Cittadinanza Iure Sanguinis per via materna prima del 1948

Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis per via materna prima del 1948

La cittadinanza italiana iure sanguinis (per diritto di sangue) è un diritto riconosciuto a chi discende da un cittadino italiano. Tuttavia, quando si tratta di trasmettere la cittadinanza attraverso la linea materna, entrano in gioco specifiche regole che possono rendere il processo più complesso. In questo articolo, vedremo in dettaglio come funziona l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, i requisiti necessari e come presentare la domanda.

Cosa è la cittadinanza italiana Iure Sanguinis

La cittadinanza italiana iure sanguinis permette di ottenere la cittadinanza italiana in base alla discendenza da un antenato italiano. Secondo la legge italiana, il diritto alla cittadinanza si trasmette senza limiti di generazione, a condizione che non vi sia stata interruzione nella trasmissione del diritto da parte degli ascendenti.

Tuttavia, esistono alcune limitazioni per chi discende da una cittadina italiana, in quanto, prima del 1948, le donne italiane non potevano trasmettere la cittadinanza ai propri figli.

Cittadinanza per via materna: il principio del 1948

La discriminazione legale contro le donne nella trasmissione della cittadinanza è stata eliminata dalla Costituzione Italiana entrata in vigore nel 1948. Prima di questa data, solo i padri italiani potevano trasmettere la cittadinanza ai figli, mentre le madri italiane non avevano questo diritto.

Quindi, se il tuo ascendente italiano è una donna e i suoi figli sono nati prima del 1948, formalmente la cittadinanza non si trasmette automaticamente secondo la normativa. Invero, secondo la norma, nei casi di discendenza materna, hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1º gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti.

Ma non preoccupatevi, fortunatamente la Giurisprudenza è intervenuta per risolvere questa disuguaglianza.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 ha infatti dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 /1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

Ecco quindi la soluzione: è possibile ottenere la cittadinanza per via materna attraverso un ricorso giudiziario presso il Tribunale, con l'assistenza di un avvocato.

Chi può richiedere la cittadinanza italiana per via materna?

Alla luce della sentenza sopra citata, si può richiedere la cittadinanza italiana per via materna se:

  1. il richiedente ha un ascendente diretto (nonno/a, bisnonno/a, ecc.) che era cittadino italiano al momento della nascita dei propri figli.
  2. La trasmissione del diritto avviene attraverso una donna.
  3. Nessuno dei tuoi ascendenti ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Ed ecco la differenza:

  • se la discendenza passa attraverso una donna prima del 1948 e, quindi, se il figlio è nato prima del 1948, è necessario presentare un ricorso al tribunale.
  • invece, per i figli nati dopo il 1948, si può attivare la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza.

In realtà, nei fatti, le due ipotesi portano di solito al medesimo risultato. Infatti, come noto, la richiesta di concessione della cittadinanza avanzata presso i Consolati Italiani richiede tempistiche lunghissime (ci sono spesso liste d’attesa anche di 10-12 anni) o è direttamente esclusa per il fatto che risulta impossibile prenotare un appuntamento presso gli uffici del Consolato.

La soluzione è sempre, quindi, quella di ricorrere in Tribunale per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via materna.

Quali sono i documenti da presentare per chiedere la Cittadinanza Iure Sanguinis

Questa è la lista dei certificati che bisogna presentare per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis:

  • copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
  • atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  • atto integrale di morte dell’antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l’avo si è coniugato in Italia, e pertanto l’atto di morte è l’unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
  • atto integrale di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (es. la CNN brasiliana);
  • copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
  • in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l’altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
  • in caso di domanda amministrativa presentata in Italia: certificato di residenza;
  • altri eventuali, da valutarsi in base al caso specifico e individuale del richiedente.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961).

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