Fideiussione bancaria nulla e art. 1957 c.c.: quando il garante può liberarsi dal debito

Fideiussione bancaria nulla e art. 1957 c.c.: quando il garante può liberarsi dal debito

Chi ha firmato una fideiussione bancaria può trovarsi, anche dopo molto tempo, a ricevere una richiesta di pagamento dalla banca, da una società di recupero crediti o da un soggetto che ha acquistato il credito. Accade spesso nei rapporti bancari con imprese, società, familiari o soci: il debitore principale non paga e la banca si rivolge al garante.

In questi casi è importante non dare per scontato che la fideiussione sia sempre valida e incontestabile. Una delle questioni più rilevanti nel contenzioso bancario riguarda infatti la possibile nullità, totale o più spesso parziale, delle fideiussioni che riproducono clausole dello schema ABI censurate per violazione della normativa antitrust.

Il tema è tecnico, ma ha conseguenze pratiche molto concrete. In alcuni casi il garante può contestare la richiesta della banca, opporsi a un decreto ingiuntivo o far valere la nullità di specifiche clausole contrattuali.

La valutazione, però, deve essere effettuata caso per caso. Occorre esaminare il testo della fideiussione, il tipo di garanzia, la data di sottoscrizione, il rapporto garantito e le iniziative assunte dalla banca.

Che cos’è la fideiussione bancaria

La fideiussione è il contratto con cui un soggetto, detto fideiussore o garante, si obbliga verso il creditore a pagare il debito di un altro soggetto, detto debitore principale.

Nel settore bancario, la fideiussione viene spesso richiesta per garantire:

  • finanziamenti concessi a società;
  • aperture di credito in conto corrente;
  • mutui o prestiti aziendali;
  • esposizioni bancarie di imprese o professionisti;
  • debiti di familiari, soci o società partecipate.

La conseguenza è rilevante: se il debitore principale non paga, la banca può rivolgersi al garante, nei limiti e secondo le condizioni previste dal contratto.

Per questo motivo, quando arriva una richiesta di pagamento, è opportuno verificare non solo l’esistenza del debito, ma anche la validità e l’efficacia della garanzia prestata.

Fideiussione omnibus e fideiussione specifica: perché la distinzione è importante

Nel contenzioso bancario si distingue spesso tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica.

La fideiussione omnibus garantisce una pluralità di obbligazioni, anche future, entro un importo massimo garantito. È frequente nei rapporti tra banca e impresa, perché copre più esposizioni derivanti dal rapporto bancario.

La fideiussione specifica, invece, garantisce una determinata operazione o uno specifico rapporto, ad esempio un singolo finanziamento.

Questa distinzione è molto importante.

Il tema della nullità antitrust nasce, infatti, con riferimento alle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. Per le fideiussioni specifiche, invece, la questione è più controversa: una parte della giurisprudenza ha escluso l’estensione automatica dei principi elaborati per le fideiussioni omnibus, mentre il tema è oggi nuovamente sottoposto all’esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il punto pratico, per il garante, è questo: anche quando non si può affermare automaticamente la nullità dell’intera garanzia, può essere decisivo verificare se siano nulle alcune clausole, soprattutto quella che deroga all’art. 1957 c.c.. È proprio da questa verifica che può dipendere la possibilità di liberarsi dalla richiesta della banca.

Perché si parla di nullità antitrust delle fideiussioni ABI

La questione nasce dal cosiddetto schema ABI, cioè da un modello contrattuale predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e utilizzato dagli istituti di credito per le fideiussioni bancarie.

Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia ha ritenuto che alcune clausole dello schema ABI fossero idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza. Il provvedimento riguardava lo schema di fideiussione omnibus. Successivamente, la giurisprudenza si è interrogata sugli effetti di tale accertamento sui singoli contratti di fideiussione stipulati tra banca e garante.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021, hanno affermato il principio della nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI, limitatamente alle clausole che riproducono quelle oggetto di censura, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole. Questo principio è particolarmente rilevante nel contenzioso sulle fideiussioni omnibus.

In termini pratici, ciò significa che non ogni fideiussione bancaria è automaticamente nulla. Più spesso, la questione riguarda la nullità di singole clausole. Tuttavia, anche la nullità di una sola clausola può avere effetti molto rilevanti per il garante.

Le clausole ABI contestate

Le clausole più frequentemente discusse sono quelle comunemente indicate come clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI.

