che si compie per andare a fare la spesa.</p>
<p>L&#8217;indicazione terminologica usata dal Governo è stata non poco criticata per la sua evidente mancanza di chiarezza.</p>
<p>Infatti, nel nostro ordinamento, il termine <em>congiunti </em> è presente solo all’<strong>articolo 307 del codice penale</strong>, secondo il quale i prossimi congiunti sono gli &#8220;<em>ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti&#8221;</em>. In questo elenco, a ben vedere, non sono presenti né i cugini, né gli amici, né i fidanzati, escludendosi così tutte quelle persone che hanno un legame stabile, ma non certificato né da un matrimonio né da una forma di unione civile. Ciò che potrebbe ledere il principio di uguaglianza, intesa come uguale possibilità di godere di uguali diritti anche se non si è formalizzata un’unione.</p>
<p>Dopo la pubblicazione del decreto, molti giuristi hanno argomentato che una sentenza della corte di cassazione (cfr. <a href="https://www.personaedanno.it/dA/846d80ef5a/allegato/Corte%20di%20Cassazione%2046351-14.pdf?fbclid=IwAR2QrPwlN5AmMNLGMvx5quusGGTGJV3tEL3wtlUmbYPJdy7IdPykYm9xcBQ">cassazione n. 46351/2014</a>) ha stabilito che<strong> anche un fidanzato è da considerarsi un congiunto</strong>, cioè qualcuno con cui si ha un solido e duraturo legame affettivo a “<em>prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali</em>”.</p>
<p>Così, in seguito alle critiche, il Governo ha steso nelle sue f.a.q. (ormai prima fonte del diritto) la seguente definizione di congiunti:</p>
<p>&#8220;<em>L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.</em><br />
<em>Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, <strong>le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo</strong>, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)</em>&#8221;</p>
<p>La discussione, come era intuibile, si è quindi spostata sul concetto di &#8220;stabile legame affettivo&#8221; e sulla possibilità di dimostrare &#8220;la stabilità&#8221; di un rapporto. Invero, se da un lato si ammettesse che ogni tipo di amicizia sia dotata del carattere di stabilità richiesto dalla norma, questa sarebbe svuotata del suo contenuto precettivo; tuttavia, dall&#8217;altro lato, se si escludesse a priori che il caro amico possa rientrare nella categoria degli affetti stabili, vi sarebbe il fondato rischio di pregiudicare i diritti di quella parte della popolazione che, magari, non ha alcun rapporto con i propri parenti prossimi. Basti pensare ai single o agli anziani, soli senza figli, che durante la quarantena sono stati spesso aiutati da una rete di amici e conoscenti, che però hanno dovuto agire al limite della legalità.</p>
<p>In altri paesi europei sono state consentite visite di amici e fidanzati, nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza e fatto salvo il divieto di assembramento.</p>
<p>Tuttavia, come vedremo, questo, forse, è un falso problema.</p>
<h3>Nell&#8217;autocertificazione non serve indicare nome e cognome del congiunto al quale si andrà a far visita</h3>
<p>Come spesso è accaduto in questo periodo, le confuse prescrizioni date dal Governo sono state concretamente affidate ad una applicazione legata al buon senso dei cittadini, che forse avrebbero meritato una maggiore fiducia da parte dell&#8217;esecutivo.</p>
<p>Così, di nuovo, anche la definizione dei congiunti, con il riferimento agli affetti stabili, pare una sorta di <strong>deresponsabilizzazione dello Stato</strong>, il quale ha deciso di affidare ai cittadini la scelta se un proprio affetto sia o meno sufficientemente stabile da poter rientrare nell&#8217;arco giustificativo individuato dal DPCM.</p>
<p>Tuttavia, alla mancanza di certezza della prescrizione soccorre la <strong>normativa sulla privacy</strong>.</p>
<p>Nel modulo di autodichiarazione fornito dal Governo (cfr. <a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf">modulo maggio 2020</a>) è richiesto unicamente di barrare il motivo per il quale ci si sposta. Nel caso della visita ai congiunti, quindi, il cittadino potrà limitarsi a barrare la &#8220;<em>situazione di necessità</em>&#8220;, dichiarando che si sta andando a far visita ad un congiunto, senza che sia necessario indicare nome, cognome o grado di parentela/affinità della persona che si va a trovare.</p>
<p>Al cittadino non è richiesto oltre, posto che l&#8217;indagine delle generalità di chi si sta andando a trovare, da parte dell&#8217;autorità di controllo, sarebbe una <strong>ingiustificata violazione della privacy</strong>.</p>
<h3>La condotta da tenere e le sanzioni amministrative</h3>
<p>Di fronte alla confusione della norma <strong>il rischio è duplice</strong>.</p>
<p>Il <strong>cittadino</strong> non ha gli strumenti per valutare <em>ex ante </em>(quindi in anticipo) la legittimità della sua condotta, la valutazione della quale è lasciata al suo buon senso. Ci sarà chi, legittimamente, deciderà di restare a casa o di andare a trovare solo i parenti più stretti e chi, invece, riterrà di valorizzare la stabilità di un proprio rapporto affettivo o di amicizia, ritenendo, vieppiù legittimamente, di essere nel giusto.</p>
