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	<title>sanzioni Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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	<description>Assistenza e consulenza legale</description>
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		<title>Monopattini elettrici. Istruzioni (giuridiche) per l&#8217;uso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:30:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Monopattini Elettrici. La vicenda Un articolo del Sole24ore racconta di un soggetto che cade dal monopattino elettrico e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato a un uomo di 54 anni. ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/monopattini-elettrici-istruzioni-giuridiche-per-luso/">Monopattini elettrici. Istruzioni (giuridiche) per l&#8217;uso</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Monopattini Elettrici. La vicenda</strong></h4>
<p>Un articolo del Sole24ore racconta di un soggetto che cade dal <strong>monopattino elettrico</strong> e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato a un uomo di 54 anni. Si tratta del primo caso di <strong>guida in stato di ebbrezza su monopattino elettrico</strong>.</p>
<p>L&#8217;uomo si trovava alla guida del suo monopattino elettrico quando ha urtato il cordolo del marciapiede, finendo a terra. Immediata la richiesta di aiuto e il suo trasporto al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti, a causa delle lesioni riportate nella caduta. Sul posto anche la polizia Stradale, allertata da un testimone.</p>
<p>Su richiesta dei poliziotti intervenuti, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti per appurare un eventuale stato di alterazione dovuta all’uso di alcol. «<em>L&#8217;esito delle analisi condotte dal laboratorio di tossicologia della Azienda Sanitaria di Cagliari</em> &#8211; fanno sapere dalla Questura &#8211; <em>ha certificato la presenza nell&#8217;organismo del soggetto di un tasso alcolemico pari a 2,04 g/L</em>».</p>
<h4><strong>Le norme vigenti</strong></h4>
<p><strong>E’ scattata la denuncia all&#8217;autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza</strong>, in applicazione dell&#8217;articolo 186 del Codice della strada, che prevede l&#8217;arresto fino a 1 anno e l&#8217;ammenda fino a 6.000 euro. Il monopattino elettrico, che per il Codice della Strada è un mezzo equiparato alla bicicletta, è stato posto sotto sequestro per la successiva confisca.</p>
<p>Come avviene per le biciclette, anche per il monopattino elettrico non è richiesto il conseguimento della patente, ma <strong>chi guida deve rispettare tutte le norme di comportamento previste per la circolazione su strada</strong>.</p>
<p>E tra queste anche il divieto di porsi alla guida in stato di alterazione per l&#8217;assunzione di sostanze alcoliche.</p>
<p>Conviene quindi fare chiarezza sulle <strong>regole da seguire</strong> quando ci si pone alla guida di un <strong>monopattino elettrico</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">Monopattini Elettrici. Cosa dice la Legge?</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecologico, pratico e divertente, il numero dei monopattini elettrici sta aumentando in maniera sempre più considerevole sulle nostre strade, anche grazie ai molti incentivi all’acquisto. Allo stesso modo, però, sono esponenzialmente aumentati anche gli <strong>incidenti</strong> che li coinvolgono.</p>
<p>In Italia sono state introdotte diverse <strong>normative</strong> per regolamentare la circolazione di <strong>monopattini elettrici</strong> e<strong> segway con manubrio</strong>.</p>
<h4><strong><em>Monopattini elettrici equiparati alle biciclette</em></strong></h4>
<p>La Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha precisato che i monopattini elettrici <strong>con potenza massima di 0,5 kW </strong>(con andatura pari a 25 km/h) sono, dal 1° gennaio 2020, <strong>equiparati alle biciclette.</strong></p>
<h4><strong><em>Comportamento da tenere </em></strong></h4>
<p>Sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e <strong>norme di comportamento </strong>in materia di micromobilità elettrica.</p>
<p>I monopattini possono essere utilizzati solo da persone di età superiore a 14 anni e possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo su piste ciclabili con l’obbligo di indossare il casco; <strong>assolutamente vietato quindi l</strong>’<strong>utilizzo sui marciapiedi, con limiti</strong> <strong>di velocità pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali</strong>.</p>
