auto o moto incidentata

Vendita veicolo incidentato

Vendita di veicolo incidentato

Cosa si può fare se ci si accorge di aver acquistato un veicolo incidentato senza che il venditore lo abbia dichiarato?

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 07/07/2017 n° 16886, tra le poche che si sono pronunciate sulla materia, nel confermare la decisione della Corte di Appello, stabilisce un importante principio in merito alla vendita di veicoli, auto o moto, usate e incidentate . il venditore ha sempre l’obbligo di informare l’acquirente riguardo a eventuali incidenti precedenti. In questo caso, un'auto venduta come "praticamente nuova", si è rivelata essere "incidentata" nonostante le riparazioni siano state effettuate a regola d'arte.

La Responsabilità del venditore

La Corte ha chiarito che se l'acquirente fosse stato a conoscenza dell'incidente, è probabile che non avrebbe concluso l’affare o avrebbe richiesto condizioni diverse, chiedendo ad esempio la riduzione del prezzo. Il veicolo incidentato, infatti, non poteva essere considerato "nuovo" e il comportamento omissivo del venditore è stato qualificato come fonte di responsabilità civile ai sensi degli articoli 1366 e 1175 del Codice Civile, per la violazione del principio di buona fede.

Il caso giudiziario

La vicenda ha avuto inizio quando un'acquirente ha citato in giudizio il venditore per vizi occultati della vettura comprata. La richiesta di risarcimento  euro è stata inizialmente rigettata, ma successivamente l'appello ha portato al riconoscimento della responsabilità del venditore. Il ricorso in Cassazione, proposto dal venditore, è stato rigettato, confermando la responsabilità civile.

Qualificazione giuridica della vendita di veicoli usati

Questa sentenza rientra in un filone giurisprudenziale secondo cui il venditore è responsabile per eventuali vizi, specialmente nel caso di difetti occulti. Non è necessaria la dimostrazione di malafede, ma basta la mancata informazione sull’incidente pregresso (Cass. civ. n. 19494/2011).

Garanzia per vizi occulti nel codice civile

Ai sensi dell’articolo 1490 del Codice Civile, il venditore è tenuto a garantire la salubrità del bene e a risarcire i danni in caso di vizi che ne compromettano l'uso o ne diminuiscano il valore. L’acquirente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Inoltre, il venditore è obbligato a risarcire i danni, salvo che dimostri di aver ignorato i vizi senza colpa.

In questo caso, il vizio ai sensi dell'art. 1495 c.c. va denunciato entro 8 giorni e l'azione giudiziaria si prescrive entro un anno dalla consegna.

Applicazione del codice del consumo

Se la vendita avviene tra privati, si applicano le norme del codice civile, sopra indicate.

Se, invece, l'acquirente compra da un concessionario (rapporto privato-professionista), si applica la normativa sul consumatore. Si tratta del D.Lgs. n. 206/2005, che prevede termini e garanzie in parte diverse e maggiori. Infatti, non è previsto alcun obbligo di denuncia del vizio e l'azione si prescrive dopo 26 mesi dalla consegna.

In questo caso, inoltre, è possibile chiedere non solo la risoluzione del contratto (per difetti di non lieve entità) e la riduzione proporzionale del prezzo, ma anche la riparazione e la sostituzione del prodotto.

Conclusione

La sentenza evidenzia l'importanza per i venditori di auto usate di fornire informazioni complete e veritiere agli acquirenti, per evitare conseguenze legali e risarcimenti. È cruciale dunque, per chi intende vendere un veicolo usato, dichiarare qualsiasi precedente incidente, garantendo così una transazione più trasparente e sicura.

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