<p>L&#8217;<strong>autorità di controllo</strong>, dal canto suo, è chiamata ad effettuare gli accertamenti sulla base di una prescrizione che pone vari dubbi interpretativi. Il rischio, quindi, è che l&#8217;attività di indagine di polizia e carabinieri si spinga ben oltre i limiti tutelati dalla <strong>normativa sulla privacy</strong> ed involga anche la valutazione, da parte loro, della stabilità o meno di un affetto.</p>
<p>Si rischia, quindi, il <strong>proliferare di ingiuste sanzioni amministrative</strong>.</p>
<p>Di fronte ad un atteggiamento confuso e non coeso del Governo, al cittadino è quindi richiesto, <strong>implicitamente</strong>, di attenersi alle più rigorose regole di prudenza e buon senso, anche accettando il rischio di essere (a volte) ingiustamente sanzionati.</p>
<p>Forse, tuttavia, sarebbe stato più opportuno dotarsi di regole più chiare e univoche ed affidarsi <strong>esplicitamente</strong> alla responsabilità degli italiani, guadagnata durante questo lungo periodo di <strong>lockdown</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per info e in caso di sanzione amministrativa comminata ingiustamente, <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">contattateci</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>CORONAVIRUS f.a.q.</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-emergenza-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’evoluzione delle misure di emergenza per il contenimento del coronavirus Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 Il primo passo verso il contenimento dell’epidemia da coronavirus è stata l’emanazione di un decreto-legge, recante “Misure urgenti ...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>L’evoluzione delle misure di emergenza per il contenimento del coronavirus</h2>
<h4><strong>Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020</strong></h4>
<p>Il primo passo verso il contenimento dell’epidemia da <strong>coronavirus</strong> è stata l’emanazione di un decreto-legge, recante “<em>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>”.</p>
<p>L’art. 1, comma 1, del decreto, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, prescrive che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva <strong>almeno una persona</strong>, le “<em>autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica</em>”.</p>
<p>La norma, all’art. 3, dispone che le misure siano adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).</p>
<h4><strong>DPCM 8 marzo 2020</strong></h4>
<p>Ad introdurre le prime concrete misure contenitive a livello regionale è stato il DPCM dell’8 marzo (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-8-marzo-2020.pdf">link al DPCM 8.3.2020</a>), con il quale nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono state adottate varie misure di sicurezza volte ad impedire la diffusione del coronavirus, valide sino al 3 aprile 2020.</p>
<p>Tra queste, vanno ricordate:</p>
<ul>
<li><strong>quarantena obbligatoria</strong> per i positivi al coronavirus;</li>
<li><strong>sospensione di tutti gli eventi sportivi</strong>, salva la possibilità di svolgere competizioni professionali nazionali o internazionali in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (possibilità esclusa con il successivo DPCM 9 marzo 2020);</li>
<li><strong>sospensione di tutte le manifestazioni organizzate</strong>, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (con sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);</li>
<li><strong>chiusura delle scuole di ogni ordine e grado</strong>;</li>
<li><strong>chiusura dei bar e ristoranti alle ore 18:00</strong>.</li>
</ul>
<p>La principale misura di contenimento resta, comunque, quella del <strong>c.d. distanziamento sociale</strong>, previsto dall’art. 1 lettera a) del decreto:</p>
<p>“<em>evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, <strong>nonché all’interno dei medesimi territori</strong>, salvo che per gli spostamenti motivati da <strong>comprovate esigenze lavorative</strong> o <strong>situazioni di necessità</strong> ovvero spostamenti per <strong>motivi di salute</strong>. È consentito il <strong>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</strong></em>”.</p>
<p>Sul fronte dell’attività motoria ricreativa, il decreto dispone che su tutto il territorio nazionale siano consentiti “<em>lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo</em>”, esclusivamente “<em>a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro</em>”.</p>
<h4><strong>DPCM 9 marzo 2020</strong></h4>
<p>Il giorno successivo, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del coronavirus e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio ha esteso le misure previste dal DPCM 8 marzo 2020 per le Regioni e le province più contagiate all’<strong>intero territorio nazionale</strong> (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-9-marzo-2020.pdf">link al DPCM 9.3.2020</a>).</p>
