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	<title>cittadinanza italiana Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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	<title>cittadinanza italiana Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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		<title>Sentenza Corte Costituzionale 2025 e cittadinanza italiana iure sanguinis</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cosa doveva decidere la Corte Costituzionale La sentenza n. 142 del 31 luglio 2025 della Corte Costituzionale rappresenta un momento cruciale per la disciplina della cittadinanza italiana. La Consulta si è pronunciata sulle questioni di ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/sentenza-corte-costituzionale-2025-cittadinanza-iure-sanguinis/">Sentenza Corte Costituzionale 2025 e cittadinanza italiana iure sanguinis</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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<h3><strong>Cosa doveva decidere la <span style="color: #109ea3;">Corte Costituzionale</span></strong></h3>
<p>La <strong>sentenza n. 142 del 31 luglio 2025</strong> della Corte Costituzionale rappresenta un momento cruciale per la disciplina della <strong>cittadinanza italiana</strong>. La Consulta si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali in materia di cittadinanza<em> iure sanguinis</em>, con riferimento alla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e alla normativa precedente alla riforma del 2025.</p>
<p>Ancor prima della nota riforma che ha introdotto il limite delle due generazioni, infatti, alcuni Tribunali avevano contestato la normativa per violazioni degli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, soprattutto sotto il profilo della <strong>ragionevolezza e proporzionalità</strong>. Inoltre avevano segnalato una disparità di trattamento tra cittadini italiani residenti e italo-discendenti nati all’estero.</p>
<p>In particolare, evidenziavano come la disciplina italiana non avesse mai posto limiti alla trasmissione della cittadinanza <em>iure sanguinis</em>, generando situazioni di potenziale indefinitezza e un collegamento spesso assente con la realtà nazionale.</p>
<h3><strong>Il contesto <span style="color: #109ea3;">storico e sociale</span></strong></h3>
<p>L’Italia, tra la fine del XIX secolo e il XX secolo, ha conosciuto una massiccia emigrazione: circa 27 milioni di cittadini italiani tra il 1870 e il 1970 lasciarono il Paese, e metà di loro non vi fece più ritorno. I loro discendenti potrebbero oggi superare numericamente i cittadini residenti, creando una situazione unica rispetto ad altri Stati europei. L’attrattività della cittadinanza italiana, connessa anche alla cittadinanza europea e alla possibilità di evitare il visto per gli USA, ha accentuato le richieste di riconoscimento da parte degli italo-discendenti.</p>
<p>I consolati all’estero, spesso in stallo, hanno dovuto fronteggiare un afflusso incontrollato di domande, con conseguente aumento delle controversie davanti ai tribunali italiani. I Tribunali hanno quindi rilevato come la disciplina ante-2025 potesse attribuire la cittadinanza a milioni di persone prive di un <strong>“genuine link”</strong> con l’Italia, alterando il legame tra popolo e sovranità previsto dall’articolo 1 della Costituzione.</p>
<h3><strong>L’intervento legislativo del <span style="color: #109ea3;"><span style="color: #000000;">marzo 2025:</span> il limite a due generazioni</span></strong></h3>
<p>Di fronte a questa situazione, come noto, il legislatore è intervenuto con il <strong>d.l. n. 36 del 28 marzo 2025</strong>, convertito nella <strong>legge n. 74 del 23 maggio 2025</strong>, introducendo l’<strong>art. 3-bis</strong> nella legge n. 91/1992. La nuova norma limita l’acquisizione automatica della cittadinanza iure sanguinis per i nati all’estero già in possesso di altra cittadinanza, introducendo condizioni specifiche legate al vincolo di filiazione o alla residenza in Italia del genitore.</p>
