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	<title>autocertificazione Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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	<description>Assistenza e consulenza legale</description>
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	<title>autocertificazione Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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		<title>Finanziamenti ai consumatori e calcolo del TAEG: occhio all’assicurazione!</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/finanziamenti-ai-consumatori-e-calcolo-del-taeg-occhio-allassicurazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 22:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando ci si appresta a chiedere un finanziamento, il dato più importante da verificare è il TAEG. Si tratta del Tasso Annuo Effettivo Globale ed è espresso in percentuale. È il dato reale e preciso ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando ci si appresta a chiedere un <strong>finanziamento</strong>, il dato più importante da verificare è il <strong>TAEG</strong>.</p>
<p>Si tratta del Tasso Annuo Effettivo Globale ed è espresso in <strong>percentuale</strong>. È il dato reale e preciso che indica quanto si paga di interessi su un mutuo, un finanziamento o un prestito.</p>
<p>Per calcolare il TAEG vanno incluse <strong>tutte le spese a carico del consumatore</strong>, tra cui:</p>
<ul>
<li>Le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;</li>
<li>Le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore (es. le spese per il pagamento a mezzo RID);</li>
<li>Il costo dell&#8217;attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria all‘ ottenimento del credito;</li>
<li>Le altre somme (eventualmente) contemplate dal contratto.</li>
</ul>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 121 Testo Unico Bancario, inoltre, &#8220;<em>Il TAEG deve comprendere le <strong>spese di assicurazione</strong> qualora questa sia obbligatoria oppure costituisca un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte</em>”.</p>
<p>In questi casi, quindi, occorre valutare se la polizza assicurativa &#8220;offerta&#8221; dall&#8217;Istituto di credito sia o meno effettivamente <strong>facoltativa</strong>.</p>
<p>Infatti, spesso accade che l&#8217;assicurazione, pur essendo qualificata come facoltativa, sia <strong>in realtà obbligatoria</strong>. La Banca la propone, insomma, come una condizione necessaria per accedere al credito, che proprio non verrebbe concesso in mancanza di stipulazione della polizza.</p>
<p>Secondo la più recente giurisprudenza, “<em>in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario</em> &#8211; quindi al cliente &#8211; <em>dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze</em>”.</p>
<p>Prima di stipulare la polizza, quindi, assicuratevi che sia <strong>davvero facoltativa</strong> e, se non lo è, precostituitevi una prova della sua <strong>concreta obbligatorietà</strong>!</p>
<p>I vantaggi potrebbero essere molti, tra cui soprattutto l&#8217;eliminazione da parte del Giudice degli interessi richiesti dall&#8217;Istituto di Credito e la trasformazione del finanziamento in un <strong>prestito gratuito</strong>.</p>
<p><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">Per maggiori informazioni contattate l&#8217;avvocato</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>DPCM illegittimi se limitano la libertà personale</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/dpcm-illegittimi-se-imitano-la-liberta-personale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 21:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I DPCM che limitano la libertà personale dei consociati sono illegittimi e, quindi, non è reato dichiarare il falso nell&#8217;autocertificazione. Lo spiega la recente Sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, n. ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/dpcm-illegittimi-se-imitano-la-liberta-personale/">DPCM illegittimi se limitano la libertà personale</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>I DPCM che limitano la libertà personale dei consociati sono illegittimi e, quindi, non è reato dichiarare il falso nell&#8217;autocertificazione.</p>
<p>Lo spiega la recente Sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, n. 54 del 27.1.2021, che ha riaffermato il “monolitico” principio costituzionale della inviolabilità della libertà personale, previsto dall’art.13 della Costituzione, da oltre un anno messo in discussione dalle disposizioni emergenziali per la lotta al <strong>coronavirus</strong>.</p>
<p>La vicenda riguarda due persone che, trovate fuori dalla propria abitazione durante il <strong><em>lockdown</em></strong>, avevano attestato falsamente nell’<strong>autocertificazione</strong> di essersi allontanati dall’abitazione per eseguire esami clinici.</p>
<p>Nonostante la richiesta di condanna del Pubblico Ministero per il reato di falso in autocertificazione, il Giudice delle Indagini Preliminari ha ritenuto di <strong>assolvere i due malcapitati</strong>.</p>
<p>Infatti, dice, un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, seppur con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare che, a ben vedere, nel nostro ordinamento consiste in una sanzione restrittiva della libertà personale irrogata dal Giudice penale per alcuni gravi o particolari reati in fase cautelare, giudiziale o esecutiva.</p>
<p>In questi casi, la legge prevede rigidi e tassativi presupposti per applicare i c.d. <strong>domiciliari</strong>. L’articolo 13 della Costituzione, infatti, stabilisce che: “<em>le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge</em>”.</p>
<p>Primo tra tutti, quindi, occorre che la limitazione della libertà personale debba avvenire attraverso una norma di legge e non con un DPCM, che è atto amministrativo di rango secondario (<strong>riserva di legge</strong>).</p>
<p>In secondo luogo, la norma richiede che per applicare l’obbligo di permanenza domiciliare sia necessaria non solo una legge (come tale generale ed astratta, applicabile ad un numero indefinito di cittadini), ma anche un provvedimento individuale diretto nei confronti di uno specifico soggetto da parte dell’Autorità Giudiziaria (<strong>riserva di giurisdizione</strong>).</p>
<p>Questi due corollari non esistono nel caso dei DPCM che da marzo ad oggi si stanno susseguendo, con la conseguenza che il singolo Giudice dovrebbe di volta in volta <strong>disapplicare la norma limitativa della libertà personale</strong>, in quanto illegittima.</p>
<p>Così, dice il Giudice reggiano, non si può contestare il reato di falso ideologico in autocertificazione, posto che “<em>entrambi gli imputati sono stati costretti, proprio in forza di tale decreto, a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro paese e dunque illegittima, per cui dalla disapplicazione delle disposizioni del Dpcm, deriva necessariamente la non punibilità della contestata condotta di falso</em>”.</p>
<p>Tale arresto, a ben vedere, potrebbe valere anche con riferimento al c.d. Decreto di Pasqua. In questo caso, infatti, anche se la limitazione non è stata imposta con il DPCM, ma con un decreto-legge, che è atto avente forza di legge, mancherebbe comunque il secondo requisito del provvedimento giurisdizionale diretto ed individuale, per poter applicare la permanenza domiciliare e ritenere rispettato l’art. 13 della Costituzione.</p>
<p>Resta inteso che la soluzione offerta dal Giudice reggiano riguarda le sole ipotesi di obbligo di permanenza domiciliare (ad esempio il <strong>lockdown in zona rossa</strong> o, anche, il <strong>coprifuoco</strong>), ma non le limitazioni agli spostamenti tra Comuni o Regioni diverse. In questo caso, infatti, la norma costituzionale applicabile non è l&#8217;art. 13, ma l&#8217;art. 16, ai sensi del quale &#8220;<em>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza</em>&#8220;. Invero, la norma richiede il solo provvedimento legislativo e non anche quello giudiziario al fine di rendere efficace e vincolante la restrizione.</p>
<p><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">Per maggiori informazioni non esitate a contattare gli avvocati</a>.</p>
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