<p>Di conseguenza, <strong>in tutta Italia</strong> è stato introdotto, tra gli altri, anche il divieto di ogni spostamento che non sia giustificato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.</p>
<p>Il decreto, inoltre, ha irrigidito le misure di sicurezza e prevenzione, vietando in tutta Italia “<em>ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico</em>” e definitivamente disponendo la sospensione di ogni attività sportiva professionale (Serie A <em>in primis</em>; il 13 marzo 2020, la UEFA ha a sua volta deciso di sospendere le gare di Europa League e Champions League).</p>
<p>Il DPCM conferma anche le disposizioni relative all’<strong>attività motoria</strong>, che può svolgersi <strong>all’aperto</strong> (posta la chiusura obbligatoria di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori già prevista dal DPCM 8 marzo 2020 per i territori più contagiati) a condizione che sia possibile consentire il rispetto della <strong>distanza di sicurezza interpersonale di un metro</strong>.</p>
<h4><strong>DPCM 11 marzo 2020</strong></h4>
<p>Dopo alcuni giorni, il Governo ha deciso di introdurre ulteriori misure di contenimento del coronavirus, prevedendo in particolare la chiusura di tutte “<em>le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione </em><em>per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità</em>”, delle “<em>attività dei servizi di ristorazione</em>” e delle “<em>attività inerenti i servizi alla persona</em>” fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-11-marzo-2020.pdf">link al DPCM 11.3.2020</a>).</p>
<h2><strong>Cosa si può e fare e cosa invece non si può più fare durante l&#8217;emergenza coronavirus</strong></h2>
<p>Vista la complessità delle disposizioni d’emergenza e la loro introduzione “a cascata”, con ciascun decreto introdotto per modificare ed integrare quello precedente, che a sua volta adottava misure sulla base di un decreto-legge a monte, v’è ora da chiedersi:</p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa si può ancora fare??</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa non si può fare??</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa mi succede se non rispetto le nuove regole  sul coronavirus??</em></p>
<p>Partiamo dall’ultima delle domande riportate, facendo un’ovvia premessa.</p>
<p>Le regole adottate dal Governo sono poste a <strong>tutela della collettività</strong> e della <strong>salute pubblica e individuale</strong> di ciascun cittadino. Servono a rallentare, sino ad eliminare, la diffusione del coronavirus, che ogni giorno uccide centinaia di persone. Quindi, prima ancora che giuridicamente, ognuno è tenuto <strong>moralmente ed eticamente</strong> a rispettare le limitazioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus.</p>
<p><strong>La prima regola, quindi, è restare a casa</strong>, salvo che non sia strettamente necessario.</p>
<p>Tanto premesso, seguendo le regole imposte dai decreti richiamati, è consentito spostarsi sul territorio nazionale soltanto per:</p>
<ul>
<li>comprovate esigenze lavorative;</li>
<li>situazioni di necessità,</li>
<li>motivi di salute,</li>
<li>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</li>
</ul>
<p>Queste regole valgono non solo per gli spostamenti al di fuori del comune, ma anche per quelli <strong>all’interno del proprio comune di residenza</strong>.</p>
<p>Il motivo dello spostamento va sempre indicato sull’apposita autodichiarazione fornita dal Ministero dell’Interno, la quale, in ogni caso, può essere richiesta direttamente anche agli agenti di pubblica sicurezza che dovessero chiedere spiegazioni durante un controllo (<a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf">link al nuovo modulo fornito dal Ministero dell&#8217;Interno il 17 marzo 2020</a>)</p>
<p>Ciò detto, senza pretesa di esaustività, si va ad affrontare e spiegare le singole ipotesi che giustificano lo spostamento personale all’interno del territorio nazionale durante l&#8217;emergenza coronavirus.</p>
<h4><strong>Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</strong></h4>
<p>Partiamo dall’ultima delle ipotesi indicate dai DPCM, per confutare il primo <em>escamotage</em> che alcuni hanno sollevato <strong>non è possibile spostarsi senza alcun motivo all’andata per poi giustificare il ritorno a casa con la scusa del rientro al proprio domicilio</strong>.</p>
<p>Infatti, il rientro al domicilio legittima lo spostamento solo se l’uscita è a sua volta giustificata da uno dei motivi espressamente previsti dalle disposizioni di sicurezza (comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità).</p>
<h4><strong>Comprovate esigenze lavorative</strong></h4>
<p>Secondo l’interpretazione dei Consulenti del Lavoro (circolare 6/2020), le comprovate esigenze lavorative “<em>non devono necessariamente rivestire il carattere della eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite, alla luce di quanto emerge dalla norma e dai primi chiarimenti di prassi, alle <strong>ordinarie esigenze</strong> richieste dalle modalità attraverso le quali si è tenuti a rendere la prestazione lavorativa</em>”.</p>