<p>I mezzi, per poter circolare, devono essere dotati di <strong>segnalatori acustici</strong> e di <strong>sistemi di illuminazione</strong>; questi ultimi devono essere messi in funzione tutte le volte che le condizioni atmosferiche non consentano un’adeguata visibilità e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto. In questi casi è necessario anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. I monopattini elettrici che non sono dotati di sistemi di illuminazione dopo il tramonto non possono circolare e devono essere <strong>condotti a mano</strong>.</p>
<p><strong>E’ fatto divieto di trasportare </strong>altre persone, oggetti o animali, nonché trainare o farsi trainare da altri veicoli e di condurre animali.</p>
<p>Le multe per chi non rispetta queste disposizioni possono raggiungere gli 800 euro, con la sanzione accessoria della <strong>confisca </strong>amministrativa del veicolo.</p>
<h4><strong><em>Marciapiedi off limits, fuori città solo sulle ciclabili</em></strong></h4>
<p>Si fa <strong>divieto di circolazione </strong>dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui <strong>marciapiedi</strong> (dove però possono essere condotti a mano) e la circolazione <strong>contromano sulle strade</strong>, tranne in quelle con corsia per doppio senso ciclabile. Nelle aree pedonali la velocità massima ammessa è di 6 km/h, di 20 km/h nelle altre situazioni.</p>
<h4><strong><em>Per poter circolare</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici devono essere dotati di <strong>segnalatore acustico</strong> e di <strong>regolatore di velocità </strong><strong>configurabile</strong> e di <strong>marchiatura CE</strong>.</p>
<p>Per poter circolare su strada pubblica devono essere provvisti di luce bianca o gialla fissa anteriore, di luce rossa fissa posteriore, di catadiottro posteriore.</p>
<p><strong>A partire dal 1° luglio 2022</strong>, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia dovranno essere dotati di <strong>indicatori luminosi di svolta e di freno</strong> su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione prima dell’1 luglio 2022 dovranno<strong> adeguarsi entro il 1° gennaio 2024</strong>.</p>
<h4><strong><em>Incidente tra monopattino elettrico e pedone</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette, quindi, in base a quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice della Strada sono dei veicoli e chi li guida deve rispettare delle regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione.</p>
<p>In caso di scontro con un pedone è quasi scontato che la responsabilità dell’incidente sia addebitata al conducente del monopattino; tuttavia, può essere ravvisato un <strong>concorso di colpa </strong>in presenza di un comportamento colposo o negligente da parte di chi stava camminando a piedi.</p>
<p>L’<strong>attraversamento di un pedone </strong>non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada.</p>
<p>Come ribadito nella sentenza n.13591 del 2020, anche il <strong>cambio improvviso di direzione </strong>da parte di un pedone non è un evento imprevedibile che esclude la responsabilità dell’investitore, in quanto, come detto, soprattutto in prossimità di incroci e marciapiedi e all’interno di centri urbani e parchi cittadini dove è prevedibile la presenza di persone che camminano, chi guida un veicolo, come il monopattino, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza che gli consentano di evitare le collisioni.</p>
<p>La <strong>colpa esclusiva dell</strong>’<strong>incidente </strong>può essere addebitata al pedone investito solo quando la sua condotta colposa ha reso il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile, come può essere un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità e in stato di ebbrezza.</p>
<p>Un concorso di colpa può essere ravvisato anche quando l’attraversamento della carreggiata sia stato effettuato in modo distratto (ad esempio, dall’uso del cellulare).</p>
<h4><strong><em>Responsabilità nel sinistro tra monopattino elettrico e auto</em></strong></h4>
<p>Quando non è possibile accertare concretamente le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità si applica la presunzione di egual concorso di colpa prevista dall’<strong>articolo 2054 del Codice Civile </strong>per i conducenti coinvolti.</p>
<p>Per aver diritto ad un risarcimento integrale dei danni subiti è necessario dimostrare di non aver violato le disposizioni del Codice della Strada e di aver fatto <strong>tutto il possibile </strong>per evitare il danno.</p>
<p>Come per l’incidente in bicicletta, è necessario seguire la procedura di risarcimento ordinario: quando la responsabilità è dell’automobilista, il danneggiato deve rivolgersi alla <strong>compagnia assicurativa </strong>dell’auto, richiedendo il ristoro dei danni subiti.</p>