<p>In particolare, secondo le nuova legge entrata in vigore il 27 marzo 2025, <strong>per le domande presentate da quel momento in avanti è necessario che almeno i genitori od i nonni abbiano esclusivamente la cittadinanza italiana</strong>. E' stato quindi introdotto un limite generazionale a due generazioni, sicché <strong>a partire dall'entrata in vigore della legge, il 27 marzo 2025, solo chi ha al massimo i nonni italiani può chiedere la cittadinanza</strong>.</p>
<p>Tali misure mirano a introdurre un criterio di <strong>legame effettivo</strong> con la comunità nazionale.</p>
<p>Come si vedrà, però, la nuova legge, forse promulgata in modo frettoloso, pare parzialmente contraria alla Costituzione.</p>
<p>Ma andiamo con ordine.</p>
<h3><strong><span style="color: #109ea3;">Motivazioni e finalità</span> della riforma di marzo 2025</strong></h3>
<p>Il legislatore ha giustificato l’intervento di marzo 2025 con la necessità di bilanciare i valori costituzionali con la realtà sociale: il <strong>popolo sovrano</strong> non può essere un’entità indefinita, e l’attribuzione illimitata della cittadinanza a discendenti nati all’estero rischia di generare disparità con chi vive e partecipa attivamente alla società italiana.</p>
<p>In altre parole, la nuova disciplina vuole regolamentare in maniera ragionevole l’accesso alla cittadinanza iure sanguinis, eliminandola per quelle persone ch, ormai, non hanno alcun reale legame con l'Italia.</p>
<h3><strong>Indicazioni dalla <span style="color: #109ea3;">sentenza n. 142/2025</span></strong></h3>
<p>Come si è detto, la sentenza n. 142/2025 si pronuncia sulla normativa <strong>precedente </strong>rispetto alla riforma del 2025 e non sulla nuova legge.</p>
<p>Tuttavia, è importante sottolineare che la decisione della Consulta è giunta dopo la riforma e che, quindi, <strong>la Corte ha avuto modo di anticipare molte importanti questioni relative proprio alla nuova norma di marzo 2025</strong>.</p>
<p>Anzitutto, dalla lettura della sentenza emergono alcune indicazioni chiave su come la Legge può in generale modificare l'accesso alla cittadinanza.</p>
<p>La Corte conferma che la <strong>discrezionalità del legislatore</strong>, quindi il suo diritto di fare le leggi, è ampia, ma resta sempre soggetta al controllo della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE. Poi, ricorda che le norme devono sempre rispettare i principi costituzionali ed europei e, in particolare, <strong>i principi di ragionevolezza e proporzionalità</strong>. La sentenza, pare confermare la legittimità dei limiti generazionali, tuttavia anticipa che l'aver imposto il limite a due generazioni in modo indiscriminato e senza prevedere alcuna normativa intertemporale o alcun termine finale entro il quale chiedere la cittadinanza sulla base della vecchia legge è, potenzialmente, irragionevole.</p>
<h3><strong>Prospettive <span style="color: #109ea3;">future</span></strong></h3>
<p>La sentenza n. 142/2025, come si diceva, non ha potuto esprimersi in merito alla nuova legge del 2025 e, soprattutto, riguardo al suo aspetto più rilevante per gli italo-discendenti: la <strong>retroattività dell’art. 3-bis</strong>.</p>
<p>Secondo l’attuale legge, infatti, per tutte le domande presentate dopo il 27 marzo 2025 si applica il limite delle due generazioni. Così facendo, tuttavia, la legge è intervenuta cancellando il diritto di chiedere la cittadinanza di centinaia e migliaia di persone, convinte, sulla base della precedente legge, di poter riacquistare la cittadinanza italiana.</p>
<p>La riforma, invece, ha <strong>cancellato in un solo colpo questo loro diritto</strong>.</p>
<p>Alcuni Giudici, quindi, hanno chiesto alla Corte Costituzionale di valutare se la riforma del 2025 è<strong> parzialmente incostituzionale</strong> per non aver previsto un termine ragionevole entro il quale presentare la domanda di cittadinanza sulla base della legge precedente.</p>
<p>La Corte Costituzionale, quindi, dovrà pronunciarsi proprio sulla possibilità di aggiungere alla legge del 2025 questo termine ultimo per la presentazione delle domande di cittadinanza iure sanguinis.</p>
<p>Servirà però del tempo.</p>
<p>Per fortuna, nel frattempo, la sentenza n. 142/2025 della Corte Costituzionale, pur non potendosi pronunciare sulla questione (posto che era chiamata a valutare la normativa precedente alla riforma del 2025), ha “anticipato” alcuni importantissimi aspetti relativi alla nuova legge ed al limite delle due generazioni.</p>