<p>La legge, in effetti, non impone a tutte le attività produttive di chiudere (ma solo a quelle indicate negli allegati al DPCM del 11 marzo 2020), consentendo la prosecuzione delle attività produttive con delle specifiche raccomandazioni:</p>
<ul>
<li>adozione, ove possibile, dello <strong><em>smart working</em></strong>;</li>
<li>si incentivano ferie e congedi retribuiti;</li>
<li>si consiglia la <strong>chiusura di reparti non indispensabili</strong>;</li>
<li>l’assunzione di <strong>protocolli di sicurezza anti-contagio</strong> e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;</li>
<li>la <strong>sanificazione</strong> dei luoghi di lavoro.</li>
</ul>
<p>Pertanto, è sempre consentito lo spostamento giustificato dalle ordinarie esigenze lavorative, oltre ad essere consentito anche il <strong>normale</strong> tragitto casa lavoro (si badi: normale tragitto!!).</p>
<p>Vanno in questo senso anche le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo Economico e quello dei Trasporti: “<em>salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa</em>”. Sono indicazioni che, per estensione, si possono considerare applicabili a tutti i lavoratori.</p>
<p>A ulteriore conferma, arrivano le FAQ pubblicate sul sito del Governo, in base alle quali:</p>
<ul>
<li><strong>è sempre possibile uscire per andare al lavoro</strong>, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi;</li>
<li><strong>si considerano giustificati gli spostamenti per esigenze lavorative</strong> (anche da un comune all’altro).</li>
</ul>
<p>Chiaramente, l’esigenza lavorativa deve essere “comprovata”.</p>
<p>Pertanto, in sede di controllo da parte delle Autorità di sicurezza, è chiesto al lavoratore di dimostrare la finalità lavorativa del proprio spostamento, attraverso l’<strong>esibizione del contratto di lavoro</strong>, del <strong><em>badges</em></strong> ed anche dell’<strong>autocertificazione</strong> pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno</p>
<h4><strong>Motivi di salute</strong></h4>
<p>Il DPCM in vigore consente, come ovvio, gli spostamenti giustificati da ragioni di salute, che devono tuttavia essere documentate mediante l’esibizione della documentazione sanitaria, dell’appuntamento fissato dal medico e, chiaramente, mediante l’esibizione del modulo di autodichiarazione.</p>
<h4><strong>Situazioni di necessità</strong></h4>
<p>Gli spostamenti sono consentiti per <strong>comprovate esigenze primarie non rinviabili</strong>, come ad esempio per l’<strong>approvvigionamento alimentare</strong>, per andare in <strong>farmacia</strong>, per la gestione quotidiana degli <strong>animali domestici</strong>, per <strong>fornire assistenza ad un parente anziano non autosufficiente</strong> ed anche per svolgere <strong>attività sportiva e motoria all’aperto</strong>, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro (si veda a tal riguardo la <a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf">circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020, pag. 4</a>).</p>
<p>Anche in questo caso, punto nodale della disposizione è la dimostrazione della situazione di necessità.</p>
<p>Oltre all’autodichiarazione, se richiesti dalle Autorità di sicurezza, vanno esibiti, ad esempio, gli scontrini delle farmacie o dei supermercati o le borse della spesa.</p>
<h4><strong>Attenzione!</strong></h4>
<p>Non c’è dubbio che l’attività motoria sia espressamente consentita dal DPCM 9 marzo 2020 e che essa, secondo la circolare del 12 marzo 2020, rientri tra le situazioni di necessità che possono giustificare gli spostamenti a piedi e in bicicletta.</p>
<p>Tuttavia, ancor più evidente è che l’attività motoria deve rispettare due regole precise:</p>
<ul>
<li>se ci si trova in un luogo con più persone, bisogna <strong>rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro tra ciascun individuo</strong>;</li>
<li>bisogna <strong>evitare di formare assembramenti di persone</strong>.</li>
</ul>
<p>Nonostante le chiare indicazioni normative, questa particolare disposizione è stata, per così dire, “male interpretata” da alcuni concittadini, che con la scusa dell’attività motoria hanno organizzato corse di gruppo, biciclettate, partite a calcio e, in generale, assembramenti non consentiti.</p>
<p>Motivo per il quale, alcuni Sindaci di Comuni italiani hanno emanato ordinanze di urgenza ex art. 50 TUEL, con le quali sono state ulteriormente limitate le possibilità di spostamento dei cittadini.</p>
<p>È il caso del <strong>Comune di Verona</strong>, che vista l’anormale affluenza di persone nelle aree ricreative all’aperto, si è visto costretto a vietare su tutto il territorio comunale e sino al 25 marzo (<a href="https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/RedazioneWeb/Allegati/ord_00016_16-03-2020.pdf">si veda l’ordinanza al seguente link</a>):</p>