<p>Mentre in caso di responsabilità del conducente del monopattino, è quest’ultimo a doversi fare carico, di tasca propria, del rimborso dei danni provocati, a meno che non sia stata stipulata una <strong>polizza sulla responsabilità civile </strong>che comprenda anche questa tipologia di eventi.</p>
<h4><strong><em>Guida in stato di ebrezza</em></strong></h4>
<p>Il <strong>comma 2 lettera c dell’articolo 186 del Codice della Strada</strong> dispone che l’accertamento di un <strong>tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro</strong> (g/L) implica la <strong>multa da 1.500 a 6.000 euro</strong> con <strong>arresto da 6 mesi a 1 anno</strong> e la <a href="https://www.sicurauto.it/news/confisca-del-veicolo-illegittima-con-tasso-alcolemico-sotto-15-g-l/">c</a>onfisca del veicolo dopo la sentenza di condanna (salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato). L’importo della multa aumenta <strong>da un terzo alla metà</strong> nell’ipotesi di reato commesso da soggetti di <strong>età inferiore a 21 anni </strong>o avvenuto dalle ore 22 alle 7.</p>
<p>Circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, allo stesso modo di un&#8217;automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.</p>
<h4><strong><em>Sanzioni amministrative</em></strong></h4>
<p>Spesso appare che i ragazzi siano i più irrispettosi delle regole. Accade che vadano addirittura in due in monopattino senza il casco (obbligatorio fino al raggiungimento della maggiore età). Una violazione di queste regole è soggetta ad una serie di multe, d’importo più o meno elevato a seconda della gravità dei casi.</p>
<p>Con l’aggiornamento del Codice della Strada sono state aggiornate anche le regole che, se trasgredite, fanno scattare una multa che va da un <strong>minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro</strong>. Le misure da rispettare sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>Guida solamente dai 14 anni in su;</li>
<li>Chi ha meno di 18 anni ha l’obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;</li>
<li>Vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli o farsi trainare;</li>
<li>Quando le condizioni di visibilità lo richiedano, e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto, è possibile circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa anteriore, e posteriormente di luce rossa fissa e catadiottri rossi; in questi casi è inoltre richiesto indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;</li>
<li>Obbligo di circolare solo su strade urbane (con limite di velocità di 50 km/h), per i monopattini non si devono superare i 25 km/h;</li>
<li>Vietato circolare sui marciapiedi e contromano, salvo i casi di strade con doppio senso ciclabile.</li>
</ul>
<p>In altre circostanze, è prevista una multa che va da un <strong>minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro</strong>, per chiunque circoli con un monopattino a motore <u>non</u> avente i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>Caratteristiche costruttive adeguate al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;</li>
<li>Assenza di posti a sedere (per le biciclette);</li>
<li>Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;</li>
<li>Segnalatore acustico;</li>
<li>Regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti stabiliti;</li>
<li>Marchiatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.</li>
</ul>
<p>Nel caso di <strong>violazione del divieto di sostare sul marciapiede</strong>, si applica la stessa sanzione prevista per ciclomotori e motoveicoli, per la quale si va da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 euro.</p>
<h4><strong><em>L</em>’<em>assicurazione</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici ad uso personale non richiedono alcuna assicurazione obbligatoria. Non è, inoltre, previsto alcun bollo o tassa di circolazione. Come disciplina la legge 8/2020, infatti, <strong>l&#8217;assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria</strong>, ad oggi,<strong> solo per i mezzi in sharing</strong>.</p>
<p>I numerosi Comuni che oggi mettono a disposizione dei propri cittadini un servizio di sharing di monopattini elettrici scelgono la società a cui affidarsi attraverso un bando di gara. Tra i requisiti obbligatori che bisogna presentare per partecipare al bando risulta esserci anche una <strong>polizza a tutela di terzi e degli utenti che fruiscono del servizio</strong>. Le compagnie si sono subito mosse in tal senso e sono ora reperibili sul mercato formule di copertura atte a coprire i danni da circolazione e da infortunio del conducente. Quindi sia che i Comuni decidano di fare da sé, gestendo il servizio in autonomia, o che lo assegnino a operatori esterni, <strong>la copertura deve essere sempre garantita</strong>.</p>