<h3><strong><span style="color: #109ea3;">Cosa anticipa</span> la sentenza n. 142/2025 della Corte Costituzionale </strong></h3>
<p>La sentenza n. 142/2025 conferma che il legislatore ha il pieno diritto di decidere a quali condizioni concedere la cittadinanza italiana. Di fatto, pare che il limite a due generazioni non verrà cancellato dalla successiva decisione della Consulta.</p>
<p>Tuttavia, la Corte afferma che non è ragionevole imporre nuovi limiti alla cittadinanza senza concedere un termine per presentare le domande sulla base della precedente normativa.</p>
<p>In definitiva, la Consulta sembra orientata a confermare la validità della nuova disciplina, bilanciando principi costituzionali, diritto europeo e esigenze pratiche dell’ordinamento. La soluzione più plausibile appare una <strong>dichiarazione di incostituzionalità parziale</strong>, con introduzione di un termine ragionevole per presentare le domande sulla base della legge precedente la riforma del 2025.</p>
<p>Ciò garantirebbe:</p>
<ul>
<li>di assicurare per il futuro la presenza di un <strong>legame effettivo</strong> tra cittadini e territorio;</li>
<li>di limitare l’attribuzione indefinita della cittadinanza ai discendenti lontani, che è l’obiettivo della nuova legge del 2025;</li>
<li>di tutelare i diritti dei cittadini italo-discendenti già nati;</li>
<li>la possibilità per tutti gli italo-discendenti di avere un termine entro il quale per loro sarà possibile presentare la domanda di cittadinanza sulla base della legge precedente la riforma (quindi senza limiti generazionali!), ben sapendo che se non lo fanno potranno, dopo questo termine finale, chiedere la cittadinanza solo se in possesso dei nuovi requisiti stabiliti dalla riforma del marzo 2025.</li>
</ul>
<h3><strong>Cosa fare <span style="color: #109ea3;">adesso</span>?</strong></h3>
<p>La domanda che tutti gli italo-discendenti si pongono è: <strong>cosa facciamo adesso?</strong></p>
<p>Non c’è una risposta giusta o una sbagliata.</p>
<p>Si può attendere la nuova decisione della Corte Costituzionale, sapendo che ci vorrà del tempo prima che arrivi.</p>
<p>In alternativa, è possibile presentare la <strong>domanda di cittadinanza in via giudiziale</strong>, chiedendo al Giudice di valutare l’incostituzionalità della nuova legge nella parte in cui non ha previsto un termine ultimo entro il quale proporre le domande prima dell’entrata in vigore dei nuovi limiti.</p>
<p>La proposizione della domanda giudiziale, che pure va valutata attentamente, consentirebbe di essere certi, in caso di decisione positiva della Corte Costituzionale, di aver già proposto la domanda e quindi di non incorrere in decadenze. Inoltre, la domanda di cittadinanza verrebbe decisa con priorità rispetto alle altre.</p>
<p>Infatti, se la Consulta dovesse introdurre un termine finale entro cui presentare la domanda, è facilmente presumibile che vi sarebbero migliaia e migliaia di italo-discendenti che avrebbero la necessità di reperire la documentazione, asseverarla, tradurla e presentarla entro un breve lasso di tempo, cosa che potrebbe rendere più difficoltosa e più lenta la procedura di presentazione della domanda di cittadinanza.</p>
<p>Forse, quindi, <strong>conviene agire in anticipo</strong>, cominciando sin d’ora a reperire la documentazione e <strong>presentando già una domanda di cittadinanza iure sanguinis in via giudiziale</strong>, nella consapevolezza che la Consulta probabilmente concederà un termine finale entro cui depositare le domande di cittadinanza sulla base della vecchia legge e quindi senza alcun limite generazionale.</p>
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		<title>La nuova legge del 2025 sulla cittadinanza italiana per discendenza</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/legge-2025-cittadinanza-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 15:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis): come ottenerla con la nuova legge del 2025 La legge entrata in vigore nel 2025 cambia le regole sulla cittadinanza italiana per discendenza. Con l’introduzione di nuove disposizioni normative, ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/legge-2025-cittadinanza-italiana/">La nuova legge del 2025 sulla cittadinanza italiana per discendenza</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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<h3 data-start="283" data-end="374">Cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis): <span style="color: #109ea3;">come ottenerla con la nuova legge del 2025</span></h3>