In modo semplificato, esse riguardano:

1. Clausola di reviviscenza

È la clausola che può obbligare il garante a rimborsare alla banca somme che la banca abbia dovuto restituire, ad esempio a seguito di inefficacia, annullamento o revoca di pagamenti ricevuti dal debitore principale.

2. Clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

È una delle clausole più importanti dal punto di vista pratico.

L’art. 1957 c.c. prevede, in linea generale, che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore agisce contro il debitore entro determinati termini.

Molti modelli bancari prevedevano una deroga a questa disciplina, con l’effetto di rendere più stabile e prolungata nel tempo la posizione del garante.

Se però questa clausola viene dichiarata nulla, può tornare applicabile la disciplina ordinaria dell’art. 1957 c.c. Ed è qui che, in concreto, il garante può avere una difesa decisiva.

3. Clausola di sopravvivenza

È la clausola secondo cui la fideiussione conserva efficacia anche nel caso in cui l’obbligazione principale sia dichiarata invalida.

Anche questa clausola può essere rilevante, ma nella pratica la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è spesso quella che incide maggiormente sulla possibilità di contestare la richiesta della banca.

La nullità parziale non è un dettaglio: può liberare il garante

Quando si parla di nullità parziale della fideiussione, si potrebbe pensare a un effetto limitato o meramente formale. In realtà, non è così. La nullità parziale significa che il contratto può restare valido, ma alcune clausole vengono eliminate perché contrarie alla normativa antitrust.

Questo può avere conseguenze molto concrete.

In particolare, se viene eliminata la clausola che deroga all’art. 1957 c.c., il garante può sostenere che la banca avrebbe dovuto attivarsi entro i termini previsti dalla legge per conservare il proprio diritto nei confronti del fideiussore. Se la banca non lo ha fatto, il garante può eccepire la decadenza della banca dall’azione contro di lui.

In termini semplici: il debito principale può anche esistere, ma la banca potrebbe non poter più pretenderne il pagamento dal garante.

Questo è il punto che spesso interessa davvero il cliente: non tanto ottenere una dichiarazione astratta di nullità, ma capire se quella nullità consenta di bloccare la richiesta di pagamento.

Art. 1957 c.c.: perché è così importante per il garante

L’art. 1957 c.c. disciplina un meccanismo di protezione del fideiussore.

In linea generale, il creditore deve attivarsi entro un certo termine dalla scadenza dell’obbligazione principale, altrimenti rischia di perdere il diritto di agire contro il garante.

La norma mira a evitare che il garante resti esposto indefinitamente, magari per anni, senza che la banca assuma iniziative concrete.

Nelle fideiussioni bancarie predisposte su moduli standard, però, è frequente trovare clausole che derogano a questa disciplina. Tali clausole tendono a rendere più difficile per il garante invocare la liberazione prevista dall’art. 1957 c.c. Se la clausola di deroga viene considerata nulla perché conforme allo schema ABI censurato, la conseguenza pratica può essere molto rilevante:

  • la deroga viene eliminata;
  • torna applicabile l’art. 1957 c.c.;
  • si verifica se la banca ha agito nei termini;
  • se la banca è rimasta inattiva o si è attivata tardi, il garante può eccepire la propria liberazione.

Questa difesa è particolarmente importante quando la richiesta della banca arriva dopo molto tempo, oppure quando il garante riceve un decreto ingiuntivo a distanza di anni dalla cessazione del rapporto bancario o dalla scadenza del finanziamento.

Cosa significa “la banca deve agire” entro i termini dell’art. 1957 c.c.

Uno dei punti più delicati riguarda il significato dell’espressione “agire” contro il debitore. Secondo una lettura rigorosa, non basta una semplice lettera di messa in mora o una richiesta stragiudiziale di pagamento. Potrebbe essere necessario che la banca promuova una vera iniziativa giudiziale, come un ricorso per decreto ingiuntivo o un’azione ordinaria.

La questione, tuttavia, è stata oggetto di contrasti, soprattutto quando la fideiussione prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”.

Anche per questo motivo le questioni relative alle fideiussioni ABI, incluse quelle connesse all’art. 1957 c.c. e alla sufficienza o meno della richiesta stragiudiziale, sono state nuovamente rimesse alle Sezioni Unite della Cassazione nel 2025.

Per il garante, questo profilo è centrale. Se si accerta che la banca avrebbe dovuto agire giudizialmente e non lo ha fatto nei termini, la difesa fondata sull’art. 1957 c.c. può portare alla liberazione dalla garanzia.