<p>La copertura assicurativa dei monopattini in sharing è un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che copre quindi le lesioni accidentali cagionate ad altre persone o ai loro beni durante l’uso del mezzo condiviso. Il costo della polizza è compreso nella tariffa di utilizzazione del monopattino, per cui tutti i fruitori dei servizio di sharing sono automaticamente assicurati. Ovviamente qualsiasi <strong>utente è libero di integrare l’assicurazione dei monopattini in sharing</strong>, qualora non la ritenga sufficiente, con un’altra da stipulare presso una compagnia di fiducia.</p>
<p>Le società di noleggio sono tenute a organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, <strong>adeguate campagne informative </strong>sull’uso corretto del monopattino elettrico e a inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali.</p>
<p>Infine, per scongiurare la sosta abusiva dei mezzi in sharing si introduce la novità dell’<strong>obbligo di fotografia del mezzo a fine noleggio</strong>.</p>
<h4><strong><em>Quale futuro per i monopattini elettrici?</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici non sono giocattoli ma <strong>veicoli a tutti gli effetti </strong>sottoposti alle medesime regole degli altri.</p>
<p>Coloro che <strong>non le rispettano </strong>rischiano pertanto di subire <strong>pesanti conseguenze </strong>a livello pecuniario e, nei casi più gravi, anche penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Se hai subito danni a seguito di un</em><em> incidente e hai subito un infortunio a bordo di un monopattini elettrici o altri dispositivi di micromobilità lo Studio Legale Vallini Vaccari può assisterti e aiutarti a presentare una richiesta di risarcimento danni.</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">Contatta lo Studio Legale Vallini Vaccari via mail</a></h4>
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		<title>CORONAVIRUS f.a.q.</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-emergenza-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:04:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’evoluzione delle misure di emergenza per il contenimento del coronavirus Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 Il primo passo verso il contenimento dell’epidemia da coronavirus è stata l’emanazione di un decreto-legge, recante “Misure urgenti ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-emergenza-sanzioni/">CORONAVIRUS f.a.q.</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>L’evoluzione delle misure di emergenza per il contenimento del coronavirus</h2>
<h4><strong>Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020</strong></h4>
<p>Il primo passo verso il contenimento dell’epidemia da <strong>coronavirus</strong> è stata l’emanazione di un decreto-legge, recante “<em>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>”.</p>
<p>L’art. 1, comma 1, del decreto, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, prescrive che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva <strong>almeno una persona</strong>, le “<em>autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica</em>”.</p>
<p>La norma, all’art. 3, dispone che le misure siano adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).</p>
<h4><strong>DPCM 8 marzo 2020</strong></h4>
<p>Ad introdurre le prime concrete misure contenitive a livello regionale è stato il DPCM dell’8 marzo (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-8-marzo-2020.pdf">link al DPCM 8.3.2020</a>), con il quale nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono state adottate varie misure di sicurezza volte ad impedire la diffusione del coronavirus, valide sino al 3 aprile 2020.</p>
<p>Tra queste, vanno ricordate:</p>
<ul>
<li><strong>quarantena obbligatoria</strong> per i positivi al coronavirus;</li>
<li><strong>sospensione di tutti gli eventi sportivi</strong>, salva la possibilità di svolgere competizioni professionali nazionali o internazionali in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (possibilità esclusa con il successivo DPCM 9 marzo 2020);</li>
<li><strong>sospensione di tutte le manifestazioni organizzate</strong>, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (con sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);</li>
<li><strong>chiusura delle scuole di ogni ordine e grado</strong>;</li>
<li><strong>chiusura dei bar e ristoranti alle ore 18:00</strong>.</li>
</ul>
<p>La principale misura di contenimento resta, comunque, quella del <strong>c.d. distanziamento sociale</strong>, previsto dall’art. 1 lettera a) del decreto:</p>
<p>“<em>evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, <strong>nonché all’interno dei medesimi territori</strong>, salvo che per gli spostamenti motivati da <strong>comprovate esigenze lavorative</strong> o <strong>situazioni di necessità</strong> ovvero spostamenti per <strong>motivi di salute</strong>. È consentito il <strong>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</strong></em>”.</p>
<p>Sul fronte dell’attività motoria ricreativa, il decreto dispone che su tutto il territorio nazionale siano consentiti “<em>lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo</em>”, esclusivamente “<em>a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro</em>”.</p>
<h4><strong>DPCM 9 marzo 2020</strong></h4>
<p>Il giorno successivo, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del coronavirus e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio ha esteso le misure previste dal DPCM 8 marzo 2020 per le Regioni e le province più contagiate all’<strong>intero territorio nazionale</strong> (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-9-marzo-2020.pdf">link al DPCM 9.3.2020</a>).</p>
<p>Di conseguenza, <strong>in tutta Italia</strong> è stato introdotto, tra gli altri, anche il divieto di ogni spostamento che non sia giustificato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.</p>
<p>Il decreto, inoltre, ha irrigidito le misure di sicurezza e prevenzione, vietando in tutta Italia “<em>ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico</em>” e definitivamente disponendo la sospensione di ogni attività sportiva professionale (Serie A <em>in primis</em>; il 13 marzo 2020, la UEFA ha a sua volta deciso di sospendere le gare di Europa League e Champions League).</p>
<p>Il DPCM conferma anche le disposizioni relative all’<strong>attività motoria</strong>, che può svolgersi <strong>all’aperto</strong> (posta la chiusura obbligatoria di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori già prevista dal DPCM 8 marzo 2020 per i territori più contagiati) a condizione che sia possibile consentire il rispetto della <strong>distanza di sicurezza interpersonale di un metro</strong>.</p>
<h4><strong>DPCM 11 marzo 2020</strong></h4>
<p>Dopo alcuni giorni, il Governo ha deciso di introdurre ulteriori misure di contenimento del coronavirus, prevedendo in particolare la chiusura di tutte “<em>le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione </em><em>per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità</em>”, delle “<em>attività dei servizi di ristorazione</em>” e delle “<em>attività inerenti i servizi alla persona</em>” fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-11-marzo-2020.pdf">link al DPCM 11.3.2020</a>).</p>
<h2><strong>Cosa si può e fare e cosa invece non si può più fare durante l&#8217;emergenza coronavirus</strong></h2>
<p>Vista la complessità delle disposizioni d’emergenza e la loro introduzione “a cascata”, con ciascun decreto introdotto per modificare ed integrare quello precedente, che a sua volta adottava misure sulla base di un decreto-legge a monte, v’è ora da chiedersi:</p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa si può ancora fare??</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa non si può fare??</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa mi succede se non rispetto le nuove regole  sul coronavirus??</em></p>
<p>Partiamo dall’ultima delle domande riportate, facendo un’ovvia premessa.</p>
<p>Le regole adottate dal Governo sono poste a <strong>tutela della collettività</strong> e della <strong>salute pubblica e individuale</strong> di ciascun cittadino. Servono a rallentare, sino ad eliminare, la diffusione del coronavirus, che ogni giorno uccide centinaia di persone. Quindi, prima ancora che giuridicamente, ognuno è tenuto <strong>moralmente ed eticamente</strong> a rispettare le limitazioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus.</p>
<p><strong>La prima regola, quindi, è restare a casa</strong>, salvo che non sia strettamente necessario.</p>
<p>Tanto premesso, seguendo le regole imposte dai decreti richiamati, è consentito spostarsi sul territorio nazionale soltanto per:</p>
<ul>
<li>comprovate esigenze lavorative;</li>
<li>situazioni di necessità,</li>
<li>motivi di salute,</li>
<li>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</li>
</ul>
<p>Queste regole valgono non solo per gli spostamenti al di fuori del comune, ma anche per quelli <strong>all’interno del proprio comune di residenza</strong>.</p>
<p>Il motivo dello spostamento va sempre indicato sull’apposita autodichiarazione fornita dal Ministero dell’Interno, la quale, in ogni caso, può essere richiesta direttamente anche agli agenti di pubblica sicurezza che dovessero chiedere spiegazioni durante un controllo (<a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf">link al nuovo modulo fornito dal Ministero dell&#8217;Interno il 17 marzo 2020</a>)</p>
<p>Ciò detto, senza pretesa di esaustività, si va ad affrontare e spiegare le singole ipotesi che giustificano lo spostamento personale all’interno del territorio nazionale durante l&#8217;emergenza coronavirus.</p>
<h4><strong>Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</strong></h4>
<p>Partiamo dall’ultima delle ipotesi indicate dai DPCM, per confutare il primo <em>escamotage</em> che alcuni hanno sollevato <strong>non è possibile spostarsi senza alcun motivo all’andata per poi giustificare il ritorno a casa con la scusa del rientro al proprio domicilio</strong>.</p>
<p>Infatti, il rientro al domicilio legittima lo spostamento solo se l’uscita è a sua volta giustificata da uno dei motivi espressamente previsti dalle disposizioni di sicurezza (comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità).</p>
<h4><strong>Comprovate esigenze lavorative</strong></h4>
<p>Secondo l’interpretazione dei Consulenti del Lavoro (circolare 6/2020), le comprovate esigenze lavorative “<em>non devono necessariamente rivestire il carattere della eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite, alla luce di quanto emerge dalla norma e dai primi chiarimenti di prassi, alle <strong>ordinarie esigenze</strong> richieste dalle modalità attraverso le quali si è tenuti a rendere la prestazione lavorativa</em>”.</p>
<p>La legge, in effetti, non impone a tutte le attività produttive di chiudere (ma solo a quelle indicate negli allegati al DPCM del 11 marzo 2020), consentendo la prosecuzione delle attività produttive con delle specifiche raccomandazioni:</p>
<ul>
<li>adozione, ove possibile, dello <strong><em>smart working</em></strong>;</li>
<li>si incentivano ferie e congedi retribuiti;</li>
<li>si consiglia la <strong>chiusura di reparti non indispensabili</strong>;</li>
<li>l’assunzione di <strong>protocolli di sicurezza anti-contagio</strong> e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;</li>
<li>la <strong>sanificazione</strong> dei luoghi di lavoro.</li>
</ul>
<p>Pertanto, è sempre consentito lo spostamento giustificato dalle ordinarie esigenze lavorative, oltre ad essere consentito anche il <strong>normale</strong> tragitto casa lavoro (si badi: normale tragitto!!).</p>
<p>Vanno in questo senso anche le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo Economico e quello dei Trasporti: “<em>salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa</em>”. Sono indicazioni che, per estensione, si possono considerare applicabili a tutti i lavoratori.</p>
<p>A ulteriore conferma, arrivano le FAQ pubblicate sul sito del Governo, in base alle quali:</p>
<ul>
<li><strong>è sempre possibile uscire per andare al lavoro</strong>, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi;</li>
<li><strong>si considerano giustificati gli spostamenti per esigenze lavorative</strong> (anche da un comune all’altro).</li>
</ul>
<p>Chiaramente, l’esigenza lavorativa deve essere “comprovata”.</p>
<p>Pertanto, in sede di controllo da parte delle Autorità di sicurezza, è chiesto al lavoratore di dimostrare la finalità lavorativa del proprio spostamento, attraverso l’<strong>esibizione del contratto di lavoro</strong>, del <strong><em>badges</em></strong> ed anche dell’<strong>autocertificazione</strong> pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno</p>
<h4><strong>Motivi di salute</strong></h4>
<p>Il DPCM in vigore consente, come ovvio, gli spostamenti giustificati da ragioni di salute, che devono tuttavia essere documentate mediante l’esibizione della documentazione sanitaria, dell’appuntamento fissato dal medico e, chiaramente, mediante l’esibizione del modulo di autodichiarazione.</p>
<h4><strong>Situazioni di necessità</strong></h4>
<p>Gli spostamenti sono consentiti per <strong>comprovate esigenze primarie non rinviabili</strong>, come ad esempio per l’<strong>approvvigionamento alimentare</strong>, per andare in <strong>farmacia</strong>, per la gestione quotidiana degli <strong>animali domestici</strong>, per <strong>fornire assistenza ad un parente anziano non autosufficiente</strong> ed anche per svolgere <strong>attività sportiva e motoria all’aperto</strong>, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro (si veda a tal riguardo la <a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf">circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020, pag. 4</a>).</p>
<p>Anche in questo caso, punto nodale della disposizione è la dimostrazione della situazione di necessità.</p>
<p>Oltre all’autodichiarazione, se richiesti dalle Autorità di sicurezza, vanno esibiti, ad esempio, gli scontrini delle farmacie o dei supermercati o le borse della spesa.</p>
<h4><strong>Attenzione!</strong></h4>
<p>Non c’è dubbio che l’attività motoria sia espressamente consentita dal DPCM 9 marzo 2020 e che essa, secondo la circolare del 12 marzo 2020, rientri tra le situazioni di necessità che possono giustificare gli spostamenti a piedi e in bicicletta.</p>