<p data-start="376" data-end="655">La legge entrata in vigore nel 2025 cambia le regole sulla cittadinanza italiana per discendenza. Con l’introduzione di nuove disposizioni normative, il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza a favore dei nati all’estero o dei discendenti di cittadini italiani cambia in modo significativo. Vediamo quali sono le principali novità e quali sono i casi in cui si può ottenere la cittadinanza italiana per discendenza.</p>
<h3 data-start="376" data-end="655">Cittadinanza per i nati all’estero: <span style="color: #109ea3;">cosa prevede la legge del 2025</span></h3>
<p data-start="719" data-end="975">Secondo l’articolo 1, comma 1 della nuova normativa, <strong data-start="772" data-end="888">i nati all’estero che possiedono un’altra cittadinanza non acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana</strong>. Questa regola si applica anche a chi è nato prima dell’entrata in vigore della norma.</p>
<h3 data-start="977" data-end="993"><span style="color: #109ea3;">Legge del 2025 sulla</span><span style="color: #109ea3;"><span style="color: #000000;"> cittadinanza italiana per discendenza:</span> quando si ottiene</span>?</h3>
<p data-start="995" data-end="1080">La nuova normativa individua i casi in cui si può chiedere ed ottenere la cittadinanza italiana.</p>
<p data-start="995" data-end="1080">Lo scopo della nuova legge, secondo il governo, è quello di connettere la trasmissione automatica della cittadinanza alla sussistenza di un legame effettivo con l’Italia, sia in capo agli ascendenti cittadini sia al discendente al quale è trasmessa la cittadinanza.</p>
</div>
<h4 class="elementor-widget-container"><span style="color: #109ea3;">1)</span> Se lo <strong data-start="1090" data-end="1122">status di cittadino italiano</strong> è stato riconosciuto o è stato fissato un appuntamento per la domanda <strong data-start="1193" data-end="1219">entro il 27 marzo 2025</strong></h4>
<p class="elementor-widget-container">Assume così rilievo, rispetto all’entrata in vigore del presente decreto-legge, non il fatto della nascita prima o dopo di essa bensì l’intervenuta attivazione (domanda di cittadinanza) da parte dell’interessato. In altri termini, per i soggetti che hanno fatto domanda di cittadinanza prima entro il 27 marzo 2025 si applica la disciplina precedente. Questa ipotesi si applica anche a chi abbia ricevuto comunicazione di appuntamento, sempre entro il 27 marzo, per la presentazione della domanda di acquisto della cittadinanza.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<h4 data-start="1223" data-end="1333"><strong><span style="color: #109ea3;">2) </span>Se lo status di cittadino è stato accertato da un giudice con domanda presentata entro la stessa data</strong></h4>
<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1b67085 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="1b67085" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
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<p data-start="1336" data-end="1410">Ugualmente, se la domanda di cittadinanza è stata presentata per via giudiziaria entro il 27 marzo 2025, si applicherà la disciplina previgente, senza limiti di generazioni.</p>
<p class="elementor-widget-container">
<h4 data-start="1336" data-end="1410"><strong><span style="color: #109ea3;">3) </span>Se un genitore o un nonno possedeva solo la cittadinanza italiana</strong></h4>
</p>
<p>Dopo le modifiche al decreto legge, il requisito per ottenere la cittadinanza italiana per discendenza con la nuova legge del 2025 non è più che genitori o nonni fossero nati in Italia, ma solo il possesso da parte loro  della cittadinanza italiana. Dunque genitori o nonni debbono possedere (o dovevano possedere al momento della morte, avendosi qui riguardo al caso di loro premorienza rispetto alla nascita del figlio o nipote) la cittadinanza italiana. La disposizione aggiunge: “esclusivamente” la cittadinanza italiana, quindi va accertato che gli ascendenti non fossero in possesso di altra cittadinanza.</p>