<ul>
<li>la circolazione sulle piste ciclopedonali, salva la possibilità di percorrere con velocipedi per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;</li>
<li>l’accesso ai pedoni su tutte le piste ciclopedonali;</li>
<li>l’accesso nelle aree verdi (compresi i bastioni del Parco della Mura comunali) e sulle alzaie del fiume Adige;</li>
<li>l’utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;</li>
<li>di limitare l’accesso alle aree cani ad una sola persona per volta e per un massimo di cinque minuti.</li>
</ul>
<p>L’ordinanza introduce anche una sanzione amministrativa per il caso della sua violazione, che va da 25 euro a 500 euro.</p>
<h2><strong>Le sanzioni</strong></h2>
<p>La violazione delle norme introdotte dai DPCM (spostamenti senza le comprovate esigenze lavorative, di salute, di necessità primaria e di rientro) configura un’<strong>ipotesi di reato</strong>.</p>
<p>Si tratta del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, previsto e punito dall’<strong>art. 650 c.p.</strong>, a mente del quale “<em>Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d&#8217;ordine pubblico o d&#8217;igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con <strong>l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda fino a duecentosei euro</strong></em>”.</p>
<p>Prima conseguenza dell’introduzione di una ipotesi di reato è, quindi, che <strong>la multa non può essere concretamente emessa dalla Polizia che effettua il controllo</strong>, la quale, quindi, non può chiedere il pagamento della sanzione e, in caso di violazione, deve solo trasmettere la notizia di reato alla competente Procura.</p>
<p>La sanzione penale, quindi, sarà poi applicata dall’Autorità Giudiziaria.</p>
<p>L’ipotesi più probabile è che, all’esito delle indagini, il Pubblico Ministero emetta un decreto penale di condanna nei confronti del trasgressore, condannandolo al pagamento di una somma pecuniaria.</p>
<p>In questi casi, all’imputato sarà nominato d’ufficio un avvocato e lo stesso avrà anche la facoltà (e la convenienza) di rivolgersi ad un proprio <strong>legale di fiducia</strong>, il cui nominativo potrà essere fornito anche agli agenti nel momento in cui questi effettuano il controllo e provvedono alla denuncia.</p>
<p>L’imputato, quindi, potrà verosimilmente o chiedere la prosecuzione del processo allo scopo di provare la propria innocenza (se, ad esempio v’erano specifici motivi in grado di rendere legittimo lo spostamento che tuttavia non sono stati considerati dalle Forze di polizia), oppure chiedere l’<strong>estinzione del procedimento</strong> facendo uso dell’istituto giuridico della <strong>oblazione c.d. facoltativa</strong>.</p>
<p>Questo strumento è previsto dall’<strong>art. 162 bis c.p.</strong> e consente, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.</p>
<p>In questo caso, quindi, la sanzione “base”, cui si dovranno aggiungere le spese del procedimento (di solito assai contenute), sarebbe di <strong>centotre euro</strong> (pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista dall’art. 650 c.p.).</p>
<p>Trattandosi di oblazione c.d. facoltativa, diversamente da quella obbligatoria prevista dall’art. 162 c.p. per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, il Giudice potrà decidere anche di respingere la domanda di oblazione, in caso di abitualità della condotta (art. 104 c.p.), di contravventore professionale (art. 105 c.p.) ovvero avuto riguardo alla gravità del fatto.</p>
<p>Tralasciando le ipotesi di abitualità e professionalità, che si applicano solo a soggetti che abbiano riportato più di tre condanne penali per contravvenzioni della stessa indole (quindi si parla di un soggetto che nella vita sia stato denunciato e condannato per tre volte per la violazione dell’art. 650 c.p.), si evidenzia che la “gravità del fatto” rappresenta un’ipotesi limite, la quale deve essere giustificata da parte del Giudice sulla base di chiare evidenze fattuali che dimostrino una condotta gravemente offensiva del contravventore, la quale si ritiene non sussista nel caso “ordinario” di mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza.</p>
<p>Altra conseguenza, sempre penale, ipotizzabile in questo panorama di legislazione emergenziale è rappresentato dalle <strong>false dichiarazioni al pubblico ufficiale</strong>.</p>
<p>Se, infatti, durante un controllo si presenta all’Autorità di sicurezza una <strong>autodichiarazione che risulti poi mendace</strong> (ad esempio si indicano i motivi lavorativi dello spostamento ma, dopo i controlli, risulta che il soggetto era magari in ferie, o che l’azienda è chiusa), si realizza l’ipotesi di reato di cui all’<strong>art. 495 c.p.c.</strong>, a mente del quale “<em>chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la <strong>reclusione da uno a sei anni</strong></em>”.</p>
<p>Si tratta di un <strong>reato particolarmente grave</strong>, che prevede una sanzione massima di sei anni di reclusione, cosa che esclude anche la possibilità di fare uso della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p. per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.</p>
