Guida in Stato di Ebbrezza
- 5 Agosto 2024
- nicolò vallini vaccari
- Nessun commento
INDICE DEI CONTENUTI
ToggleLa Guida in Stato di Ebbrezza
Cosa aspettarsi quando ci si mette alla guida in stato di ebbrezza ?
A molti capita di essere fermati ed alcuni hanno, purtroppo, un tasso alcolemico alterato. Spesso c’è confusione su cosa occorra fare, su quali siano i diritti che spettano al fermato durante il “posto di blocco”, su quando occorra chiamare l’avvocato in quella sede e, soprattutto, su cosa li aspetta nei mesi successivi.
Cerchiamo, dunque, di fare chiarezza.
Che cos’è la Guida in Stato di Ebrezza?
La Guida in Stato di Ebbrezza è un illecito contemplato all’articolo 186 del Codice della Strada (il cd. C.d.S.) ed è un comportamento che viene sanzionato dal nostro ordinamento.
Se hai meno di 21 anni oppure hai la patente da meno di tre anni oppure come lavoro conduci mezzi di trasporto (ad esempio, camionista, tassista, ecc.) non è possibile assumere alcolici e mettersi alla guida di un mezzo. Il tasso alcolemico è quindi di zero grammi di alcol per litro di sangue.
Se, invece, non si rientri fra le categorie sopra citate, il tasso alcolemico non può eccedere la soglia di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue.
Come posso capire se si è superata la soglia dello 0,5 g/L?
A meno che non si abbia a disposizione un dispositivo per la rilevazione dell’alcol non c’è una risposta univoca, in quanto vi sono numerosi fattori, sia oggettivi che soggettivi, che incidono sulla quantità di alcol che viene trovata nel sangue come ad esempio, la quantità di cibo ingerito insieme all’alcol, il peso corporeo, il tempo trascorso dal momento dell’assunzione della bevanda alcolica.
Oltre a questi elementi, va tenuta in considerazione la cd. alcol deidrogenasi: si tratta di un enzima prodotto dal fegato, che ha la funzione di rompere la molecola dell’alcol prima che entri nel sangue.
Alcune persone ne producono in gran quantità e questo permette loro di tollerare meglio l’alcol, in quanto il corpo lo smaltisce in tempi più rapidi; mente ad altre persone serve molto più tempo.
Le donne, in particolare, hanno una capacità di produzione di alcol deidrogenasi inferiore agli uomini.
Esistono diverse tabelle che forniscono stime e valori alcolemici differenti in base al sesso della persona, alla corporatura e ad altri fattori, anche endogeni.
È possibile vedere alcuni esempi che possono fare maggior chiarezza, soprattutto perché non si tratta di una scienza esatta pertanto ogni persona risponde in maniera differente all’assunzione di alcolici.
Nel caso in cui una donna di media corporatura assuma un bicchiere di vino a stomaco vuoto, il suo tasso alcolemico sarà di circa 0,38 g/L, molto vicino alla soglia legale. Invece, qualora la medesima persona avesse mangiato poco prima o durante l’assunzione del vino, il tasso alcolemico sarà presumibilmente intorno a 0,22 g/L.
Nel caso fosse un uomo ad assumere il bicchiere di vino a stomaco vuoto, il tasso alcolemico sarà di circa 0,25 g/L; mentre, nel caso in cui lo stesso avesse bevuto a stomaco pieno, il tasso alcolemico sarà di circa 0,15 g/L.
Come già detto, non è una scienza esatta. La scelta migliore rimane comunque quella di non assumere alcolici quando si intende guidare!
Le soglie del C.d.S. sulla Guida in Stato di Ebbrezza
Con il termine “guida in stato di ebrezza” ci si riferisce a varie ipotesi contemplate all’articolo 186 C.d.S. Vediamo quali sono e che sanzioni sono previste per ognuna.
L’articolo 186 C.d.S. distingue tre diversi casi a seconda dell’entità del tasso alcolemico del conducente.
Va detto fin da ora che non tutte e tre le ipotesi costituiscono reato e, quindi, non comportano le stesse conseguenze.