<div class="elementor-widget-container">
<h4><span style="color: #109ea3;">4)</span> Residenza del genitore in Italia <strong data-start="1465" data-end="1522">per almeno due anni</strong> dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e <strong data-start="1569" data-end="1614">prima della nascita o adozione del figlio</strong></h4>
<p>Si tratta del caso di uno dei genitori o degli adottanti il quale sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio.</p>
</div>
<h3 class="elementor-widget-container">Acquisto della cittadinanza da parte di <span style="color: #109ea3;">minori</span></h3>
<div class="elementor-widget-container">
<p data-start="1668" data-end="1844">Con i commi 1-bis e 1-ter, viene introdotto un nuovo meccanismo: il <strong data-start="1736" data-end="1760">"beneficio di legge"</strong> per i <strong data-start="1767" data-end="1797">minori stranieri o apolidi</strong> discendenti da cittadini italiani per nascita.</p>
<p data-start="1846" data-end="1906">In pratica, il minore potrà diventare cittadino italiano se:</p>
<ul data-start="1908" data-end="2235">
<li data-start="1908" data-end="1986">
<p data-start="1910" data-end="1986">I genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto della cittadinanza;</p>
</li>
<li data-start="1987" data-end="2094">
<p data-start="1989" data-end="2094">Il minore risiede legalmente e continuativamente in Italia <strong data-start="2048" data-end="2071">per almeno due anni</strong> dopo la dichiarazione;</p>
</li>
<li data-start="2095" data-end="2235">
<p data-start="2097" data-end="2235">Oppure, la dichiarazione è presentata <strong data-start="2135" data-end="2166">entro un anno dalla nascita</strong> o dal <strong data-start="2173" data-end="2200">riconoscimento/adozione</strong> da parte di un cittadino italiano.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="2237" data-end="2380">Al raggiungimento della maggiore età, il minore potrà <strong data-start="2291" data-end="2332">rinunciare alla cittadinanza italiana</strong>, se in possesso anche di un’altra cittadinanza.</p>
<p data-start="2421" data-end="2674">Secondo il comma 1-quater, anche <strong data-start="2454" data-end="2505">il figlio minore di un nuovo cittadino italiano</strong> può acquisire la cittadinanza, <strong data-start="2537" data-end="2588">ma solo se risiede in Italia da almeno due anni</strong> alla data di acquisto da parte del genitore (o dalla nascita se ha meno di due anni).</p>
<h3 data-start="2676" data-end="2720"><span style="color: #109ea3;">Prove ammesse</span> nei procedimenti giudiziari</h3>
<p data-start="2722" data-end="3038">L’articolo 1, comma 2, stabilisce che <strong data-start="2760" data-end="2812">non sono ammessi giuramento e prova testimoniale</strong> nei procedimenti per l’accertamento della cittadinanza italiana, <strong data-start="2878" data-end="2915">salvo quanto previsto dalla legge</strong>. Inoltre, <strong data-start="2926" data-end="2987">spetta al richiedente provare l’assenza di cause ostative</strong> all’acquisto o al mantenimento della cittadinanza.</p>
<h3 data-start="3040" data-end="3090"><span style="color: #109ea3;">Grande novità</span>: ingresso per lavoro dei discendenti di italiani</h3>
<p data-start="3092" data-end="3418">Lo <strong data-start="3095" data-end="3129">straniero residente all’estero</strong>, discendente di cittadini italiani e proveniente da <strong data-start="3182" data-end="3223">Paesi di storica emigrazione italiana</strong>, potrà <strong data-start="3231" data-end="3289">entrare e soggiornare in Italia per lavoro subordinato</strong> anche <strong data-start="3296" data-end="3336">fuori dalle quote del decreto flussi</strong>. Un decreto interministeriale individuerà gli Stati interessati da questa misura.</p>
<h3 data-start="3420" data-end="3466">Concessione della cittadinanza <span style="color: #109ea3;">semplificata</span></h3>