<p>Pertanto, è caldamente consigliabile di non riportare dichiarazioni mendaci nel modulo fornito dal Ministero.</p>
<h2><strong>Le particolari misure adottate dal Comune di Verona contro il coronavirus</strong></h2>
<p>Nel caso di <strong>ordinanze sindacali di urgenza</strong>, come quella adottata dal Comune di Verona, il principale strumento sanzionatorio è rappresentato dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (Teso Unico Enti Locali), che prevede in caso di violazione delle disposizioni la <strong>sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro</strong>.</p>
<p>In questo caso, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non si configura invece la contravvenzione prevista dal richiamato art. 650 c.p., figura di reato quest’ultima applicabile solo ove vengano in considerazione provvedimenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.</p>
<p>Pertanto, chi a Verona trasgredisce le specifiche disposizioni adottate dal Sindaco sarà soggetto alla sanzione amministrativa, mentre se e quando, nello stesso Comune, vengono violate le norme generali introdotte dai DPCM, restano applicabili le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 495 c.p. (quest’ultima in caso di falso al pubblico ufficiale).</p>
<p>In altre parole, se ti siedi su una panchina o accedi nelle aree verdi (compresi i bastioni del Parco della Mura comunali) o sulle alzaie del fiume Adige, ovvero a piedi sulle piste ciclopedonali etc., la sanzione è quella amministrativa, anche perché tali attività sarebbero consentite dal DPCM, sempre che sia rispettata la <strong>distanza di sicurezza di un metro</strong>.</p>
<p>Se, invece, sempre a Verona, ci si sposta senza che sussistano le comprovate esigenze richieste dalla normativa di emergenza o, in generale, si violano le prescrizioni e le limitazioni previste dsi DPCM, allora si verrà denunciati per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e, in caso di dichiarazioni false sul modulo, per il reato di falso a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><u>#restiamoacasa</u></strong></h2>
<p>In ogni caso, ricordiamoci che la prima e più basilare forma di <strong>rispetto e di responsabilità</strong> è quella di seguire le regole poste a tutela della collettività e della salute non solo pubblica, ma di ogni cittadino, giovane o anziano che sia.</p>
<p><strong>Quindi, fatta la legge, almeno per stavolta, cerchiamo di non trovare l’inganno</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ogni dubbio non esitate a <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">contattare</a> lo studio legale Vallini Vaccari (Verona, Via Valpantena, 28) ai seguenti recapiti:</p>
<p><strong>mail</strong> <a href="mailto:info@studiovallinivaccari.it"><em>info@studiovallinivaccari.it</em></a></p>
<p><strong>tel </strong><a href="tel:0455118261">045.5118261</a></p>
<p>avv. Nicolò Maria Vallini Vaccari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-emergenza-sanzioni/">CORONAVIRUS f.a.q.</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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		<title>Parchimetro che non accetta il bancomat: illegittima la sanzione per divieto di sosta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 11:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Giudice di Pace di Verona, all’esito di un ricorso presentato da un’automobilista patrocinata dallo Studio Legale Vallini Vaccari, ha affermato nella sentenza allegata (Link alla sentenza) l’illegittimità della sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/parchimetro-che-non-accetta-il-bancomat-illegittima-la-sanzione-per-divieto-di-sosta/">Parchimetro che non accetta il bancomat: illegittima la sanzione per divieto di sosta</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-1"  class="panel-layout" ><div id="pg-1-0"  class="panel-grid panel-no-style no-overlap" ><div id="pgc-1-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-1-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		>

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<p>Il Giudice di Pace di Verona, all’esito di un ricorso presentato da un’automobilista patrocinata dallo Studio Legale Vallini Vaccari, ha affermato nella sentenza allegata (<strong><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/public/pubblicazioni/SENTENZA_G.d.P._VERONA_12.12.17.pdf" target="_blank" rel="noopener">Link alla sentenza</a></strong>) l’illegittimità della sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale per l’asserita violazione dell’art. 7, co. 1, c.d.s. (divieto di sosta).</p>
<p>Ciò in quanto dal 1 luglio 2016 è scattato l'obbligo per i comuni di adeguare i parchimetri ai pagamenti elettronici, così come disposto dall’art. 15, co. 4, della Legge 221/2012, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2016, a mente del quale “<em>a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica</em>”.</p>
<p>Il campo d’applicazione di tale disposizione, che in conformità con il regolamento UE n. 751/2015 prevede l’obbligo per chi svolge attività commerciale di adottare e consentire ai clienti modalità di pagamento elettroniche, a partire dal 1 luglio 2016 è stato infatti esteso anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada e, cioè, ai “<em>dispositivi di controllo di durata della sosta</em>”.</p>
<p>Il Comune di Verona, tuttavia, alla data di accertamento della presunta violazione non aveva adeguato i propri parchimetri alle predette disposizioni.</p>
<p>Di conseguenza il Giudice di Pace, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’automobilista multata, condividendo le argomentazioni prospettate dallo Studio ha annullato il verbale impugnato sulla base della distinzione tra il rapporto obbligatorio che lega l’automobilista, che fa uso di uno spazio di sosta, al Comune proprietario della strada e quello, di natura pubblicistica, che attiene all’illecito amministrativo contestato per omesso pagamento della sosta.</p>
<p>Afferma infatti la sentenza che “<em>per quanto attiene al primo aspetto è subito a dirsi che il mancato pagamento del pedaggio per la sosta comporta l'insorgenza di un diritto di credito dell'ente al pagamento del corrispettivo contrattuale e di converso il debito pecuniario del cittadino-utente tenuto all'adempimento corretto (con aggiunta per il ritardo di interessi, rivalutazione e altro se del caso) dell'obbligazione contrattuale</em>”.</p>
<p>In altre parole, l’utilizzo dello spazio di sosta fa sorgere tra l’utente ed il Comune un contratto per adesione di locazione di area destinata al parcheggio, da cui discende sempre l’obbligo per l’automobilista di pagare il relativo corrispettivo.</p>
<p>Per quanto concerne, invece, l’aspetto pubblicistico, il Giudice di Pace correttamente afferma che “<em>esisteva una legge dello Stato che imponeva al Comune di adottare il sistema di pagamento carta di debito/credito e conseguentemente il cittadino aveva il diritto di poterne far uso ai fini del pagamento</em>”.</p>
<p>Il mancato adeguamento del Comune all’obbligo di cui sopra entro il termine previsto del 1 luglio 2016 viola infatti “<em>il principio di buona amministrazione oltre a quello di legalità</em>”.</p>
<p>La contravvenzione notificata all’automobilista rientra quindi nell’alveo non già del rapporto contrattuale sorto tra questi ed il Comune, bensì di quello pubblicistico, con la conseguenza che la sanzione va ritenuta illegittima, e quindi annullata, “<em>in quanto contraria a disposizioni di legge vigenti che prevedevano fosse concessa al soggetto la possibilità di adempiere alla propria obbligazione con un ulteriore mezzo o strumento di pagamento che invece mancava, sul presupposto dichiarato e non contraddetto che il soggetto stesso fosse privo di altri strumenti di pagamento</em>”.</p>
<p>Resta pur sempre al Comune la facoltà di richiedere il pagamento del prezzo della sosta al suo utente-debitore, nei limiti del termine prescrizionale.</p>
<p>Insomma, la sosta non è gratuita, ma la contravvenzione per il pagamento in assenza di parchimetri che accettano le carte di debito/credito è comunque illegittima.</p>
<p>Una buona notizia per gli automobilisti veronesi, e non solo.</p>

</div>

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		<title>Parcheggio sulle strisce blu. Se il ticket è scaduto la multa è legittima? A confronto le tesi del Ministero dei Trasporti e della Cassazione.</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/parcheggio-sulle-strisce-blu-se-il-ticket-e-scaduto-la-multa-e-legittima-a-confronto-le-tesi-del-ministero-dei-trasporti-e-della-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 11:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggio strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket scaduto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Già si è parlato della sentenza del Giudice di Pace di Fondi che, facendo corretta applicazione del comma 901 della Legge n. 208/2015 (a mente del quale i Comuni avrebbero dovuto adeguare i dispositivi di ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/parcheggio-sulle-strisce-blu-se-il-ticket-e-scaduto-la-multa-e-legittima-a-confronto-le-tesi-del-ministero-dei-trasporti-e-della-cassazione/">Parcheggio sulle strisce blu. Se il ticket è scaduto la multa è legittima? A confronto le tesi del Ministero dei Trasporti e della Cassazione.</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Già si è parlato della sentenza del Giudice di Pace di Fondi che, facendo corretta applicazione del comma 901 della Legge n. 208/2015 (a mente del quale i Comuni avrebbero dovuto adeguare i dispositivi di controllo della durata della sosta per consentire i pagamenti elettronici con bancomat o carte di credito già a far data dall&#8217;1 luglio 2016), ha annullato il verbale di accertamento elevato a carico di un automobilista che non aveva potuto pagare il ticket in quanto sprovvisto di monete (cfr. <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/parcheggio-gratis-se-il-parchimetro-non-accetta-il-bancomat/news/15/2017/3/13">&#8220;Parcheggio gratis se il parchimetro non accetta il bancomat&#8221;</a>).</p>