Inoltre, va precisato che il C.d.S. prende separatamente in considerazione l’eventualità che si sia verificato un sinistro stradale e, anche in questo caso, a seconda del tasso alcolemico cambiano le sanzioni.
Partiamo, quindi, ad analizzare alcune delle ipotesi senza sinistro stradale.
- La prima ipotesi è quella che viene indicata con lettera a) e riguarda quelle persone che vengono sorprese alla guida di un veicolo con un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue.
Questa ipotesi non corrisponde ad un reato, pertanto non dà origine ad un procedimento penale. Quella che viene irrogata è una sanzione amministrativa.
La sanzione prevista per questa tipologia di infrazione è una sanzione pecuniaria che va da euro 532,00 a euro 2.127,00.
- La seconda ipotesi è quella che viene indicata con la lettera b) e riguarda quelle persone che vengono sorprese alla guida di un veicolo con un tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue.
In questo caso si tratta di un reato contravvenzionale: questo significa che sarà avviato un procedimento penale.
La sanzione prevista è un’ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l’arresto fino a 6 mesi.
- La terza e ultima ipotesi è quella che viene indicata con la lettera c) e riguarda quelle persone che presentano un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue.
Anche questa ipotesi è un reato contravvenzionale, che darà avvio ad un procedimento penale.
La sanzione, in questo caso, è l’ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l’arresto da 6 mesi fino a 1 anno.
In tutte e tre le ipotesi vengono decurtati 10 punti dalla patente di guida.
Per i neopatentati, sanzionabili anche con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurtazione sarà invece di 20 punti dalla patente di guida (articolo 186-bis del Codice della Strada).
Tutto questo vale se non si è verificato un incidente stradale!
La sospensione della patente
In tutte e tre le ipotesi viene sospesa la patente di guida per un periodo che varia a seconda del tasso di alcol accertato:
- Nel caso della lettera a) la patente è sospesa da 3 a 6 mesi;
- Nel caso della lettera b) la patente è sospesa da 6 mesi ad 1 anno;
- Nel caso della lettera c) la patente è sospesa da 1 a 2 anni.
Sospensione non vuol dire revoca: non deve essere sostenuto nuovamente l’esame della patente di guida, ma la patente verrà immediatamente e fisicamente ritirata dalle forze dell’ordine e (salvo che non si scelga di chiedere la sua restituzione provvisoria fino all’inizio del processo, come spiegheremo dopo) verrà restituita trascorso il periodo di tempo previsto, previo accertamento della permanenza dei requisiti per la guida (di cui si dirà a breve).
Spetta al Giudice stabilire per quanto tempo la patente resterà sospesa.
Se viene provocato un incidente
L’articolo 186 prende in considerazione l’ipotesi in cui una persona che guidava dopo aver bevuto alcol provochi un incidente stradale.
Le conseguenze sono diverse a seconda del tasso alcolemico.
Casi previsti alle lett. a) e b)
Tutte le sanzioni sono raddoppiate: sia la sanzione pecuniaria (quindi quella in denaro) sia la sanzione detentiva (quindi l’arresto) sia la sospensione della patente.
È bene precisare che si parla di “incidente stradale” anche nell’ipotesi in cui non ci siano feriti. Quindi, può verificarsi un incidente stradale anche quando l’auto esce di strada oppure quando viene colpito un albero o un palo, un animale, ecc.
Inoltre, in tutti questi casi è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, eccetto che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito: questo vuol dire che l’auto, se propria, non potrà essere utilizzata per i successivi 180 giorni.
Caso previsto alla lett. c)
Se a provocare un incidente stradale è colui che ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue è prevista la revoca della patente e la confisca del veicolo, solo se di proprietà del conducente: questo vuol dire che sarà necessario sostenere nuovamente l’esame di guida e che, in caso di condanna, si può perdere la proprietà dell’auto!
Nel caso in cui l’auto non sia di proprietà del conducente, questa non sarà confiscata. Tuttavia, il periodo di sospensione della patente verrà raddoppiato!
Se l’incidente viene provocato da un soggetto che ricade nei casi b) e c) dell’articolo 186, c’è una ulteriore grave conseguenza: il conducente non avrà la possibilità di estinguere il procedimento con i lavori di pubblica utilità previsti appositamente dalla norma (comma 9 bis, di cui parleremo poi).
Non significa che non siano previste alternative: restano a disposizione i differenti riti alternativi previsti dall’ordinamento penale per tutti (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova, ecc.), con i limiti di ciascuno.
Per i neopatentati e gli autisti di professione le già menzionate sanzioni sono ulteriormente aumentate: di 1/3 nel caso della lettera a) e da 1/3 alla metà nel caso delle lettere b) e c).
L’aggravante delle ore notturne
Nei casi di cui alle lettere b) e c) (quindi solo per chi viene trovato con un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi per litro di sangue), se vieni fermato fra le ore 22:00 e le ore 7:00 del mattino, la sanzione è aumentata da 1/3 alla metà.
Il momento del fermo
Quali sono i diritti del conducente al posto di blocco?
Quando il conducente viene fermato al posto di blocco, l’autorità può procedere alla verifica della quantità di alcol assunta. Il noto “alcol test”, che ha la funzione di rilevare il tasso alcolemico nel sangue, viene generalmente effettuato tramite etilometro.
Può accadere che l’autorità che esegue il fermo sottoponga il conducente al cosiddetto blow test, che ha la funzione di stabilire se il conducente abbia o meno assunto alcol, senza stabilirne la quantità. Se il blow test dà esito positivo, la polizia stradale procederà con l’alcol test vero e proprio.
L’alcoltest eseguito tramite etilometro ha la funzione di stabilire la quantità di etanolo presente nel sangue, in via indiretta. L’alcol test può essere eseguito con il metodo del cd. palloncino oppure con un etilometro elettronico.
Un’altra modalità che può essere utilizzata per misurare la quantità di alcol è tramite il prelievo del sangue, effettuato necessariamente presso una struttura sanitaria, che misura in maniera diretta la quantità di etanolo presente nel sangue. In genere, si effettua l’alcol test tramite prelievo ematico in caso di sinistri stradali in cui si necessita il trasporto del conducente in ospedale, quando la polizia non sia munita di etilometro oppure quando l’apparecchio non sia perfettamente funzionante. Rimane comunque la possibilità per la polizia stradale di rivolgersi alla struttura sanitaria per il controllo in modo autonomo.
Il conducente può chiedere all’autorità che svolge il controllo di essere sottoposto ad esame del sangue, anziché mediante alcol test tramite etilometro, venendo quindi condotto presso la struttura sanitaria più vicina.
L’accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro o prelievo ematico del conducente è qualificato come atto urgente e irripetibile, il che significa che è un’operazione che non può essere rimandata ad un secondo momento. Inoltre, tale rilevamento è un atto di indagine che può rappresentare la prova di colpevolezza della commissione dell’illecito di guida in stato di ebbrezza. Proprio per questo motivo, l’autorità che esegue il controllo ha l’obbligo di avvisare il conducente del suo diritto di nominare un difensore.
Obbligo di avviso della facoltà di nomina del difensore
Quando un soggetto viene fermato ad un posto di blocco e l’autorità si appresta a condurre un test per la rilevazione del tasso alcolemico, vige in capo all’autorità l’obbligo di informare il conducente del diritto di nominare un difensore, sulla base di quanto stabilito dall’art. 114 disp. att. c.p.p.
La nomina di un difensore non equivale al diritto a che il difensore sia presente in tale momento. L’avvocato può presenziare alle operazioni solo se prontamente reperibile.
L’avvenuta comunicazione relativa al diritto di nomina di un difensore deve risultare per iscritto nella documentazione, che viene redatta dall’autorità in loco. La mancanza di tale indicazione costituisce causa di nullità del verbale di fermo.
È bene però ricordare che parte della giurisprudenza ritiene comunque dimostrabile l’avvenuta comunicazione del diritto di nomina di un difensore anche con mezzi diversi dal verbale di fermo, come la testimonianza da parte del soggetto che esegue il controllo.
Quando è necessaria la presenza dell’avvocato?
Nell’ipotesi in cui l’alcol test venga eseguito tramite prelievo ematico, si rende necessaria la presenza del difensore. In particolare:
- Quando è la polizia stradale a richiedere alla struttura di effettuare il prelievo di sangue, il conducente ha il diritto a che il suo avvocato presenzi alle operazioni. Anche nel caso in cui la polizia chiedesse di analizzare i campioni di sangue già prelevati dagli operatori sanitari, il conducente avrà la facoltà di farsi assistere da un avvocato.
- Non è invece necessaria la presenza del difensore quando il prelievo ematico viene eseguito su iniziativa dei sanitari allo scopo di rilevare il tasso alcolemico e la polizia stradale acquisisce solamente i risultati di tale analisi.
Il rifiuto di sottoporsi al controllo
Il rifiuto di sottoporsi al controllo eseguito dall’autorità non dovrebbe essere in genere un’opzione per chi dovesse venire sottoposto all’alcol test. Infatti, se il conducente del veicolo si rifiuta di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico, verranno applicate direttamente le sanzioni più gravi previste all’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada, ossia quelle disposte in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro.
In alcuni casi è possibile che il Giudice decida in favore dell’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice Penale, anche in caso di rifiuto alla sotto posizione al test. La norma riguarda l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e dispone che per determinati reati di lieve gravità la punibilità sia esclusa, in considerazione della tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta. La condotta, in tali casi, rimane punita con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Cosa succede al veicolo se si viene fermati in stato di ebbrezza?
Il veicolo guidato quando si viene fermati per guida in stato di ebbrezza può subire diverse conseguenze; il destino del veicolo cambia in relazione a chi sia il proprietario:
- se il conducente non è né proprietario, né comproprietario, il veicolo non è interessato da alcuna misura accessoria;
- in caso contrario, vi possono essere diverse conseguenze in base al tasso alcolemico che viene rilevato dagli organi di polizia stradale.
Nei casi in cui si guida con un tasso alcolemico compreso tra 0, 5 g/L e 0,8 g/L, oppure tra 0,8 g/L e 1,5 g/L, verrà disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, che non potrà essere utilizzato fino alla scadenza di tale misura accessoria.
Nel caso di guida in stato di ebbrezza previsto dall’articolo 186, comma 2, lettera c), ossia con alcolemia nel sangue maggiore di 1,5 grammi per litro, scatta la confisca del veicolo, se lo stesso sia di proprietà o comproprietà del conducente. Attraverso la confisca, il proprietario del veicolo diviene lo Stato, che procederà successivamente alla vendita del medesimo. Il sequestro del veicolo si pone come fase antecedente alla confisca, che diviene tale nel momento in cui venisse pronunciata sentenza di condanna o in caso di patteggiamento. Contro la confisca del veicolo è possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace.
In caso di confisca, come detto, il conducente perde la proprietà del veicolo. Ciò non significa che non si possa più riavere la propria auto. Solamente nel caso di condanna alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e sospensione della pena con messa alla prova (di cui parleremo infra), una volta raggiunto l’esito positivo della prova, il conducente tornerà ad essere proprietario del veicolo.
Diritto di essere nominati custodi del veicolo
Nei casi in cui la normativa preveda il fermo o il sequestro del veicolo utilizzato per compiere il reato, importante è dichiarare all’autorità competente di voler essere nominati custodi del veicolo, così da evitare le problematiche che possono insorgere a causa della custodia presso soggetti terzi, come l’esposizione a pioggia e grandine, nonché le relative spese di custodia.
Se il proprietario del veicolo non dovesse essere nominato custode, esiste la possibilità di proporre istanza di dissequestro presso il Prefetto per ottenerne la custodia in proprio, in caso sia chiaro che il veicolo stia perdendo il proprio valore a causa del trascorrere del tempo e dell’azione degli agenti atmosferici o per la necessità di utilizzare il veicolo per recarsi al lavoro o presso il luogo dove si svolgono i lavori di pubblica utilità. La decisione spetterà al Prefetto, di caso in caso.
Mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza, e adesso?
Come è stato anticipato, in caso di guida in stato di ebbrezza vi sono delle conseguenze relative alla patente di guida. La patente viene materialmente ritirata dall’autorità che esegue il controllo risultato positivo e viene trattenuta fino al decorrere del periodo di sospensione della stessa, come stabilito dal provvedimento del Prefetto. È però possibile richiedere al giudice la restituzione provvisoria fino all’inizio del processo, come vedremo in seguito.
La sospensione cautelare della patente di guida è una misura a carattere preventivo, di natura cautelare. La stessa viene disposta nei confronti di un soggetto verso il quale sussistano elementi che indicano una chiara responsabilità in ordine ad eventi che avrebbero potuto nuocere ad altri e si vuole prevenire che il medesimo soggetto tenga nuovamente un comportamento analogo. La comminazione e la durata del provvedimento di sospensione cautelare della patente viene determinata nell’ordinanza del Prefetto.
Unicamente nel caso in cui il conducente incorra nel caso a) dell’articolo 186 (tasso alcolemico tra 0,5 g/L e 0,8 g/L), esso può chiedere al Prefetto un permesso ad ore per uno dei seguenti motivi:
- se il conducente è un lavoratore e recarsi al lavoro risulta impossibile o gravemente difficoltoso senza patente;
- se il conducente è una persona con disabilità o persone che danno assistenza a una persona con disabilità (agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Il conducente deve presentare istanza al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente, comunque prima della emissione dell’ordinanza di sospensione e solo se non sia stato provocato incidente, riportando motivi e documento per cui la patente fosse indispensabile. Il permesso non potrà essere di più di 3 ore al giorno, suddivisibili su più fasce orarie.
Il provvedimento del Prefetto
In generale, il processo che conduce alla sentenza relativa al reato di guida in stato di ebbrezza termina molto tempo dopo all’accadimento del fatto. Solitamente, però, il Prefetto dispone subito, tramite ordinanza, la sospensione della patente di guida.
L’ordinanza del prefetto dovrebbe essere emanata entro i 15 giorni successivi alla ricezione del verbale da parte dell’organo che ha materialmente ritirato la patente di guida. E’ possibile, però, che questo periodo di tempo si allunghi leggermente.
L’ordinanza del Prefetto irroga la sanzione amministrativa e quindi indica il tempo di sospensione della patente, sulla base dei criteri descritti dalle norme del Codice della Strada.
Il comma 8 dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede che l’ordinanza del Prefetto ordini che il soggetto si sottoponga ad una visita medica nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Se il conducente non dovesse ottemperare a tale ordine, il Prefetto potrebbe disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
Cosa fa la Commissione Medica Locale?
Una volta trascorso il periodo di sospensione della patente, è necessario sostenere e superare una visita di idoneità alla guida presso la Commissione Medica Locale. Altrimenti, la patente rimane sospesa fino ad avvenuto superamento della visita. La Commissione deve emettere un certificato di idoneità o non idoneità alla guida.
Bisogna chiedere immediatamente la fissazione della visita medica davanti alla Commissione Medica Locale, perché i tempi sono piuttosto dilatati.
La domanda, per quanto riguarda Verona, viene fatta sul sito internet dell’Azienda Socio Sanitaria competente per territorio e la Commissione Medica Locale, dalla data di presentazione della domanda, ha 90 giorni di tempo per comunicare la data dell’audizione e gli esami clinici che dovranno essere fatti prima di quella data ed i cui risultati saranno oggetto di valutazione.
Altre città potrebbero prevedere diverse modalità di prenotazione della visita (ad es., tramite prenotazione telefonica al CUP). E’ sempre possibile verificare sul sito internet dell’ULSS di riferimento.
Quando la Commissione Medica Locale invia la convocazione e l’elenco degli esami richiesti (sangue, urine, capello, ecc…) bisognerà recarsi dal proprio medico di base per prenotare detti esami. I costi sono carico dell’utente.