<p data-start="3468" data-end="3706">Importante novità anche per la <strong data-start="3499" data-end="3533">concessione della cittadinanza</strong> ai discendenti di italiani: <strong data-start="3562" data-end="3585">basteranno due anni</strong> di residenza legale in Italia (anziché tre), se il richiedente ha un genitore o un nonno cittadino italiano per nascita.</p>
<h3 data-start="3708" data-end="3757">Cittadinanza per <span style="color: #109ea3;">ex cittadini</span></h3>
<p data-start="3759" data-end="3979">Infine, chi ha perso la cittadinanza italiana secondo la legge n. 555/1912 e ha <strong data-start="3839" data-end="3869">vissuto o è nato in Italia</strong>, potrà <strong data-start="3877" data-end="3916">riacquistarla con una dichiarazione</strong> da presentare tra il <strong data-start="3938" data-end="3978">1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027</strong>.</p>
<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix">
<h3 data-start="8370" data-end="9008">Contatta lo <span style="color: #109ea3;">Studio Legale Vallini Vaccari</span></h3>
<p data-start="8370" data-end="9008">Per ogni esigenza e per un preventivo non esitare a contattare gli esperti dello Studio Legale Vallini Vaccari:</p>
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<div class="main-text">
<p style="text-align: center;"><a href="https://wa.me/+393517556127"><strong>via <span style="color: #38ada9;"><em>whatsapp</em></span></strong></a></p>
<p><a href="https://wa.me/+393517556127"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3435 size-thumbnail" src="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp-150x150.png" alt="" width="150" height="150" srcset="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp-150x150.png 150w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp.png 200w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/"><strong>via <span style="color: #38ada9;"><em>e-mail</em></span></strong></a></p>
<p><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3596 size-thumbnail" src="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-150x150.jpeg" alt="" width="150" height="150" srcset="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-150x150.jpeg 150w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-300x300.jpeg 300w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona.jpeg 336w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
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<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cittadinanza italiana iure sanguinis</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/cittadinanza-italiana-iure-sanguinis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza italiana]]></category>
		<category><![CDATA[iure sanguinis]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vallini Vaccari assiste chi vuole ottenere la cittadinanza italiana grazie ad un antenato italiano emigrato all&#8217;estero. Esistono vari modi per ottenere la cittadinanza italiana. Ad esempio per matrimonio (vedi articolo) oppure per ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/cittadinanza-italiana-iure-sanguinis/">Cittadinanza italiana iure sanguinis</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo <span style="color: #109ea3;"><strong>Studio Legale Vallini Vaccari</strong></span> assiste chi vuole ottenere la cittadinanza italiana grazie ad un antenato italiano emigrato all&#8217;estero.</p>
<p>Esistono vari modi per ottenere la <span style="color: #109ea3;">cittadinanza italiana</span>. Ad esempio per <strong>matrimonio</strong> (<a href="https://www.studiovallinivaccari.it/cittadinanza-italiana-matrimonio-come-ottenerla/"><strong>vedi articolo</strong></a>) oppure per <strong>residenza</strong> prolungata sul territorio italiano (<a href="https://www.studiovallinivaccari.it/cittadinanza-italiana-residenza-come-ottenerla/"><strong>scopri di più su questo tipo di richiesta</strong></a>).</p>
<p>In questo articolo parliamo della <strong>cittadinanza <em>iure sanguinis</em></strong> e, quindi, della cittadinanza che si ottiene per il fatto di avere un ascendente italiano.</p>
<h3><strong><span style="color: #109ea3;">CITTADINANZA ITALIANA <em>IURE SANGUINIS</em></span>: DI COSA SI TRATTA</strong></h3>
