
Monopattini elettrici. Istruzioni (giuridiche) per l’uso
Monopattini Elettrici. La vicenda
Un articolo del Sole24ore racconta di un soggetto che cade dal monopattino elettrico e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato a un uomo di 54 anni. Si tratta del primo caso di guida in stato di ebbrezza su monopattino elettrico.
L’uomo si trovava alla guida del suo monopattino elettrico quando ha urtato il cordolo del marciapiede, finendo a terra. Immediata la richiesta di aiuto e il suo trasporto al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti, a causa delle lesioni riportate nella caduta. Sul posto anche la polizia Stradale, allertata da un testimone.
Su richiesta dei poliziotti intervenuti, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti per appurare un eventuale stato di alterazione dovuta all’uso di alcol. «L’esito delle analisi condotte dal laboratorio di tossicologia della Azienda Sanitaria di Cagliari – fanno sapere dalla Questura – ha certificato la presenza nell’organismo del soggetto di un tasso alcolemico pari a 2,04 g/L».
Le norme vigenti
E’ scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, in applicazione dell’articolo 186 del Codice della strada, che prevede l’arresto fino a 1 anno e l’ammenda fino a 6.000 euro. Il monopattino elettrico, che per il Codice della Strada è un mezzo equiparato alla bicicletta, è stato posto sotto sequestro per la successiva confisca.
Come avviene per le biciclette, anche per il monopattino elettrico non è richiesto il conseguimento della patente, ma chi guida deve rispettare tutte le norme di comportamento previste per la circolazione su strada.
E tra queste anche il divieto di porsi alla guida in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche.
Conviene quindi fare chiarezza sulle regole da seguire quando ci si pone alla guida di un monopattino elettrico.
Monopattini Elettrici. Cosa dice la Legge?
Ecologico, pratico e divertente, il numero dei monopattini elettrici sta aumentando in maniera sempre più considerevole sulle nostre strade, anche grazie ai molti incentivi all’acquisto. Allo stesso modo, però, sono esponenzialmente aumentati anche gli incidenti che li coinvolgono.
In Italia sono state introdotte diverse normative per regolamentare la circolazione di monopattini elettrici e segway con manubrio.
Monopattini elettrici equiparati alle biciclette
La Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha precisato che i monopattini elettrici con potenza massima di 0,5 kW (con andatura pari a 25 km/h) sono, dal 1° gennaio 2020, equiparati alle biciclette.
Comportamento da tenere
Sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e norme di comportamento in materia di micromobilità elettrica.
I monopattini possono essere utilizzati solo da persone di età superiore a 14 anni e possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo su piste ciclabili con l’obbligo di indossare il casco; assolutamente vietato quindi l’utilizzo sui marciapiedi, con limiti di velocità pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali.
I mezzi, per poter circolare, devono essere dotati di segnalatori acustici e di sistemi di illuminazione; questi ultimi devono essere messi in funzione tutte le volte che le condizioni atmosferiche non consentano un’adeguata visibilità e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto. In questi casi è necessario anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. I monopattini elettrici che non sono dotati di sistemi di illuminazione dopo il tramonto non possono circolare e devono essere condotti a mano.
E’ fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, nonché trainare o farsi trainare da altri veicoli e di condurre animali.
Le multe per chi non rispetta queste disposizioni possono raggiungere gli 800 euro, con la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Marciapiedi off limits, fuori città solo sulle ciclabili
Si fa divieto di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi (dove però possono essere condotti a mano) e la circolazione contromano sulle strade, tranne in quelle con corsia per doppio senso ciclabile. Nelle aree pedonali la velocità massima ammessa è di 6 km/h, di 20 km/h nelle altre situazioni.
Per poter circolare
I monopattini elettrici devono essere dotati di segnalatore acustico e di regolatore di velocità configurabile e di marchiatura CE.
Per poter circolare su strada pubblica devono essere provvisti di luce bianca o gialla fissa anteriore, di luce rossa fissa posteriore, di catadiottro posteriore.
A partire dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione prima dell’1 luglio 2022 dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
Incidente tra monopattino elettrico e pedone
I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette, quindi, in base a quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice della Strada sono dei veicoli e chi li guida deve rispettare delle regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione.
In caso di scontro con un pedone è quasi scontato che la responsabilità dell’incidente sia addebitata al conducente del monopattino; tuttavia, può essere ravvisato un concorso di colpa in presenza di un comportamento colposo o negligente da parte di chi stava camminando a piedi.
L’attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada.
Come ribadito nella sentenza n.13591 del 2020, anche il cambio improvviso di direzione da parte di un pedone non è un evento imprevedibile che esclude la responsabilità dell’investitore, in quanto, come detto, soprattutto in prossimità di incroci e marciapiedi e all’interno di centri urbani e parchi cittadini dove è prevedibile la presenza di persone che camminano, chi guida un veicolo, come il monopattino, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza che gli consentano di evitare le collisioni.
La colpa esclusiva dell’incidente può essere addebitata al pedone investito solo quando la sua condotta colposa ha reso il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile, come può essere un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità e in stato di ebbrezza.
Un concorso di colpa può essere ravvisato anche quando l’attraversamento della carreggiata sia stato effettuato in modo distratto (ad esempio, dall’uso del cellulare).
Responsabilità nel sinistro tra monopattino elettrico e auto
Quando non è possibile accertare concretamente le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità si applica la presunzione di egual concorso di colpa prevista dall’articolo 2054 del Codice Civile per i conducenti coinvolti.
Per aver diritto ad un risarcimento integrale dei danni subiti è necessario dimostrare di non aver violato le disposizioni del Codice della Strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Come per l’incidente in bicicletta, è necessario seguire la procedura di risarcimento ordinario: quando la responsabilità è dell’automobilista, il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia assicurativa dell’auto, richiedendo il ristoro dei danni subiti.
Mentre in caso di responsabilità del conducente del monopattino, è quest’ultimo a doversi fare carico, di tasca propria, del rimborso dei danni provocati, a meno che non sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile che comprenda anche questa tipologia di eventi.
Guida in stato di ebrezza
Il comma 2 lettera c dell’articolo 186 del Codice della Strada dispone che l’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/L) implica la multa da 1.500 a 6.000 euro con arresto da 6 mesi a 1 anno e la confisca del veicolo dopo la sentenza di condanna (salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato). L’importo della multa aumenta da un terzo alla metà nell’ipotesi di reato commesso da soggetti di età inferiore a 21 anni o avvenuto dalle ore 22 alle 7.
Circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, allo stesso modo di un’automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.
Sanzioni amministrative
Spesso appare che i ragazzi siano i più irrispettosi delle regole. Accade che vadano addirittura in due in monopattino senza il casco (obbligatorio fino al raggiungimento della maggiore età). Una violazione di queste regole è soggetta ad una serie di multe, d’importo più o meno elevato a seconda della gravità dei casi.
Con l’aggiornamento del Codice della Strada sono state aggiornate anche le regole che, se trasgredite, fanno scattare una multa che va da un minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro. Le misure da rispettare sono le seguenti:
- Guida solamente dai 14 anni in su;
- Chi ha meno di 18 anni ha l’obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;
- Vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli o farsi trainare;
- Quando le condizioni di visibilità lo richiedano, e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto, è possibile circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa anteriore, e posteriormente di luce rossa fissa e catadiottri rossi; in questi casi è inoltre richiesto indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
- Obbligo di circolare solo su strade urbane (con limite di velocità di 50 km/h), per i monopattini non si devono superare i 25 km/h;
- Vietato circolare sui marciapiedi e contromano, salvo i casi di strade con doppio senso ciclabile.
In altre circostanze, è prevista una multa che va da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro, per chiunque circoli con un monopattino a motore non avente i seguenti requisiti:
- Caratteristiche costruttive adeguate al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
- Assenza di posti a sedere (per le biciclette);
- Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- Segnalatore acustico;
- Regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti stabiliti;
- Marchiatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
Nel caso di violazione del divieto di sostare sul marciapiede, si applica la stessa sanzione prevista per ciclomotori e motoveicoli, per la quale si va da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 euro.
L’assicurazione
I monopattini elettrici ad uso personale non richiedono alcuna assicurazione obbligatoria. Non è, inoltre, previsto alcun bollo o tassa di circolazione. Come disciplina la legge 8/2020, infatti, l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria, ad oggi, solo per i mezzi in sharing.
I numerosi Comuni che oggi mettono a disposizione dei propri cittadini un servizio di sharing di monopattini elettrici scelgono la società a cui affidarsi attraverso un bando di gara. Tra i requisiti obbligatori che bisogna presentare per partecipare al bando risulta esserci anche una polizza a tutela di terzi e degli utenti che fruiscono del servizio. Le compagnie si sono subito mosse in tal senso e sono ora reperibili sul mercato formule di copertura atte a coprire i danni da circolazione e da infortunio del conducente. Quindi sia che i Comuni decidano di fare da sé, gestendo il servizio in autonomia, o che lo assegnino a operatori esterni, la copertura deve essere sempre garantita.
La copertura assicurativa dei monopattini in sharing è un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che copre quindi le lesioni accidentali cagionate ad altre persone o ai loro beni durante l’uso del mezzo condiviso. Il costo della polizza è compreso nella tariffa di utilizzazione del monopattino, per cui tutti i fruitori dei servizio di sharing sono automaticamente assicurati. Ovviamente qualsiasi utente è libero di integrare l’assicurazione dei monopattini in sharing, qualora non la ritenga sufficiente, con un’altra da stipulare presso una compagnia di fiducia.
Le società di noleggio sono tenute a organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e a inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali.
Infine, per scongiurare la sosta abusiva dei mezzi in sharing si introduce la novità dell’obbligo di fotografia del mezzo a fine noleggio.
Quale futuro per i monopattini elettrici?
I monopattini elettrici non sono giocattoli ma veicoli a tutti gli effetti sottoposti alle medesime regole degli altri.
Coloro che non le rispettano rischiano pertanto di subire pesanti conseguenze a livello pecuniario e, nei casi più gravi, anche penale.
Se hai subito danni a seguito di un incidente e hai subito un infortunio a bordo di un monopattini elettrici o altri dispositivi di micromobilità lo Studio Legale Vallini Vaccari può assisterti e aiutarti a presentare una richiesta di risarcimento danni.