Esempio pratico: perché la nullità della clausola può cambiare tutto

Si immagini il caso di un socio che abbia firmato una fideiussione per garantire l’esposizione bancaria della società. La società non riesce a rientrare dal debito. La banca attende molto tempo e, solo dopo anni, chiede il pagamento al garante.

A prima vista, il garante potrebbe pensare di essere comunque obbligato, perché ha firmato la fideiussione. Tuttavia, se il contratto contiene la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. conforme allo schema ABI, il garante può chiedere che quella clausola venga dichiarata nulla. A quel punto, si deve verificare se la banca abbia rispettato i termini previsti dall’art. 1957 c.c.

Se non li ha rispettati, il garante può sostenere di essere liberato.

Questo dimostra perché la nullità parziale non è una questione solo teorica: può incidere direttamente sulla possibilità della banca di ottenere il pagamento.

La banca può comunque agire contro il debitore principale?

La possibile liberazione del garante non significa necessariamente che il debito principale sia inesistente. La nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. può incidere sulla posizione del fideiussore, cioè del garante, ma non elimina automaticamente il debito del debitore principale.

Questo aspetto è importante per comprendere la difesa.

Il garante non sostiene necessariamente che la banca non abbia alcun credito. Sostiene, piuttosto, che la banca non può più pretendere quel credito da lui, perché non ha rispettato le condizioni previste dalla legge per conservare l’azione nei confronti del fideiussore.

La differenza è rilevante:

  • il debitore principale può restare obbligato;
  • il garante può essere liberato;
  • la banca può avere ancora un credito, ma non più verso il fideiussore.

Per il cliente che ha firmato la garanzia, questo è spesso il profilo decisivo.

Fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche: strategia difensiva

Per le fideiussioni omnibus, il principio della nullità parziale delle clausole ABI è più consolidato, pur dovendo sempre verificare il caso concreto.

Per le fideiussioni specifiche, invece, la situazione è più incerta.

Negli ultimi anni si sono formati orientamenti non sempre uniformi. Alcune decisioni hanno escluso l’estensione automatica della nullità antitrust alle fideiussioni specifiche, richiedendo una prova più rigorosa del collegamento tra la singola garanzia e l’intesa anticoncorrenziale. Altre pronunce hanno invece valorizzato la riproduzione delle clausole ABI anche in garanzie riferite a singole operazioni.

La questione è oggi particolarmente rilevante perché il Primo Presidente della Cassazione, nel novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite diversi quesiti relativi alle fideiussioni conformi allo schema ABI, compreso il tema delle fideiussioni specifiche e degli effetti della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

Questo non significa che il garante debba rinunciare a difendersi.

Significa, piuttosto, che la strategia deve essere costruita con attenzione, distinguendo tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica e valutando quale prova sia disponibile.

Quali documenti servono per valutare se il garante può liberarsi

Per verificare se la nullità parziale possa incidere davvero sulla posizione del garante, è opportuno raccogliere:

  • copia integrale della fideiussione firmata;
  • eventuali condizioni generali allegate;
  • contratto bancario garantito;
  • piano di ammortamento, se si tratta di finanziamento;
  • estratti conto, se il rapporto riguarda conto corrente o apertura di credito;
  • comunicazioni di revoca degli affidamenti;
  • lettere di messa in mora;
  • richieste di pagamento inviate al debitore principale;
  • richieste di pagamento inviate al garante;
  • eventuale decreto ingiuntivo;
  • atti di precetto o pignoramento;
  • eventuali piani di rientro o accordi successivi;
  • documentazione relativa alla cessazione del rapporto bancario.

Questi documenti servono per ricostruire due aspetti fondamentali:

  1. se la fideiussione contiene clausole ABI potenzialmente nulle;
  2. se la banca ha agito nei termini richiesti dall’art. 1957 c.c.

Senza questa verifica, non è possibile stabilire se la difesa possa portare alla liberazione del garante.

Errori da evitare

In queste situazioni alcuni errori possono compromettere la posizione del garante.

Ignorare la richiesta della banca

Anche se si ritiene che la fideiussione sia nulla o contestabile, non è consigliabile ignorare la richiesta. Se la banca procede con decreto ingiuntivo o azione esecutiva, i termini di difesa possono essere brevi.

Pensare che la nullità dell’intero contratto sia l’unica difesa utile

Spesso non è necessario ottenere la nullità totale della fideiussione. Anche la nullità di una sola clausola, come quella di deroga all’art. 1957 c.c., può essere sufficiente per fondare una difesa efficace.

Confondere il debito principale con la posizione del garante

La banca può avere un credito verso il debitore principale, ma non necessariamente può pretenderlo anche dal garante. La difesa del fideiussore riguarda proprio questo profilo.

