Minor issue e cittadinanza iure sanguinis 2026: la decisione delle Sezioni Unite
- 20 Agosto 2026
- nicolò vallini vaccari
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La naturalizzazione straniera del genitore faceva perdere sempre la cittadinanza italiana al figlio minorenne convivente? Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risposto di no con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, chiarendo il rapporto tra gli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912.
Il punto, conosciuto nelle pratiche iure sanguinis come “minor issue”, dipende dal modo in cui il figlio aveva acquistato la cittadinanza straniera. Se era già cittadino straniero iure soli dalla nascita e italiano iure sanguinis, conservava la cittadinanza italiana nonostante la successiva naturalizzazione del genitore. Diverso è il caso del minore inizialmente soltanto italiano che acquista in seguito la cittadinanza straniera per effetto della scelta del genitore.
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ToggleChe cos’è il minor issue
Nelle domande di cittadinanza per discendenza, occorre dimostrare che lo status italiano si sia trasmesso senza interruzioni dall’avo al richiedente. Il “minor issue” riguarda il figlio che era minorenne quando il genitore italiano si naturalizzò cittadino di un altro Stato durante la vigenza della legge n. 555/1912.
Per anni si è discusso se la perdita della cittadinanza del genitore producesse sempre un effetto trascinante sul minore convivente oppure se il figlio già bipolide dalla nascita fosse protetto dall’articolo 7. La risposta incide su tutte le generazioni successive: se il minore conservò lo status, la linea può proseguire; se lo perse prima della nascita del discendente successivo, la trasmissione può interrompersi.
L’articolo 7 della legge n. 555/1912 stabiliva che il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, considerato cittadino di quello Stato per nascita, conservava la cittadinanza italiana e poteva rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato. La norma accettava quindi la bipolidia originaria.
L’articolo 12 prevedeva invece, a determinate condizioni, che i figli minori non emancipati seguissero la cittadinanza del genitore con cui avevano residenza comune e acquistassero quella straniera. Il dubbio era se questa regola comprendesse anche chi possedeva già la cittadinanza straniera dalla nascita per ius soli.
Il caso deciso dalla sentenza n. 24045/2026
Il giudizio riguardava una linea familiare nella quale un figlio, nato nel 1946 in Venezuela da madre italiana, era cittadino venezuelano iure soli e italiano iure sanguinis. La madre si naturalizzò venezuelana nel 1954, quando il figlio era ancora minorenne.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma avevano ritenuto che il figlio avesse perso la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione della madre. Dopo il rinvio della questione alle Sezioni Unite, la Cassazione ha cassato la decisione e rinviato alla Corte d’appello per un nuovo esame secondo i principi enunciati. Non si tratta quindi di un riconoscimento finale pronunciato direttamente dalla Cassazione, ma di una regola interpretativa vincolante per il giudizio di rinvio.
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente chiarito che l’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 non si applica alle domande giudiziali presentate entro il termine protetto dalla riforma, che restano regolate dalla disciplina precedente. Il principio sul minor issue risolve quindi l’interpretazione della legge n. 555/1912 nel procedimento esaminato.
Per le nuove domande presentate dopo la riforma, una linea storicamente integra non basta da sola: occorre anche verificare l’articolo 3-bis e le sue eccezioni. La sentenza n. 24045 non elimina i limiti introdotti dal decreto-legge n. 36/2025.
Il principio per il minore bipolide dalla nascita
Secondo le Sezioni Unite, il minore non emancipato nato all’estero da padre o madre italiani, in uno Stato che attribuisce la cittadinanza iure soli, è bipolide di diritto dalla nascita. In questo caso conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore italiano si naturalizza straniero o perde successivamente la propria cittadinanza.
La ragione è che l’articolo 7 adottava un modello di conservazione: la cittadinanza italiana poteva essere abbandonata dal bipolide soltanto con una rinuncia volontaria e rituale dopo la maggiore età o l’emancipazione, salvo eventuali disposizioni speciali contenute in trattati internazionali. La cittadinanza straniera già posseduta iure soli non era acquistata come conseguenza della scelta del genitore.
Non è quindi sufficiente dimostrare che il genitore si naturalizzò mentre il figlio era minore e convivente. Bisogna accertare se il figlio era già cittadino dello Stato estero dalla nascita. Se lo era, la successiva scelta del genitore non produce l’acquisto di quella cittadinanza e non integra il presupposto dell’articolo 12 individuato dalla Cassazione.
La prova richiede il testo della legge straniera vigente alla nascita o una certificazione dell’autorità competente, oltre all’atto di nascita e ai documenti di naturalizzazione. Non è prudente dedurre lo ius soli dal solo Paese di nascita senza verificare la disciplina applicabile in quell’anno.
Quando può operare l’articolo 12
L’articolo 12 conserva uno spazio applicativo. Secondo le Sezioni Unite, può subire gli effetti della perdita del genitore il minore non emancipato che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana, aveva residenza comune con quel genitore e acquistò successivamente, a titolo non originario, la cittadinanza straniera per effetto della naturalizzazione o perdita del genitore.