<p>La <strong>cittadinanza italiana <em>iure sanguinis</em></strong> è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che stabilisce che il figlio di genitori cittadini italiani sia cittadino italiano fin dalla nascita. Questo è appunto conosciuto come il concetto di cittadinanza <em>iure sanguinis</em>.</p>
<p>Seguendo il principio dello <em>ius sanguinis</em>, un discendente di un italiano emigrato che non abbia ottenuto la cittadinanza straniera può rivendicare la cittadinanza italiana <em>iure sanguinis</em>. Questo apre la possibilità concreta affinché i discendenti di seconda, terza e persino quarta generazione di italiani emigrati possano essere riconosciuti come cittadini italiani attraverso la filiazione.</p>
<p>Questo caso interessa principalmente i discendenti di antichi emigranti italiani nati in paesi come <strong>Brasile</strong>, <strong>Argentina</strong>, <strong>Canada</strong>, <strong>Australia</strong>, e così via.</p>
<p>Inizialmente la cittadinanza italiana si poteva acquistare solo se l&#8217;antenato cittadino italiano fosse un maschio. Dopo l&#8217;intervento della Corte Costituzionale, l&#8217;equiparazione tra uomini e donne riguardo alla cittadinanza è stata stabilita dalla Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (&#8220;<em>È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina</em>&#8220;), e successivamente dall&#8217;art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale afferma che &#8220;<em>è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini</em>&#8220;.</p>
<p>Ora, quindi, la cittadinanza si può ottenere anche per <strong>via materna</strong> e non solo per <strong>via paterna</strong>.</p>
<p>Di conseguenza, i discendenti di madre italiana possono richiedere all&#8217;Italia, in Comune se già residenti in Italia oppure alla competente Ambasciata italiana nello Stato di residenza, il riconoscimento della cittadinanza italiana <em>iure sanguinis</em>, purché siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita. Nel caso in cui il discendente sia nato prima del 1948, la cittadinanza può chiedersi direttamente al Tribunale.</p>
<h3><strong><span style="color: #109ea3;">REQUISITI</span> PER LA CITTADINANZA <em>IURE SANGUINIS</em></strong></h3>
<p>Per ottenere la cittadinanza italiana <em>iure sanguinis</em>, ci sono due requisiti chiave:</p>
<ul>
<li>Discendenza da un individuo italiano (l&#8217;avo emigrato);</li>
<li>Continuità nella trasmissione della cittadinanza, cioè nessuna naturalizzazione straniera dell&#8217;avo italiano o dei suoi discendenti in linea diretta prima della nascita dei figli e dei loro discendenti successivi, fino al richiedente stesso. In sintesi, è necessario dimostrare che la catena di trasmissione della cittadinanza non sia mai stata interrotta.</li>
</ul>
<h3><strong><span style="color: #109ea3;">PROCEDURA</span> DI RICHIESTA </strong></h3>
<p>La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana <em>iure sanguinis</em> può essere presentata in due modi:</p>
<p><strong>In via amministrativa:</strong> attraverso un&#8217;istanza all&#8217;Autorità consolare (se il richiedente è all&#8217;estero) o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente è in Italia). Se la richiesta viene presentata in Italia, non è obbligatorio avere un permesso di soggiorno, ma è sufficiente una dichiarazione di presenza, secondo la Circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 32 del 13 giugno 2007.</p>
<p><strong>In via giudiziale:</strong> attraverso un ricorso al Tribunale, con l&#8217;assistenza di un difensore legale. Questo approccio è appropriato per i discendenti per via materna nati prima del 1° gennaio 1948, o quando il Consolato competente per la richiesta amministrativa ha un <strong>lungo ritardo nella convocazione dei richiedenti</strong>. Un esempio tipico è il Consolato di San Paolo, dove l&#8217;attesa per la convocazione può richiedere circa 12 anni.</p>
<h3><strong><span style="color: #109ea3;">DOCUMENTI</span> RICHIESTI</strong></h3>
<p>Ecco l&#8217;elenco dei documenti necessari per ottenere il riconoscimento della cittadinanza <em>iure sanguinis</em>:</p>
<ul>
<li>Copia integrale dell&#8217;atto di nascita dell&#8217;avo italiano emigrato all&#8217;estero, emesso dal Comune italiano di nascita;</li>
<li>Atti integrali di nascita di tutti i discendenti in linea diretta, inclusa la persona che richiede la cittadinanza italiana;</li>
