Parchimetro che non accetta il bancomat: illegittima la sanzione per divieto di sosta

Il Giudice di Pace di Verona, all’esito di un ricorso presentato da un’automobilista patrocinata dallo Studio Legale Vallini Vaccari, ha affermato nella sentenza allegata (Link alla sentenza) l’illegittimità della sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale per l’asserita violazione dell’art. 7, co. 1, c.d.s. (divieto di sosta).

Ciò in quanto dal 1 luglio 2016 è scattato l'obbligo per i comuni di adeguare i parchimetri ai pagamenti elettronici, così come disposto dall’art. 15, co. 4, della Legge 221/2012, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2016, a mente del quale “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”.

Il campo d’applicazione di tale disposizione, che in conformità con il regolamento UE n. 751/2015 prevede l’obbligo per chi svolge attività commerciale di adottare e consentire ai clienti modalità di pagamento elettroniche, a partire dal 1 luglio 2016 è stato infatti esteso anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada e, cioè, ai “dispositivi di controllo di durata della sosta”.

Il Comune di Verona, tuttavia, alla data di accertamento della presunta violazione non aveva adeguato i propri parchimetri alle predette disposizioni.

Di conseguenza il Giudice di Pace, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’automobilista multata, condividendo le argomentazioni prospettate dallo Studio ha annullato il verbale impugnato sulla base della distinzione tra il rapporto obbligatorio che lega l’automobilista, che fa uso di uno spazio di sosta, al Comune proprietario della strada e quello, di natura pubblicistica, che attiene all’illecito amministrativo contestato per omesso pagamento della sosta.

Afferma infatti la sentenza che “per quanto attiene al primo aspetto è subito a dirsi che il mancato pagamento del pedaggio per la sosta comporta l'insorgenza di un diritto di credito dell'ente al pagamento del corrispettivo contrattuale e di converso il debito pecuniario del cittadino-utente tenuto all'adempimento corretto (con aggiunta per il ritardo di interessi, rivalutazione e altro se del caso) dell'obbligazione contrattuale”.

In altre parole, l’utilizzo dello spazio di sosta fa sorgere tra l’utente ed il Comune un contratto per adesione di locazione di area destinata al parcheggio, da cui discende sempre l’obbligo per l’automobilista di pagare il relativo corrispettivo.

Per quanto concerne, invece, l’aspetto pubblicistico, il Giudice di Pace correttamente afferma che “esisteva una legge dello Stato che imponeva al Comune di adottare il sistema di pagamento carta di debito/credito e conseguentemente il cittadino aveva il diritto di poterne far uso ai fini del pagamento”.

Il mancato adeguamento del Comune all’obbligo di cui sopra entro il termine previsto del 1 luglio 2016 viola infatti “il principio di buona amministrazione oltre a quello di legalità”.

La contravvenzione notificata all’automobilista rientra quindi nell’alveo non già del rapporto contrattuale sorto tra questi ed il Comune, bensì di quello pubblicistico, con la conseguenza che la sanzione va ritenuta illegittima, e quindi annullata, “in quanto contraria a disposizioni di legge vigenti che prevedevano fosse concessa al soggetto la possibilità di adempiere alla propria obbligazione con un ulteriore mezzo o strumento di pagamento che invece mancava, sul presupposto dichiarato e non contraddetto che il soggetto stesso fosse privo di altri strumenti di pagamento”.

Resta pur sempre al Comune la facoltà di richiedere il pagamento del prezzo della sosta al suo utente-debitore, nei limiti del termine prescrizionale.

Insomma, la sosta non è gratuita, ma la contravvenzione per il pagamento in assenza di parchimetri che accettano le carte di debito/credito è comunque illegittima.

Una buona notizia per gli automobilisti veronesi, e non solo.