Devono quindi essere verificati insieme tre elementi:
- cittadinanza esclusivamente italiana prima dell’evento;
- residenza comune con il genitore;
- acquisto derivativo della cittadinanza straniera come conseguenza della scelta del genitore. La sola minore età o la sola convivenza non sono sufficienti.
La distinzione centrale, quindi, non è tra chi aveva una o due cittadinanze in un momento qualsiasi, ma tra cittadinanza straniera acquistata automaticamente alla nascita e cittadinanza acquistata dopo, per comunicazione dalla posizione del genitore. Nel primo caso opera la protezione dell’articolo 7; nel secondo può operare l’articolo 12.
Occorre leggere la normativa straniera dell’epoca e i documenti di naturalizzazione. Alcuni ordinamenti includevano automaticamente i figli nella naturalizzazione del genitore, altri richiedevano domande separate o prevedevano eccezioni. Ogni linea deve essere ricostruita sulla legge vigente nel luogo e nel momento dell’evento.
Madre e padre sono pienamente equiparati
Le Sezioni Unite hanno affermato che la piena equiparazione della madre al padre, derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, vale non soltanto per la trasmissione della cittadinanza alla nascita. Vale anche per le conseguenze della perdita della cittadinanza del genitore dal quale il figlio aveva ricevuto lo status e con il quale risiedeva.
La regola deve quindi essere applicata senza riprodurre la discriminazione storica della legge del 1912. Nelle linee materne anteriori al 1948 resta però necessario il ricorso giudiziale secondo la giurisprudenza consolidata, e devono essere coordinati minor issue, via materna e articolo 3-bis.
Cosa cambia per domande e ricorsi
Nelle pratiche regolate dalla disciplina anteriore alla riforma, la sentenza offre un principio favorevole quando il minore era bipolide iure soli e iure sanguinis dalla nascita. Un diniego fondato sulla sola naturalizzazione del genitore deve essere riesaminato alla luce della distinzione fissata dalle Sezioni Unite.
La decisione non riapre automaticamente procedimenti definitivi e non sostituisce i termini di impugnazione. Per una pratica pendente è opportuno depositare tempestivamente la sentenza e i documenti che provano lo ius soli originario. Per decisioni già emesse occorre verificare natura dell’atto, notificazione, rimedi e giudicato.
Per le domande non protette dal regime transitorio, il fatto che la linea non sia stata interrotta secondo la sentenza n. 24045 è soltanto il primo passaggio. Il richiedente deve comunque rientrare in una delle eccezioni dell’articolo 3-bis o affrontare le questioni ancora pendenti sulla riforma.
È quindi scorretto presentare la decisione come un ripristino generale dello iure sanguinis senza limiti. Le Sezioni Unite hanno risolto una questione storica specifica; non hanno annullato il decreto Tajani.
F.A.Q.
Che cosa significa “minor issue”?
È il problema della possibile perdita della cittadinanza italiana del figlio minorenne dopo la naturalizzazione straniera del genitore durante la vigenza della legge n. 555/1912.
Il figlio nato in un Paese con ius soli perdeva la cittadinanza italiana?
Secondo le Sezioni Unite no: se era bipolide dalla nascita, conservava la cittadinanza italiana salvo rinuncia da maggiorenne o speciali trattati.
Quando può operare l’articolo 12?
Quando il minore era esclusivamente italiano, risiedeva con il genitore e acquistò successivamente la cittadinanza straniera per effetto della scelta del genitore.
La sentenza vale anche per le linee materne?
Sì quanto all’equiparazione tra madre e padre; le linee materne anteriori al 1948 richiedono comunque il coordinamento con la specifica tutela giudiziale.
La decisione elimina l’articolo 3-bis del 2025?
No. Per le nuove domande bisogna verificare anche la riforma e le sue eccezioni. La sentenza risolve l’interpretazione storica degli articoli 7 e 12.
Contatta lo Studio Legale Vallini Vaccari
La sentenza n. 24045/2026 supera una lettura troppo ampia dell’effetto trascinante della naturalizzazione del genitore. A nostro avviso, il risultato più importante è il metodo: non basta vedere che il genitore si naturalizzò durante la minore età del figlio. Bisogna stabilire come e quando il figlio acquistò la cittadinanza straniera. La decisione è molto favorevole ai bipolidi dalla nascita, ma non elimina l’articolo 12 per chi era soltanto italiano e acquistò successivamente la cittadinanza del genitore, né supera i nuovi limiti dell’articolo 3-bis.
Chi ha una naturalizzazione del genitore durante la minore età dell’ascendente dovrebbe far verificare cittadinanza posseduta alla nascita, legge straniera e residenza comune.
Lo Studio Legale ricostruisce la continuità della linea alla luce della sentenza n. 24045/2026 e dell’articolo 3-bis, senza promettere l’accoglimento della domanda.
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