<p>Tuttavia, ancor più evidente è che l’attività motoria deve rispettare due regole precise:</p>
<ul>
<li>se ci si trova in un luogo con più persone, bisogna <strong>rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro tra ciascun individuo</strong>;</li>
<li>bisogna <strong>evitare di formare assembramenti di persone</strong>.</li>
</ul>
<p>Nonostante le chiare indicazioni normative, questa particolare disposizione è stata, per così dire, “male interpretata” da alcuni concittadini, che con la scusa dell’attività motoria hanno organizzato corse di gruppo, biciclettate, partite a calcio e, in generale, assembramenti non consentiti.</p>
<p>Motivo per il quale, alcuni Sindaci di Comuni italiani hanno emanato ordinanze di urgenza ex art. 50 TUEL, con le quali sono state ulteriormente limitate le possibilità di spostamento dei cittadini.</p>
<p>È il caso del <strong>Comune di Verona</strong>, che vista l’anormale affluenza di persone nelle aree ricreative all’aperto, si è visto costretto a vietare su tutto il territorio comunale e sino al 25 marzo (<a href="https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/RedazioneWeb/Allegati/ord_00016_16-03-2020.pdf">si veda l’ordinanza al seguente link</a>):</p>
<ul>
<li>la circolazione sulle piste ciclopedonali, salva la possibilità di percorrere con velocipedi per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;</li>
<li>l’accesso ai pedoni su tutte le piste ciclopedonali;</li>
<li>l’accesso nelle aree verdi (compresi i bastioni del Parco della Mura comunali) e sulle alzaie del fiume Adige;</li>
<li>l’utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;</li>
<li>di limitare l’accesso alle aree cani ad una sola persona per volta e per un massimo di cinque minuti.</li>
</ul>
<p>L’ordinanza introduce anche una sanzione amministrativa per il caso della sua violazione, che va da 25 euro a 500 euro.</p>
<h2><strong>Le sanzioni</strong></h2>
<p>La violazione delle norme introdotte dai DPCM (spostamenti senza le comprovate esigenze lavorative, di salute, di necessità primaria e di rientro) configura un’<strong>ipotesi di reato</strong>.</p>
<p>Si tratta del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, previsto e punito dall’<strong>art. 650 c.p.</strong>, a mente del quale “<em>Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d&#8217;ordine pubblico o d&#8217;igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con <strong>l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda fino a duecentosei euro</strong></em>”.</p>
<p>Prima conseguenza dell’introduzione di una ipotesi di reato è, quindi, che <strong>la multa non può essere concretamente emessa dalla Polizia che effettua il controllo</strong>, la quale, quindi, non può chiedere il pagamento della sanzione e, in caso di violazione, deve solo trasmettere la notizia di reato alla competente Procura.</p>
<p>La sanzione penale, quindi, sarà poi applicata dall’Autorità Giudiziaria.</p>
<p>L’ipotesi più probabile è che, all’esito delle indagini, il Pubblico Ministero emetta un decreto penale di condanna nei confronti del trasgressore, condannandolo al pagamento di una somma pecuniaria.</p>
<p>In questi casi, all’imputato sarà nominato d’ufficio un avvocato e lo stesso avrà anche la facoltà (e la convenienza) di rivolgersi ad un proprio <strong>legale di fiducia</strong>, il cui nominativo potrà essere fornito anche agli agenti nel momento in cui questi effettuano il controllo e provvedono alla denuncia.</p>
<p>L’imputato, quindi, potrà verosimilmente o chiedere la prosecuzione del processo allo scopo di provare la propria innocenza (se, ad esempio v’erano specifici motivi in grado di rendere legittimo lo spostamento che tuttavia non sono stati considerati dalle Forze di polizia), oppure chiedere l’<strong>estinzione del procedimento</strong> facendo uso dell’istituto giuridico della <strong>oblazione c.d. facoltativa</strong>.</p>
<p>Questo strumento è previsto dall’<strong>art. 162 bis c.p.</strong> e consente, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.</p>
<p>In questo caso, quindi, la sanzione “base”, cui si dovranno aggiungere le spese del procedimento (di solito assai contenute), sarebbe di <strong>centotre euro</strong> (pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista dall’art. 650 c.p.).</p>
<p>Trattandosi di oblazione c.d. facoltativa, diversamente da quella obbligatoria prevista dall’art. 162 c.p. per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, il Giudice potrà decidere anche di respingere la domanda di oblazione, in caso di abitualità della condotta (art. 104 c.p.), di contravventore professionale (art. 105 c.p.) ovvero avuto riguardo alla gravità del fatto.</p>