<p>Ora, giova ricordare l’altra <em>vexata quaestio</em> dei parcheggi sulle strisce blu: quella, cioè, relativa all’ipotesi in cui l’automobilista si sia sì munito del ticket, ma abbia poi lasciato l’auto in sosta oltre il tempo pagato.</p>
<p>Sul punto si sono succedute due tesi, l’una del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’altra, antitetica, della Corte di Cassazione.</p>
<p>Va premesso che l’art. 7, lettera f), del codice della strada dispone che i Comuni possono “&#8230;<em>stabilire, previa deliberazione della giunta, <strong>aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</strong></em>”.</p>
<p>Ebbene, visto l’art. 1321 c.c., che riguarda la conclusione dei contratti, il Giudice di Pace di Pordenone (GdP Pordenone 16.12.2014) aveva dapprima affermato che &#8220;&#8230;<em>l&#8217;installazione delle macchinette che rilasciano i ticket con l&#8217;indicazione del costo per fruire dello spazio messo a disposizione costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. che viene accettata con l&#8217;immissione del veicolo negli spazi segnati per la sosta. Ne consegue che l&#8217;utente, acquistando il ticket, manifesta la volontà di concludere un contratto</em>&#8220;.</p>
<p>Dello stesso avviso è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (cfr. pareri n. 25783/2010, n. 3615/2011, n. 370/2013, n. 53284/2015), secondo il quale l&#8217;eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure <em>jure privatorum</em> a tutela del diritto patrimoniale dell&#8217;ente proprietario o concessionario.</p>
<p>Il fulcro di tale orientamento, poggia sulla considerazione – avallata dallo stesso Ministero dei Trasporti – che l’art. 7 citato si riferisce alle ipotesi in cui la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento.</p>
<p>Tale precisazione è, invero, necessaria, proprio perché consente di distinguere da tale ipotesi quella, diversa, della sosta limitata nel tempo o regolamentata, cui si applicano invece le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’art. 7 comma 15 c.d.s..</p>
<p>Concludendo, la tesi de Ministero delle Infrastrutture prevede che:</p>
<ol>
<li>se la sosta viene effettuata omettendo l&#8217;acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all&#8217;art. 7 c. 14 del c.d.s.;</li>
<li>se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l&#8217;orario di competenza, non si applicano le sanzioni di cui al successivo comma 15, ma, trattandosi di inadempimento contrattuale, si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell&#8217;art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.</li>
</ol>
<p>Di diverso avviso è stata, invece, la Cassazione, che ha enunciato il contrario principio di diritto secondo cui “&#8230;<em>in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l&#8217;orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell&#8217;art. 7 C.d.S., comma 15. Infatti, <strong>poiché l&#8217;assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l&#8217;acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l&#8217;offerta di sosta</strong></em>” (Cass. 16258/2016).</p>
<p>La Suprema Corte, in particolare, giunge a tale conclusione sulla base di tale considerazione:</p>
<p>“&#8230;<em>l&#8217;art. 157 C.d.S., prevede, sottoponendo al comma 8 la loro violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte, quella di porre in sosta l&#8217;autoveicolo senza segnalazione dell&#8217;orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto; ed ha precisato che l&#8217;espressione ‘dispositivo di controllo di durata della sosta’, utilizzata dal comma 6, vale a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell&#8217;ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7, comma 1, lett. f)</em>”.</p>
<p>Insomma, secondo gli ermellini, la sosta oltre il tempo indicato dal ticket configura un illecito non già contrattuale, bensì ammnistrativo, per questo motivo sanzionabile ai sensi dell’art. 157 c.d.s..</p>
<p>Le due tesi, quella del Ministero e quella della Cassazione, sono chiaramente in antitesi tra loro ma, forse, è preferibile quella proposta dal Ministero dei Trasporti, al quale &#8211; si ricorda &#8211; l&#8217;art. 7 del codice della strada conferisce espressamente il potere di impartire le direttive per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/parcheggio-sulle-strisce-blu-se-il-ticket-e-scaduto-la-multa-e-legittima-a-confronto-le-tesi-del-ministero-dei-trasporti-e-della-cassazione/">Parcheggio sulle strisce blu. Se il ticket è scaduto la multa è legittima? A confronto le tesi del Ministero dei Trasporti e della Cassazione.</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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