Volo cancellato: rimborso e compensazione per crisi carburante

Volo cancellato per crisi internazionale o mancanza di carburante: quando hai davvero diritto al risarcimento

Negli ultimi tempi, le tensioni internazionali – in particolare la crisi in Iran e le sue conseguenze sul mercato energetico – stanno incidendo anche su un aspetto molto concreto della vita quotidiana: i voli aerei. Sempre più passeggeri si trovano infatti davanti a cancellazioni improvvise motivate da “problemi operativi” o, più spesso, da difficoltà legate all'approvvigionamento del carburante.

Di fronte a queste situazioni, la domanda è sempre la stessa: si ha diritto solo al rimborso del biglietto oppure anche a un risarcimento economico?

Per rispondere bisogna partire dalla normativa europea, e in particolare dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina in modo uniforme i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo.

Cosa ti spetta sempre quando un volo viene cancellato

Quando una compagnia cancella un volo, il passeggero non resta mai senza tutela. Anche nei casi più complessi, il diritto al rimborso o a una soluzione alternativa è garantito. Questo significa che puoi scegliere se recuperare il prezzo del biglietto oppure possono proporre di imbarcarti su un altro volo verso la stessa destinazione.

Accanto a questo, la compagnia ha comunque l’obbligo di assisterti durante l’attesa: pasti, eventuale pernottamento e trasferimenti devono essere forniti, indipendentemente dal motivo della cancellazione. Si tratta di diritti fondamentali che non vengono meno neppure in presenza di eventi eccezionali.

Il vero punto: quando scatta anche la compensazione

Diverso è il discorso della compensazione economica, cioè quella somma che può arrivare fino a 600 euro e che serve a compensare il disagio subito dal passeggero.

Il primo requisito per far scattare la compensazione è quello temporale.

La compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, prevista dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, è infatti dovuta ai passeggeri quando la cancellazione non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso rispetto alla data di partenza del volo aereo.

Il secondo requisito dipende dalla causa della cancellazione.

La regola è semplice solo in apparenza: la compensazione non è dovuta quando la compagnia dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali, cioè eventi fuori dal suo controllo e inevitabili.

Ed è proprio qui che entra in gioco il tema attuale della crisi energetica.

Crisi in Iran e carenza di carburante

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno avuto effetti diretti sul mercato del carburante, da cui dipende in modo essenziale il trasporto aereo. In alcuni casi si è parlato di riduzione delle forniture e persino di razionamenti negli aeroporti. A prima vista, tutto questo sembrerebbe rientrare perfettamente nella nozione di forza maggiore. Se il carburante manca davvero e un volo non può partire, è intuitivo pensare che la compagnia non abbia colpa.

E in effetti, in molte situazioni sarà così. Quando la cancellazione è direttamente causata da un evento esterno, imprevedibile e non gestibile – come una crisi internazionale che blocca le forniture – la compagnia può legittimamente escludere il pagamento della compensazione.

Ma fermarsi a questo ragionamento sarebbe un errore.

Perché non basta parlare di “crisi” per evitare il risarcimento

Il diritto europeo è molto più rigoroso di quanto si pensi. Non è sufficiente invocare una crisi internazionale per sottrarsi alle proprie responsabilità. La compagnia deve dimostrare, in concreto, che proprio quel volo è stato cancellato per una causa inevitabile e che non esistevano alternative ragionevoli.

Questo significa che ogni caso va valutato singolarmente.

Se, ad esempio, il carburante non era materialmente disponibile nell’aeroporto o se le autorità hanno imposto limitazioni, è probabile che si tratti di una vera circostanza eccezionale. In una situazione del genere, la compensazione non sarebbe dovuta.

Diverso è il caso in cui il carburante sia reperibile, ma a costi più elevati, oppure quando la compagnia decide di cancellare alcune tratte per ragioni organizzative o economiche. In queste ipotesi, il problema non è più esterno e inevitabile, ma rientra nella gestione dell’attività d’impresa. E quando la cancellazione dipende da scelte interne, la compensazione torna ad essere dovuta.

Nel caso attuale della guerra in Iran, quindi, la cancellazione dei voli può essere qualificata come "circostanza eccezionale" ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004, solo se il vettore dimostra l'assenza di ogni residuo potere di intervento e il nesso causale diretto tra l'evento e la cancellazione del volo (Trib. Roma, 25 maggio 2023).

La Corte di Giustizia UE, del resto, invita a non ricondurre automaticamente la guerra o eventi politici a categorie generali di esonero, ma a valutare concretamente se il vettore abbia adottato tutte le misure ragionevoli per minimizzare il disagio dei passeggeri (Corte giust. UE, 22 dicembre 2008, causa n. 549/07; Corte giustizia UE Grande Sez., 23 marzo 2021, causa C-28/20). In sintesi, la guerra in Iran costituisce una circostanza eccezionale che può escludere la compensazione, purché il vettore dimostri l'impossibilità di evitare la cancellazione di quel singolo e specifico volo, adottando tutte le misure ragionevoli (art. 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004; CGUE, sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C‑28/20; Trib. Roma, 25 maggio 2023).

In caso di asserita mancanza di carburante, quindi, il vettore aereo deve adottare tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione del volo e per ovviare alle conseguenze per i passeggeri. La compagnia aerea è quindi tenuta a dimostrare:

  • di aver tentato di reperire fornitori alternativi di carburante o di aver cercato soluzioni operative (ad esempio, rifornimento presso aeroporti vicini, riprotezione dei passeggeri su altri voli o compagnie);
  • di aver informato tempestivamente i passeggeri e garantito assistenza (art. 8, regolamento (CE) n. 261/2004);
  • di aver valutato tutte le opzioni disponibili senza incorrere in sacrifici insopportabili per la propria impresa (Corte giust. UE, sentenza 7 luglio 2022, C‑308/21);
  • di aver pianificato, nella misura ragionevole, margini operativi per fronteggiare eventi imprevisti (Corte giust. UE, causa n. 549/07).