È bene ricordare che, senza il parere positivo della Commissione Medica Locale, non ci si potrà rimettere alla guida nemmeno se, nel frattempo, sono terminati i mesi di sospensione.
Il ricorso al Giudice di Pace per riavere la patente
Come detto, nell’attesa che inizi il processo penale (nei casi sub. lettere b) e c)) è possibile fare ricorso al Giudice di Pace riguardante la sanzione accessoria della sospensione della patente irrogata dal Prefetto.
Il ricorso al giudice di pace è una delle modalità che possono portare a riavere la patente di guida, dopo che la stessa sia stata sospesa.
Il ricorso può essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza del Prefetto. In seguito alla presentazione del ricorso, verrà fissata un’udienza presso il Giudice di Pace.
Di fondamentale importanza, in questa fase del procedimento, è la presentazione da parte del legale in udienza di un certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione Medica Locale.
Il Giudice di Pace può sospendere l’efficacia del provvedimento del Prefetto, accogliendo così l’istanza del conducente.
La non opposizione al decreto penale di condanna
È consigliabile recarsi immediatamente da un legale, che potrà indicare qual è la strada migliore da seguire, e talvolta si può accorciare questo iter se c’è un intervento tempestivo del difensore di fiducia.
In questo senso, alcuni Tribunali hanno predisposto dei protocolli per i quali è possibile comunicare l’intenzione di svolgere i lavori di pubblica utilità (con gli effetti favorevoli che saranno esposti nel prosieguo) così evitando la fase dell’opposizione a decreto penale di condanna ed accorciando notevolmente i tempi di conclusione del processo.
Il decreto penale di condanna
Il decreto penale di condanna è un procedimento speciale previsto dal codice di procedura penale. Tale procedimento ha anche lo scopo di ridurre il carico di lavoro che grava sul sistema giudiziario, incentivando i condannati ad accettare la decisione attraverso sconti e vantaggi applicati alla pena irrogata. Si tratta di un procedimento applicabile a molti altri reati, non solo a quelli relativi alla guida in stato di ebrezza.
Normalmente, nel caso della guida in stato di ebrezza, questa è la via seguita dalla Procura della Repubblica, che chiede l’emissione del Decreto Penale di Condanna.
L’imputato ha la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dall’emissione dello stesso. Nel medesimo momento sarà possibile richiedere al giudice il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta, il giudizio immediato, la sospensione del processo con messa alla prova e, nel caso della guida in stato di ebrezza (se ne sussistono i presupposti) i lavori di pubblica utilità.
Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Come detto, una volta emesso il decreto penale di condanna, è possibile che le parti preferiscano procedere con l’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, disciplinato dall’articolo 444 c.p.p. Esso consiste nella richiesta da parte dell’imputato e dal Pubblico Ministero di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva se, diminuita fino ad 1/3, non supera i 5 anni soli. La parte che formula la richiesta può anche chiedere la sospensione condizionale della pena.
In caso di patteggiamento si beneficia della riduzione della pena fino ad un terzo.
Chi richiede l’applicazione di pena su richiesta, può contestualmente formulare richiesta di convertire la pena in lavori di pubblica utilità, come previsto dal comma 9-bis dell’articolo 186 C.d.S.
Lavori di pubblica utilità
I lavori di pubblica utilità corrispondono ad una sanzione sostitutiva delle pene, siano essere detentive o pecuniarie, applicabili anche nel caso di commissione del reato di guida in stato di ebbrezza. I lavori di pubblica utilità consistono nello svolgere un’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività, soprattutto nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. Tale misura presuppone sempre il consenso del condannato. In genere, le attività saranno svolte presso: enti convenzionati, Regione, Provincia o Comuni di residenza dell’indagato. I lavori di pubblica utilità possono avere una durata compresa tra il minimo di 10 giorni ed il massimo di 6 mesi.
