
Cittadinanza iure sanguinis: istanza amministrativa e giudiziale
- 16 Marzo 2025
- nicolò vallini vaccari
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ToggleCittadinanza iure sanguinis: la domanda amministrativa e quella giudiziale
Il riconoscimento della cittadinanza italiana rappresenta un diritto fondamentale per molti discendenti di italiani emigrati all'estero. Nel caso della cittadinanza iure sanguinis per via paterna e quella per via materna "post 1948" (vedi per informazioni e approfondimenti gli articoli: cittadinanza iure sanguinis e cittadinanza iure sanguinis per via materna ante 1948) di regola la domanda giudiziale, cioè quella presentata in Tribunale, va preceduta dal tentativo di richiesta in via amministrativa.
Quindi, si rende necessario tentare di presentare la domanda presso il consolato competente, prima di procedere con l'istanza giudiziale.
Il consolato italiano competente è quello del luogo in cui il discendente ha la sua residenza. Al contrario, il Tribunale italiano competente è quello del luogo in cui l'ascendente è nato.
Istanza amministrativa di cittadinanza iure sanguinis al Consolato: come si presenta?
Normalmente, la domanda di cittadinanza amministrativa si presenta al Consolato italiano competente dopo aver preso un apposito appuntamento online. Possono esserci dei Consolati che richiedono metodi di presentazione differenti, tuttavia di regola la piattaforma online di prenotazione dell'appuntamento è la stessa per tutti i Consolati italiani ed è quella del sito "Prenot@mi" (link: https://prenotami.esteri.it/). La pagina, per procedere con la richiesta di appuntamento, chiede la registrazione dell'utente.
In fase di registrazione, le informazioni richieste sono:
- nome, cognome e data di nascita
- indirizzo di residenza
- numero di telefono
- consolato competente
Dopo aver fornito i dati richiesti, occorre creare una password.
E' importante indicare una email valida perchè riceverete un link per la validazione dell'account.
Creato l'account, si può accedere alla pagina e visionare le tipologie di appuntamenti prenotabili presso il Consolato scelto. A questo punto, accedete alla sezione "Cittadinanza per discendenza" e controllate se ci sono appuntamenti disponibili. Nel caso - molto probabile - in cui non ci siano, dovete fare una foto o uno screenshot alla pagina, di modo che sia possibile dimostrare in Tribunale di aver tentato di prendere un appuntamento e, quindi, di aver provato a presentare la domanda in via amministrativa prima di procedere giudizialmente.
Ripetete questa operazione almeno 3/4 volte, magari una volta alla settimana, ed ogni volta conservate gli screenshots o le foto. A questo punto, potrete fornire all'avvocato le prove dei vostri tentativi e l'avvocato potrà produrre queste foto in giudizio, chiedendo di procedere con il riconoscimento della cittadinanza anche se non sono trascorsi i 730 giorni previsti dalla legge per la conclusione della procedura amministrativa, proprio perchè questa procedura non può materialmente nemmeno cominciare a causa della mancanza di appuntamenti presso il Consolato.
Impossibilità di prenotare l’appuntamento: serve davvero tentare di presentare la domanda in via amministrativa?
E' sempre importante procedere con le modalità che abbiamo appena spiegato. Creare l'account, procedere con il tentativo di prenotazione online, conservare screenshots e foto. Questo è il metodo più sicuro per dimostrare di aver tentato in tutti i modi di presentare la domanda di cittadinanza iure sanguinis al Consolato, prima di "disturbare" il Tribunale con la domanda giudiziale.
Tuttavia , è importante sottolineare che l'istanza amministrativa presentata al Consolato, in effetti, non costituisce una condizione necessaria per il ricorso giuridico. Infatti, la mancanza di una previsione legislativa esplicita rende l'istanza consolare alternativa rispetto alla domanda giudiziaria. Alcune pronunce giudiziarie hanno affermato che è possibile presentare una richiesta al giudice anche prima che siano decorsi i 730 giorni previsti dall’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. Da questo, molte pronunce ricavano che il tentativo di presentare l'istanza amministrativa non è una condizione necessaria per la presentazione della domanda giudiziale, posto che in mancanza di una norma ad hoc non si può applicare alcuna limitazione del diritto di azione.
Infatti, secondo l'art. 24 della Costituzione italiana, il cittadino ha sempre il diritto di agire in giustizia.
In questioni relative allo stato e alla capacità delle persone, la tutela del cittadino davanti al giudice ordinario è garantita dall'art. 113 della Costituzione. È inoltre significativo notare che il D.Lgs. n. 150 del 2011, riguardante il rito delle controversie in materia di cittadinanza, usa il termine "accertamento dello stato di cittadinanza", differente dall'idea di "impugnazione" di un provvedimento consolare, il che rafforza l'idea che non vi sia pregiudizialità tra istanza amministrativa e domanda giudiziaria.
Critiche ai tempi di attesa dei Consolati
Un ulteriore problema rilevante da considerare è l'inefficienza dei Consolati italiani, in particolare nei paesi sudamericani.
È ormai ampiamente riconosciuto che i tempi di attesa per una convocazione possono superare i dieci anni, contrariamente al termine normativo di circa due anni fissato per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza. Tali lunghe attese si configurano come un vero e proprio diniego di giustizia, giustificando testimonianze in giurisprudenza che consentono il ricorso diretto al giudice.
Conclusione
In presenza di tempistiche irragionevoli da parte delle autorità consolari e di evidenti contraddizioni con il dettato normativo, i cittadini italiani hanno sempre il diritto di vedere tutelati i loro diritti in via giudiziaria. L'accertamento della discendenza documentata permette di ottenere un adeguato riconoscimento della cittadinanza senza dover affrontare i lunghi tempi di attesa burocratici.
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