Il giudice nazionale valuta caso per caso se il vettore abbia effettivamente adottato tutte le misure ragionevoli, considerando la possibilità di controllo sull’evento e la diligenza professionale richiesta (art. 1176 c.c.; Corte giust. UE, sentenza 23 marzo 2021, Airhelp, C‑28/20). In sintesi, il vettore deve dimostrare un comportamento attivo e non passivo, cercando tutte le soluzioni praticabili per evitare la cancellazione o minimizzare il disagio dei passeggeri (art. 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004; Corte giust. UE, sentenza 7 luglio 2022, C‑308/21; Trib. Bologna, 2 aprile 2024; art. 1176 c.c.).

Rimborso dei voli successivi non utilizzati

La cancellazione di un volo può avere ripercussioni sull’intero itinerario di viaggio, specialmente quando il passeggero ha prenotato più tratte, alcune delle quali extra UE e con compagnie non comunitarie. Il regolamento (CE) n. 261/2004 disciplina il diritto al rimborso per la parte di viaggio non effettuata, applicandosi ai voli in partenza da aeroporti UE, indipendentemente dalla nazionalità del vettore, e ai voli in arrivo nell’UE operati da compagnie comunitarie (art. 3, regolamento (CE) n. 261/2004).

Secondo l’art. 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto per la parte di viaggio non effettuata e per la parte già effettuata se il volo cancellato rende inutile il proseguimento del viaggio. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il rimborso deve essere garantito entro sette giorni e può riguardare anche i voli successivi, se la cancellazione del primo volo impedisce la fruizione delle altre tratte (cause riunite C‑188/20 e C‑146/20; causa C-395/20; Corte di Giustizia UE, 7 luglio 2022, causa C-308/21).

Tuttavia, il regolamento non si applica direttamente ai voli extra UE operati da compagnie non comunitarie. In questi casi, la tutela del passeggero dipende dalla normativa locale o dalla Convenzione di Montreal, che prevede il risarcimento per danni conseguenti alla cancellazione, ma non garantisce il rimborso automatico come la disciplina europea (Convenzione di Montreal, art. 19).

Pertanto, il rimborso per i voli successivi non utilizzati è garantito dal regolamento (CE) n. 261/2004 solo se il volo cancellato rientra nel suo ambito di applicazione. Nel caso in cui il volo cancellato parta dall'UE, ma le tratte successive siano extra UE o gestite da compagnie non UE, il passeggero può invocare la Convenzione di Montreal nei confronti della compagnia aerea europea il cui volo è stato cancellato, chiedendo il risarcimento del danno. In questo caso, però, il rimborso non è "automatico" ed il passeggero deve fornire la prova del nesso causale tra la cancellazione e la perdita delle tratte successive (Convenzione di Montreal, art. 19).

In conclusione, la tutela del passeggero varia a seconda della tratta e della compagnia coinvolta: il regolamento (CE) n. 261/2004 garantisce il rimborso automatico per i voli UE, mentre per le tratte extra UE e vettori non comunitari occorre fare riferimento alla Convenzione di Montreal e alla normativa locale, con una tutela meno immediata e subordinata alla prova del danno subito (art. 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004; Corte giust. UE, cause riunite C‑188/20 e C‑146/20; causa C-395/20; Corte di Giustizia UE, 7 luglio 2022, causa C-308/21; Convenzione di Montreal, art. 19).

Cosa dovrebbe fare un passeggero

In una situazione di questo tipo, è importante non fermarsi alla prima spiegazione ricevuta. Le comunicazioni delle compagnie sono spesso standardizzate e non sempre chiariscono le reali cause della cancellazione.

Chiedere informazioni più precise, conservare la documentazione e non rinunciare automaticamente alla compensazione può fare la differenza. Anche quando viene invocata la forza maggiore, infatti, non è detto che questa sia effettivamente dimostrabile.

Naturalmente, è opportuno rivolgersi ad uno Studio Legale.

In conclusione

La crisi internazionale e le difficoltà legate al carburante possono giustificare la cancellazione di un volo. Tuttavia, non tutte le cancellazioni riconducibili a questo contesto escludono automaticamente il diritto al risarcimento.

La regola da tenere a mente è chiara: il rimborso o la riprogrammazione sono sempre garantiti, mentre la compensazione dipende dalla causa reale della cancellazione. E proprio su questo aspetto si gioca, nella pratica, la possibilità di ottenere un ristoro economico.

Per questo motivo, dietro una semplice dicitura come “problemi operativi” o “situazione internazionale”, può nascondersi una realtà molto diversa. Capirla è essenziale per sapere se si ha diritto, oppure no, a essere compensati.

Se il tuo volo è stato cancellato e la compagnia aerea ha parlato genericamente di “problemi operativi”, “crisi internazionale” o “mancanza di carburante”, non è detto che tu debba rinunciare alla compensazione. Ogni caso va verificato nel concreto. Rivolgerti a un professionista può aiutarti a capire se la cancellazione dipende davvero da una causa di forza maggiore oppure se hai diritto a ottenere il rimborso e il risarcimento previsti dalla legge.

Per informazioni e per assistenza, contatta lo Studio Legale Vallini Vaccari.