
Vizi e difformità nella fornitura di marmo e granulati: come tutelarsi legalmente
- 30 Settembre 2025
- nicolò vallini vaccari
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Chi lavora nel settore della fornitura di marmo e granulati conosce bene quanto siano delicate le forniture: basta una venatura fuori standard o una tonalità leggermente diversa per scatenare contestazioni da parte del cliente. Occorre sicuramente avere la migliore tutela legale per chi lavora in questo settore.
Molte di queste contestazioni, infatti, non sempre hanno fondamento legale. Un marmista che conosce i propri diritti e i limiti di responsabilità previsti dalla legge può evitare richieste indebite, salvaguardare i propri margini e gestire i rapporti contrattuali in maniera più sicura.
Quando il fornitore è responsabile?
La normativa distingue chiaramente tra:
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Vizi veri e propri: difetti gravi che rendono il marmo o i granulati inidonei all’uso o ne riducono il valore (es. microfratture non visibili, porosità eccessiva, rotture non dovute al trasporto del cliente).
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Difformità: discrepanze rispetto a quanto pattuito nel contratto (es. granulometria sbagliata, colore molto diverso, quantità inferiore).
Non rientrano nei vizi le caratteristiche naturali del materiale (venature, piccole macchie, differenze cromatiche), purché non si discostino sensibilmente da quanto concordato.
Contratto di vendita o appalto? Le differenze che contano.
La responsabilità del marmista varia a seconda del contratto:
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Vendita (artt. 1490 ss. c.c.): il fornitore garantisce che i materiali siano privi di vizi occulti, ma non risponde di usi impropri, errori di posa o trasporto successivo.
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Appalto (artt. 1667 ss. c.c.): se il marmista esegue anche la posa o fa parte di un’opera più ampia, la disciplina si fa più severa e possono esserci responsabilità ulteriori.
Capire la natura del rapporto contrattuale è il primo passo per sapere quali obblighi ricadono effettivamente sul fornitore.
Termini di denuncia: quando il cliente perde il diritto di agire.
Il marmista deve sapere che il cliente non può contestare la fornitura “a distanza di anni” senza limiti. La legge stabilisce tempi stringenti:
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Vendita: il vizio va denunciato entro 8 giorni dalla scoperta, e comunque l’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna.
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Appalto: il cliente deve denunciare entro 60 giorni dalla scoperta, con prescrizione in 2 anni dal compimento dell’opera.
👉 Trascorsi questi termini, il cliente perde il diritto di contestare, salvo riconoscimento o dolo del fornitore.
Come proteggersi da contestazioni infondate.
Un marmista accorto può ridurre al minimo i rischi seguendo alcune buone pratiche:
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Contratti chiari: definire per iscritto qualità, tolleranze cromatiche e tecniche del materiale.
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Documentazione: consegnare schede tecniche, certificazioni e fotografie del materiale prima della spedizione.
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Consegna sicura: annotare su bolle e DDT eventuali particolarità del materiale.
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Contestazioni formali: se il cliente segnala vizi, chiedere una comunicazione scritta e verificabile (non basta una chiamata informale).
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Assistenza legale preventiva: rivolgersi a un avvocato per predisporre modelli contrattuali e lettere di risposta standard.
Perché è importante la tutela legale del marmista.
Molti marmisti rischiano di cedere a contestazioni esagerate, sostituendo materiali o riducendo il prezzo senza un vero obbligo legale. Con il giusto supporto legale è possibile:
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respingere richieste tardive o infondate;
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dimostrare che il difetto non è un vizio ma una caratteristica naturale del marmo;
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difendersi in giudizio evitando danni economici e reputazionali;
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gestire le trattative con maggiore forza contrattuale.
Conclusione: difendere i propri diritti conviene.
La fornitura di marmo e granulati espone i marmisti a possibili contestazioni, spesso pretestuose. Conoscere i confini della propria responsabilità e agire con tempestività significa proteggere il proprio lavoro e i propri margini di guadagno.
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