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	<title>immigrati Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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		<title>La sanatoria degli stranieri irregolari. Sintesi, criticità e casi pratici.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 08:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
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<h3>La norma</h3>
<p>Tanto si è parlato e discusso di questa norma, l&#8217;art. 103 del DL Rilancio, entrato ufficialmente in vigore il 19 maggio 2020. La disposizione, infatti, prevede da un lato la possibilità per i datori di lavoro di far emergere i propri lavoratori &#8220;in nero&#8221; (<strong>comma 1</strong>) e, dall&#8217;altro, per i cittadini stranieri irregolari di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (<strong>comma 2</strong>).</p>
<h3>I presupposti di accesso alla sanatoria per gli stranieri irregolari</h3>
<p>In poche parole, la sanatoria prevista dal comma 2 (quella non dei datori di lavoro, ma degli irregolari) prevede che possono accedere alla sanatoria i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto <strong>dopo il 31 ottobre 2019 e non rinnovato o convertito</strong>.</p>
<p>Pur attendendo il decreto interministeriale attuativo, sembra che la disposizione tralasci o colpevolmente dimentichi che il Cura Italia ha disposto, all&#8217;art. <strong>art. 103, comma 2 quater </strong>e all&#8217;art. <strong>art. 104</strong>, che la <strong>validità ad ogni effetto</strong> dei documenti di riconoscimento <strong>con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020</strong>. Pertanto, ad accedere materialmente alla sanatoria sembra possano essere solo gli irregolari il cui permesso di soggiorno sia scaduto tra il 31 ottobre 2019 e il 31 gennaio 2020: uno spazio di <strong>soli tre mesi</strong>.</p>
<p>La possibilità di accedere alla sanatoria, quindi, oltre ad essere evidentemente limitatissima, pare essere affidata più alla sorte che al merito dello straniero.</p>
<p>Il requisito oggettivo è invece l&#8217;aver lavorato, <strong>prima del 31 ottobre 2019 </strong>, in uno dei settori previsti dalla sanatoria: agricoltura e simili; cura di portatori di handicap; colf e badanti.</p>
<p>Presentata l’istanza e versati gli oneri (pari a circa 160 euro), viene rilasciato allo straniero il permesso di soggiorno temporaneo, che dura <strong>sei mesi dalla domanda</strong>. Se in questi sei mesi lo straniero dimostra di aver trovato lavoro nei settori oggetto della sanatoria, il permesso viene convertito in motivi di lavoro.</p>
<p>Si allega di seguito uno schema della sanatoria prevista dal secondo comma della norma citata, ove si approfondiscono i presupposti per poter presentare l&#8217;istanza e, soprattutto, si evidenziano le <strong>intrinseche criticità della disposizione</strong>, tali da renderla, purtroppo, uno sterile proclama politico, più che l&#8217;espressione di una vera e propria volontà inclusiva del Governo.</p>
<p>Link allo schema in formato .pdf:</p>
<p><strong><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2020/05/schema-sanatoria-art.-103-DL-RIlancio-avv.-Nicolò-Maria-Vallini-Vaccari.pdf">Schema sanatoria art. 103 DL RIlancio avv. Nicolò Maria Vallini Vaccari</a></strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/sanatoria-stranieri-irregolari/">La sanatoria degli stranieri irregolari. Sintesi, criticità e casi pratici.</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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