<p>Tralasciando le ipotesi di abitualità e professionalità, che si applicano solo a soggetti che abbiano riportato più di tre condanne penali per contravvenzioni della stessa indole (quindi si parla di un soggetto che nella vita sia stato denunciato e condannato per tre volte per la violazione dell’art. 650 c.p.), si evidenzia che la “gravità del fatto” rappresenta un’ipotesi limite, la quale deve essere giustificata da parte del Giudice sulla base di chiare evidenze fattuali che dimostrino una condotta gravemente offensiva del contravventore, la quale si ritiene non sussista nel caso “ordinario” di mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza.</p>
<p>Altra conseguenza, sempre penale, ipotizzabile in questo panorama di legislazione emergenziale è rappresentato dalle <strong>false dichiarazioni al pubblico ufficiale</strong>.</p>
<p>Se, infatti, durante un controllo si presenta all’Autorità di sicurezza una <strong>autodichiarazione che risulti poi mendace</strong> (ad esempio si indicano i motivi lavorativi dello spostamento ma, dopo i controlli, risulta che il soggetto era magari in ferie, o che l’azienda è chiusa), si realizza l’ipotesi di reato di cui all’<strong>art. 495 c.p.c.</strong>, a mente del quale “<em>chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la <strong>reclusione da uno a sei anni</strong></em>”.</p>
<p>Si tratta di un <strong>reato particolarmente grave</strong>, che prevede una sanzione massima di sei anni di reclusione, cosa che esclude anche la possibilità di fare uso della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p. per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.</p>
<p>Pertanto, è caldamente consigliabile di non riportare dichiarazioni mendaci nel modulo fornito dal Ministero.</p>
<h2><strong>Le particolari misure adottate dal Comune di Verona contro il coronavirus</strong></h2>
<p>Nel caso di <strong>ordinanze sindacali di urgenza</strong>, come quella adottata dal Comune di Verona, il principale strumento sanzionatorio è rappresentato dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (Teso Unico Enti Locali), che prevede in caso di violazione delle disposizioni la <strong>sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro</strong>.</p>
<p>In questo caso, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non si configura invece la contravvenzione prevista dal richiamato art. 650 c.p., figura di reato quest’ultima applicabile solo ove vengano in considerazione provvedimenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.</p>
<p>Pertanto, chi a Verona trasgredisce le specifiche disposizioni adottate dal Sindaco sarà soggetto alla sanzione amministrativa, mentre se e quando, nello stesso Comune, vengono violate le norme generali introdotte dai DPCM, restano applicabili le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 495 c.p. (quest’ultima in caso di falso al pubblico ufficiale).</p>
<p>In altre parole, se ti siedi su una panchina o accedi nelle aree verdi (compresi i bastioni del Parco della Mura comunali) o sulle alzaie del fiume Adige, ovvero a piedi sulle piste ciclopedonali etc., la sanzione è quella amministrativa, anche perché tali attività sarebbero consentite dal DPCM, sempre che sia rispettata la <strong>distanza di sicurezza di un metro</strong>.</p>
<p>Se, invece, sempre a Verona, ci si sposta senza che sussistano le comprovate esigenze richieste dalla normativa di emergenza o, in generale, si violano le prescrizioni e le limitazioni previste dsi DPCM, allora si verrà denunciati per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e, in caso di dichiarazioni false sul modulo, per il reato di falso a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><u>#restiamoacasa</u></strong></h2>
<p>In ogni caso, ricordiamoci che la prima e più basilare forma di <strong>rispetto e di responsabilità</strong> è quella di seguire le regole poste a tutela della collettività e della salute non solo pubblica, ma di ogni cittadino, giovane o anziano che sia.</p>
<p><strong>Quindi, fatta la legge, almeno per stavolta, cerchiamo di non trovare l’inganno</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ogni dubbio non esitate a <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">contattare</a> lo studio legale Vallini Vaccari (Verona, Via Valpantena, 28) ai seguenti recapiti:</p>
<p><strong>mail</strong> <a href="mailto:info@studiovallinivaccari.it"><em>info@studiovallinivaccari.it</em></a></p>
<p><strong>tel </strong><a href="tel:0455118261">045.5118261</a></p>
<p>avv. Nicolò Maria Vallini Vaccari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-emergenza-sanzioni/">CORONAVIRUS f.a.q.</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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