Il calcolo della durata dei lavori di pubblica utilità, dopo la riforma del Codice della Strada del 2010, avviene nel seguente modo:
- 1 giorno di pena detentiva equivale a 1 giorno di lavori di pubblica utilità;
- 250 € equivalgono ad un giorno di lavori di pubblica utilità (per esempio, per una ammenda di € 1000, il condannato dovrà svolgere 4 giorni di lavori di pubblica utilità);
- 1 giorno di lavori di pubblica utilità è composto da almeno 2 ore di lavoro.
L’esito positivo dei lavori di pubblica utilità comporta:
- l’estinzione del reato e la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente;
- revoca della confisca del veicolo sequestrato.
Il giudice può decidere per i lavori di pubblica utilità a condizione che l’indagato non abbia provocato un incidente stradale. Altrimenti, in quel caso, la soluzione che più si avvicina all’istituto dei lavori di pubblica utilità è il procedimento speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova.
Alcuni Tribunali (come il Tribunale di Verona) hanno pubblicato delle Tabelle in cui sono stati già quantificati i giorni e, poi, le ore di lavori corrispondenti a seguito della conversione, tenendo conto delle caratteristiche dell’autore del reato e delle circostanze in cui esso è avvenuto. In questo modo è possibile sapere fin da subito e con certezza le ore di lavori necessarie.
Va segnalato che, nel caso della guida in stato di ebrezza, in caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, il periodo di sospensione della patente di guida viene dimezzato.
Sospensione del procedimento con messa alla prova
L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è disciplinato dall’articolo 168-bis c.p. La norma dispone che la messa alla prova consiste nella prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, a risarcire del danno cagionato. In questi caso, l’imputato deve anche seguito un programma di recupero per il tramite del servizio sociale.
L’istituto della messa alla prova integra diversi tipi di condotta positiva che devono essere adempiuti dall’indagato: svolgimento di lavori in favore della collettività; prestazione di condotte riparatorie; risarcimento del danno, ove possibile, per rimuovere gli effetti dannosi del reato. L’esito positivo della prova estingue il reato, ma non le sanzioni amministrative accessorie, che tipicamente interessano la patente di guida, quali la sospensione o la revoca.
Inoltre, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 2020, n. 75, anche nel caso di esito positivo della messa alla prova il giudice dovrà disporre la revoca della confisca del veicolo.
Anche nel caso di esito positivo della sospensione del processo con messa alla prova il periodo di sospensione della patente di guida viene dimezzato.
È possibile usufruire della sospensione del procedimento con messa alla prova solo una volta.
Circolare in stato di ebbrezza su velocipedi anche elettrici
Si può essere multati e denunciati per guida in stato di ebbrezza anche conducendo un monopattino elettrico. Il Codice della Strada equipara infatti tali mezzi alle biciclette con tutto ciò che comporta in termini normativi. Pertanto anche se per guidare i monopattini non è richiesto il conseguimento di un’apposita patente (ma c’è chi vorrebbe introdurla), i conducenti devono comunque rispettare tutte le regole comportamentali previste dal codice stradale.
Bisogna rispettare quindi tutte le regole sulla guida in stato di ebbrezza.
I monopattini elettrici così come gli altri veicoli sono sottoposti alle medesime regole. Coloro che non le rispettano rischiano pertanto di subire pesanti conseguenze a livello pecuniario e, nei casi più gravi, anche penale. In particolare, il comma 2 lettera c dell’articolo 186 del Codice della Strada dispone che il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro (g/L) implica la multa da 1.500 a 6.000 euro con arresto da 6 mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo (salvo che il veicolo stesso appartenga ad una persona estranea al reato). Inoltre l’importo della multa aumenta da un terzo alla metà nell’ipotesi di reato commesso da soggetti con meno di 21 anni o avvenuto tra le ore 22 e le 7.
Circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, allo stesso modo di un’automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.
Contatta lo Studio Legale Vallini Vaccari
Lo Studio Legale Vallini Vaccari può aiutarti nel caso in cui tu sia stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, sia per la fase amministrativa/cautelare e sia in caso di avvio del procedimento penale.
Per qualsiasi necessità, contatta i professionisti dello Studio Legale Vallini Vaccari:
