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	<title>decreto legge 36/2025 cittadinanza Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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	<title>decreto legge 36/2025 cittadinanza Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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		<title>Decreto Tajani e cittadinanza iure sanguinis: l’articolo 3-bis rinviato alla Corte di giustizia UE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:53:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Riforma della cittadinanza iure sanguinis: la Corte Costituzionale decide a marzo 2026 La compatibilità europea dell’articolo 3-bis della legge sulla cittadinanza sarà esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo. Con l’ordinanza n. 147/2026, ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/decreto-tajani-rinvio-lussemburgo-articolo-3-bis/">Decreto Tajani e cittadinanza iure sanguinis: l’articolo 3-bis rinviato alla Corte di giustizia UE</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="pl-4515"  class="panel-layout" ><div id="pg-4515-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-4515-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-4515-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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<h3>Riforma della cittadinanza iure sanguinis: <span style="color: #109ea3;">la Corte Costituzionale decide a marzo 2026</span></h3>
<p>La compatibilità europea dell’articolo 3-bis della legge sulla cittadinanza sarà esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo. Con l’ordinanza n. 147/2026, l<strong>a Corte costituzionale italiana ha chiesto se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE consentano di escludere dall’acquisto iure sanguinis persone nate all’estero, anche prima della riforma, che possiedono un’altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni.</strong></p>
<p>Il rinvio è un passaggio importante, ma non annulla né sospende in via generale il cosiddetto decreto Tajani, cioè il decreto-legge n. 36/2025 convertito nella legge n. 74/2025. In attesa della risposta europea, l’articolo 3-bis resta in vigore e ogni domanda deve essere valutata secondo il testo vigente e le sue regole transitorie.</p>
<p>Gli effetti della riforma sono già stati trattati in precedenti articoli tra cui:</p>
<ul>
<li><strong><a class="secondary-color" href="https://www.studiovallinivaccari.it/ingresso-fuori-quota-discendenti-italiani/">Ingresso fuori quota discendenti italiani</a></strong></li>
<li><strong><a class="secondary-color" href="https://www.studiovallinivaccari.it/sentenza-corte-costituzionale-2025-cittadinanza-iure-sanguinis/">Sentenza Corte Costituzionale 2025 e cittadinanza italiana iure sanguinis</a></strong></li>
<li><strong><a class="secondary-color" href="https://www.studiovallinivaccari.it/legge-2025-cittadinanza-italiana/">La nuova legge del 2025 sulla cittadinanza italiana per discendenza</a></strong></li>
</ul>
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<h3><span style="color: #109ea3;">Che cosa ha rinviato</span> la Corte costituzionale a Lussemburgo</h3>
<p>La Corte costituzionale ha riunito giudizi promossi dai Tribunali di Mantova e Campobasso e, il 23 luglio 2026, ha depositato l’ordinanza n. 147. Il rinvio è stato disposto ai sensi dell’articolo 267 TFUE, lo strumento che consente al giudice nazionale di chiedere alla Corte di giustizia l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.</p>
<p>Il quesito riguarda la parte dell’articolo 3-bis che configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della riforma, possiede un’altra cittadinanza e non rientra nelle condizioni di salvezza previste dalla norma.</p>
<p>L’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea e l’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che <strong>è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro</strong>. La cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale e attribuisce diritti, tra cui circolazione e soggiorno nel territorio dell’Unione.</p>
<p>La materia della cittadinanza nazionale appartiene agli Stati, ma le loro decisioni devono rispettare il diritto UE quando incidono sullo status e sui diritti di cittadino europeo. Il punto controverso è se l’articolo 3-bis sia soltanto una regola sull’acquisto originario mai accertato oppure produca, nella sostanza, una perdita generalizzata che richiede un controllo individuale di proporzionalità.</p>
<h3>Perché la questione europea è <span style="color: #109ea3;">controversa</span></h3>
<p>Nella <strong>sentenza n. 63/2026</strong> la Corte costituzionale ha qualificato l’articolo 3-bis come preclusione originaria e non come revoca. Secondo questa ricostruzione, la norma incide ex tunc su uno status non ancora ufficialmente accertato e non sottrae diritti europei concretamente esercitati da persone già riconosciute come cittadine.</p>
<p>Su questa base, la sentenza n. 63 aveva dichiarato non fondata la censura relativa agli articoli 9 TUE e 20 TFUE e aveva ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale. La Consulta continua a dichiarare, nell’ordinanza n. 147, di considerare quella lettura coerente con la giurisprudenza europea.</p>
<p>I giudici rimettenti e le parti hanno invece evidenziato che l’articolo 3-bis si applica anche a persone nate prima della riforma e usa la formula secondo cui esse sono considerate non avere mai acquistato la cittadinanza. <strong>Se la cittadinanza derivava dalla legge fin dalla nascita, la nuova disciplina potrebbe produrre effetti analoghi a una privazione automatica anche della cittadinanza europea</strong>.</p>
<p>In questa prospettiva diventano rilevanti il principio di proporzionalità, la possibilità di un esame individuale e l’esistenza di strumenti per conservare o recuperare lo status. Sarà la Corte di giustizia a chiarire la portata degli articoli 9 TUE e 20 TFUE rispetto a questa particolare costruzione normativa.</p>
<h3>Perché la Consulta ha rinviato <span style="color: #109ea3;">dopo la sentenza n. 63/2026</span></h3>
<p>L’ordinanza n. 147 non revoca la sentenza n. 63 e non dichiara che l’articolo 3-bis è contrario al diritto europeo. La Corte costituzionale afferma di ritenere ancora corretta la propria interpretazione, ma <strong>dispone il rinvio per leale cooperazione e perché l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione spetta alla Corte di giustizia</strong>.</p>
<p>Il passaggio a Lussemburgo serve quindi a risolvere un dubbio interpretativo europeo prima che la Consulta concluda i giudizi costituzionali sospesi. La decisione finale sulla questione di costituzionalità arriverà dopo la risposta della Corte di giustizia.</p>
<p>La sentenza n. 63 aveva lasciato impregiudicata la differenza tra chi aveva ricevuto un appuntamento entro il 27 marzo 2025 e chi aveva avviato la procedura senza ricevere in tempo la comunicazione. L’ordinanza n. 147 precisa che questo specifico problema non era stato sollevato in modo rilevante nei giudizi di Campobasso e non è compreso nel quesito inviato a Lussemburgo.</p>
<p>Il rinvio europeo non risolve quindi automaticamente i casi di prenotazioni, liste d’attesa o richieste rimaste senza appuntamento. Tali situazioni richiedono una valutazione autonoma delle prove e dei rimedi disponibili.</p>
<h3><span style="color: #109ea3;">Che cosa può decidere</span> la Corte di giustizia</h3>
<p>La Corte di giustizia non annulla direttamente una legge italiana e non decide la singola domanda di cittadinanza. Fornisce l’interpretazione delle norme europee richiesta dalla Corte costituzionale. Tale interpretazione vincolerà il giudice nazionale nella prosecuzione del procedimento.</p>
<p><strong>Se la Corte UE riterrà che gli articoli 9 TUE e 20 TFUE ostano a una disciplina come l’articolo 3-bis, la Consulta dovrà trarne le conseguenze nel giudizio di costituzionalità</strong>. Se invece la riterrà compatibile, il motivo europeo esaminato risulterà superato. Non è prudente anticipare né l’esito né i suoi effetti temporali.</p>
<p>Il procedimento pregiudiziale comprende registrazione della causa, osservazioni scritte, eventuale udienza, conclusioni dell’avvocato generale quando previste e sentenza. Alla data di aggiornamento di questa bozza non è opportuno indicare un termine certo o un numero di causa non ancora verificato nei registri ufficiali della Corte.</p>
<p>Dopo la pronuncia europea, i giudizi costituzionali sospesi dovranno essere riassunti secondo le modalità stabilite dalla Corte costituzionale. Anche questo passaggio richiederà tempo.</p>
<h3><span style="color: #109ea3;">Che cosa succede</span> alle domande e ai ricorsi nel frattempo</h3>
<p>Il rinvio <strong>non sospende automaticamente</strong> la legge, le procedure consolari, quelle comunali o tutti i giudizi italiani. Restano applicabili le eccezioni dell’articolo 3-bis relative alle domande e ai ricorsi tempestivi, all’ascendente di primo o secondo grado esclusivamente italiano e alla residenza biennale in Italia del genitore o adottante nei termini previsti.</p>
<p>Soltanto i giudizi costituzionali indicati nell’ordinanza n. 147 sono stati formalmente sospesi. Negli altri procedimenti il giudice valuterà se decidere secondo la normativa vigente, attendere l’esito europeo o proporre a sua volta questioni rilevanti. Non vi è una sospensione generale automatica.</p>
<p>Chi non rientra nelle eccezioni non dovrebbe presentare una domanda o un ricorso confidando esclusivamente in un futuro annullamento. Occorre verificare interesse ad agire, disciplina transitoria, completezza della linea di discendenza e conseguenze concrete dell’articolo 3-bis.</p>
<p>È importante <strong>conservare atti di stato civile, certificati di naturalizzazione, prove delle cittadinanze degli ascendenti, domande, ricevute, e-mail, prenotazioni e comunicazioni consolari</strong>. Questi documenti servono sia per applicare le eccezioni sia per dimostrare la posizione individuale se il quadro normativo cambierà.</p>
<h3>L'opinione dello <span style="color: #109ea3;">Studio Legale</span></h3>
<p>Il rinvio a Lussemburgo è giuridicamente significativo perché <strong>affida alla Corte di giustizia la parola definitiva sulla portata delle norme europee richiamate</strong>.</p>
</div>
<div class="elementor-element elementor-element-646c6b3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="646c6b3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">Non è però una sospensione generale del decreto Tajani e non rende oggi automaticamente ammissibili domande escluse dall’articolo 3-bis. A nostro avviso, conviene separare i casi già tutelati dalle eccezioni da quelli che dipendono dal futuro esito europeo e agire soltanto quando esistono un interesse concreto, documenti completi e una strategia processuale individuale.</p>
<h3><span style="color: #109ea3;">F.A.Q.</span></h3>
<p><strong>Il decreto Tajani è stato sospeso?</strong></p>
<p>No. L’articolo 3-bis resta in vigore. Sono sospesi i giudizi costituzionali riuniti nell’ordinanza n. 147/2026, non tutte le pratiche.</p>
<p><strong>La Corte di giustizia deciderà chi è cittadino italiano?</strong></p>
<p>No. Interpreterà gli articoli 9 TUE e 20 TFUE; la Corte costituzionale e i giudici italiani applicheranno poi tale interpretazione.</p>
<p><strong>La sentenza n. 63/2026 è stata annullata?</strong></p>
<p>No. La Consulta continua a ritenerla coerente con il diritto UE, ma ha chiesto un chiarimento per leale cooperazione.</p>
<p><strong>Il rinvio riguarda anche chi non ha ricevuto l’appuntamento?</strong></p>
<p>Non direttamente. L’ordinanza precisa che la specifica differenza tra richiesta e appuntamento comunicato non è compresa nel quesito europeo.</p>
<p><strong>Conviene presentare subito ricorso?</strong></p>
<p>Dipende dal caso. Il rinvio, da solo, non giustifica ricorsi seriali; occorre verificare interesse, eccezioni, termini e documentazione.</p>
<h3>Contatta lo <span style="color: #109ea3;">Studio Legale Vallini Vaccari</span></h3>
<p>Chi è escluso dall’articolo 3-bis dovrebbe far verificare se ricorre un’eccezione o se esiste una questione individuale rilevante per il giudizio europeo. Lo Studio segue l’evoluzione davanti alla Corte di giustizia e valuta domande e ricorsi sulla base degli atti concreti, senza promettere esiti o tempi.</p>
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<p style="text-align: center;"><a href="https://wa.me/+393517556127"><strong>via <span style="color: #38ada9;"><em>whatsapp</em></span></strong></a></p>
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<h3><strong>Potrebbe <span style="color: #109ea3;">interessarti</span></strong></h3>

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