<li>Atto integrale di morte dell&#8217;antenato italiano (particolarmente importante se l&#8217;avo si è sposato in Italia, dimostrando così la sua presenza all&#8217;estero);</li>
<li>Atto di matrimonio dell&#8217;avo italiano emigrato;</li>
<li>Atti di matrimonio dei discendenti in linea diretta, incluso quello dei genitori della persona che richiede la cittadinanza;</li>
<li>Certificato rilasciato dalle autorità straniere competenti per l&#8217;emigrazione, dimostrante che l&#8217;avo italiano non ha acquisito la cittadinanza straniera prima della nascita dell&#8217;ascendente dell&#8217;interessato;</li>
<li>Copie autenticate di eventuali sentenze di separazione o divorzio, solo per le persone che richiedono la cittadinanza;</li>
<li>Se ci sono figli nati fuori dal matrimonio, e solo il genitore non cittadino trasmette la cittadinanza italiana, è necessario un atto notarile in cui l&#8217;altro genitore, cittadino italiano, dichiara di essere il genitore biologico del figlio nato fuori dal matrimonio;</li>
<li>Se la richiesta viene presentata in Italia, è richiesto un certificato di residenza;</li>
<li>Altri documenti specifici a seconda delle circostanze individuali del richiedente.</li>
</ul>
<p>Secondo il D.P.R. 445/2000, tutti i documenti formati all&#8217;estero devono essere <strong>tradotti in italiano e legalizzati consolarmente</strong> (o <strong>apostillati</strong>, se il paese aderisce alla Convenzione dell&#8217;Aja del 1961).</p>
<h3><strong><span style="color: #109ea3;">TEMPI</span> DI OTTENIMENTO</strong></h3>
<p>I tempi per ottenere la cittadinanza <em>iure sanguinis</em> dipendono dalla modalità di presentazione della domanda: amministrativa o giudiziale.</p>
<p>Attraverso la <strong>via amministrativa</strong>, i tempi variano a seconda del Comune in cui viene presentata la domanda in Italia o del Consolato all&#8217;estero. Ad esempio, il Consolato di San Paolo richiede attualmente circa 12 anni per convocare i richiedenti. Pertanto, agire attraverso il Tribunale può essere più rapido e appropriato in alcuni casi.</p>
<p>In <strong>via giudiziale</strong>, i tempi medi sono di circa un anno e mezzo, ma possono variare a seconda del giudice assegnato al caso e degli eventi processuali imprevedibili.</p>
<p>In sintesi, il percorso per ottenere la <strong>cittadinanza italiana <em>iure sanguinis</em></strong> richiede un&#8217;attenta preparazione e la presentazione di una serie di documenti, oltre a una comprensione dei tempi e dei processi amministrativi e giudiziari coinvolti.</p>
<h3><span style="color: #109ea3;"><strong>CONTATTACI</strong></span></h3>
<p>Lo <strong>Studio Legale Vallini Vaccari</strong> offre la propria assistenza, attraverso avvocati esperti in diritto dell&#8217;immigrazione e della cittadinanza, che possono in ogni momento fornirti consulenza riguardo le modalità di presentazione della richiesta ed i documenti necessari.</p>
<p>Per qualsiasi informazione, contatta i professionisti dello <strong>Studio Legale Vallini Vaccari</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://wa.me/+393517556127"><strong>via <span style="color: #38ada9;"><em>whatsapp</em></span></strong></a></p>
<p><a href="https://wa.me/+393517556127"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3435 size-thumbnail" src="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp-150x150.png" alt="" width="150" height="150" srcset="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp-150x150.png 150w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp.png 200w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/"><strong>via <span style="color: #38ada9;"><em>e-mail</em></span></strong></a></p>
<p><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3596 size-thumbnail" src="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-150x150.jpeg" alt="" width="150" height="150" srcset="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-150x150.jpeg 150w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-300x300.jpeg 300w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona.jpeg 336w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
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