Ricongiungimento familiare: il Tribunale ordina il rilascio del visto

Ricongiungimento familiare: l’Ambasciata non fissa l’appuntamento per il rilascio del visto. Il Tribunale la condanna.

Il Tribunale ordinario di Roma ha accolto il ricorso d'urgenza presentato da un cliente dello Studio, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia, che nonostante fosse in possesso di nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura non riusciva in alcun modo ad ottenere l'appuntamento per il rilascio del visto.

Dopo il ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale ha accolto la nostra richiesta, ordinando all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli minori.

Il contesto del ricorso

Il cliente, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, aveva avviato la procedura per il ricongiungimento con la moglie e i figli minori. Nonostante il rilascio dei nulla osta da parte della Prefettura, non era stato possibile ottenere un appuntamento presso l’Ambasciata per completare la procedura di rilascio del visto.

Nonostante numerosi tentativi tramite il portale BLS e comunicazioni via email e PEC, l’Ambasciata non ha fornito alcuna risposta, costringendo il cliente a rivolgersi al giudice.

La decisione del Tribunale: i motivi dell’accoglimento

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il procedimento di ricongiungimento familiare è complesso e articolato in due fasi: il rilascio del nulla osta e successivamente del visto. L’art. 6 comma 5 del d.P.R. 394/1999 impone alle autorità consolari di rilasciare il visto entro 30 giorni dal ricevimento del nulla osta. Il mancato riscontro da parte dell’Ambasciata costituisce quindi un inadempimento illegittimo e lesivo del diritto al ricongiungimento familiare, tutelato anche dall’art. 8 della CEDU e dall’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

La situazione sanitaria della moglie e la presenza di due figli minori, poi, hanno determinato un’urgenza rilevante. Il Tribunale ha ricordato che il tempo è un elemento essenziale per il mantenimento dell’unità familiare, e che l’interesse superiore del minore rappresenta un principio di ordine pubblico internazionale.

Il Tribunale ha quindi ordinato all'Ambasciata di Islamabad di rilasciare il visto ai familiari del cliente, che presto potrà quindi accoglierli e ricongiungersi con loro.

Considerazioni finali

La decisione del Tribunale rafforza il principio secondo cui l’Amministrazione non può ostacolare ingiustificatamente l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Le difficoltà logistiche non esonerano dagli obblighi giuridici e non possono annullare diritti fondamentali sanciti a livello nazionale e internazionale.

Migliaia di cittadini stranieri incontrano difficoltà nel trovare appuntamenti presso le Ambasciate italiane all'estero. Non solo quella di Islamabad, ma anche molte altre, come ad esempio Rabat e Casablanca, in Marocco.

Contatta lo Studio Legale Vallini Vaccari

In questi casi è fondamentale rivolgersi quanto prima ad un avvocato, di modo che possa stimolare l'Ufficio Consolare al rilascio dell'appuntamento e, eventualmente, chiedere che sia il Tribunale ad ordinare il rilascio del visto. Per qualsiasi necessità e per un preventivo contatta i professionisti dello Studio Legale Vallini Vaccari.

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