Firmare piani di rientro senza prima verificare la fideiussione

Un piano di rientro, una transazione o un riconoscimento del debito possono incidere sulla difesa. Prima di firmare nuovi accordi con la banca o con il cessionario del credito, è opportuno valutare la validità della garanzia e la posizione del garante.

Aspettare troppo dopo la notifica del decreto ingiuntivo

Se il garante riceve un decreto ingiuntivo, deve attivarsi rapidamente. L’opposizione è il momento in cui far valere la nullità delle clausole, la decadenza ex art. 1957 c.c. e le altre eventuali contestazioni.

Contattaci per una valutazione legale specifica

La materia delle fideiussioni bancarie antitrust è complessa perché coinvolge:

  • diritto bancario;
  • normativa antitrust;
  • disciplina della fideiussione;
  • art. 1957 c.c.;
  • giurisprudenza della Cassazione;
  • prova del collegamento con lo schema ABI;
  • termini processuali;
  • rapporti tra banca, debitore principale, garante e cessionario del credito.

Per il garante, una valutazione tempestiva può essere decisiva.

Non basta chiedersi se la fideiussione sia genericamente “nulla”. Occorre verificare se la nullità di determinate clausole, soprattutto della deroga all’art. 1957 c.c., possa impedire alla banca di pretendere il pagamento.

Lo Studio Legale Vallini Vaccari assiste privati, soci, amministratori, imprese e garanti nella valutazione di fideiussioni bancarie, richieste di pagamento, decreti ingiuntivi e controversie in materia di debito e rapporti bancari.

Per una valutazione del caso concreto, è possibile contattare lo Studio e sottoporre la documentazione relativa alla garanzia e alla richiesta ricevuta.

 

F.A.Q.

La fideiussione bancaria è sempre nulla se contiene clausole ABI?

No. La presenza di clausole simili allo schema ABI non comporta automaticamente la nullità dell’intera fideiussione. Di regola si discute di nullità parziale, cioè della possibile eliminazione di alcune clausole.

La nullità parziale può comunque liberare il garante?

Sì, in alcuni casi. Se viene dichiarata nulla la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., può tornare applicabile la disciplina ordinaria. Se la banca non si è attivata nei termini previsti, il garante può eccepire la propria liberazione.

Perché l’art. 1957 c.c. è così importante?

Perché impone al creditore di attivarsi entro determinati termini per conservare l’azione contro il fideiussore. Se la banca non rispetta tali termini, il garante può non essere più obbligato a pagare.

È sufficiente una lettera della banca per rispettare l’art. 1957 c.c.?

La questione è controversa, soprattutto nelle fideiussioni con pagamento “a semplice richiesta scritta”. In molti casi si discute se sia necessaria un’azione giudiziale o se basti una richiesta stragiudiziale. Il tema è tra quelli rimessi alle Sezioni Unite.

La liberazione del garante cancella anche il debito principale?

No. La liberazione del garante non significa necessariamente che il debito principale sia inesistente. Significa che la banca potrebbe non poter più chiedere il pagamento al fideiussore.

La nullità antitrust vale anche per le fideiussioni specifiche?

La questione è controversa. Per le fideiussioni specifiche si attende un chiarimento delle Sezioni Unite. Per questo occorre valutare con attenzione il testo della garanzia, il tipo di operazione e la prova disponibile.

Cosa deve fare il garante che riceve un decreto ingiuntivo?

Deve rivolgersi rapidamente a un avvocato. L’opposizione è soggetta a termini precisi e può essere la sede per far valere la nullità delle clausole ABI, la decadenza ex art. 1957 c.c. e le altre difese bancarie.

Quali documenti servono per valutare la difesa?

Servono almeno la fideiussione, il contratto bancario garantito, le comunicazioni della banca, eventuali richieste di pagamento, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti e accordi successivi.

Se ho firmato un piano di rientro posso ancora contestare la fideiussione?

Dipende dal contenuto dell’accordo e dalle circostanze del caso. Un piano di rientro può incidere sulla strategia difensiva, quindi deve essere esaminato prima di trarre conclusioni.

Disclaimer

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La validità di una fideiussione bancaria, l’eventuale nullità delle clausole ABI e la possibile liberazione del garante ai sensi dell’art. 1957 c.c. devono essere valutate sulla base del contratto, della documentazione bancaria, della giurisprudenza aggiornata e delle circostanze del caso concreto. Per una valutazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista.