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	<title>colpo di frusta Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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	<description>Assistenza e consulenza legale</description>
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		<title>La giurisprudenza di merito dopo Cass. 18773/16 sull&#8217;accertamento strumentale nei danni micropermanenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 11:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Breve rassegna giurisprudenziale Dopo i dibattiti sorti sull’interpretazione dell’art. 139 cod. ass. priv., così come modificato dall’art. 32, comma 3ter e 3quater della Legge 27/2012, recentemente risolti dall’intervento della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 18773 ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/accertamento-strumentale-micropermanenti/">La giurisprudenza di merito dopo Cass. 18773/16 sull&#8217;accertamento strumentale nei danni micropermanenti</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Breve rassegna giurisprudenziale</strong></p>
<p>Dopo i dibattiti sorti sull’interpretazione dell’art. 139 cod. ass. priv., così come modificato dall’art. 32, comma 3ter e 3quater della Legge 27/2012, recentemente risolti dall’intervento della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 18773 del 26.09.2016; si veda al riguardo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/sinistri-stradali-anche-la-cassazione-ritiene-sufficiente-l-accertamento-visivo-del-medico-legale-per-risarcire-il-danno-micropermanente/news/10/2017/3/6">il precedente articolo del 06.03.17</a>), anche la giurisprudenza di merito si è condivisibilmente allineata all’orientamento confermato dagli ermellini.</p>
<p>Primo a pronunciarsi in proposito è stato il <strong>Tribunale di Verona</strong>, che nelle sentenze n.  2532/2016 e 2531/2016 (dott. P. P. Lanni), entrambe del 06.10.2016, espressamente statuisce che:</p>
<p>“<em>non appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, invocato dall’appellante (e traente origine da Corte Cost. n. 235/14), secondo cui il comma 3 ter del citato art. 32 (modificativo dell’art. 139 cod ass.) riguarda il danno biologico permanente e richiede, ai fini del suo accertamento, una verifica strumentale, mentre il comma 3 quater dello stesso articolo riguarda il danno da invalidità temporanea e consente, a tini del suo accertamento, anche una verifica visiva, oltre che quella strumentale;</em></p>
<p><em>ed infatti, come chiarito di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, il citato comma 3quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3ter, sono da leggere in correlazione alla necessità “&#8230;predicata dagli arti 138 e 139 cod. ass. che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi” (V. Cass. n. 18773/16);</em></p>
<p><em>in altri termini, lo scopo perseguito dalla riforma che ha introdotto le due norme è quello di confermare la necessità che la “valutazione medico-legale, costituente il presupposto per il riconoscimento del danno biologico, risponda ad una evidenza scientifica secondo criteri obiettivi, al fine di evitare truffe o risarcimenti ingiustificati;</em></p>
<p><em>ma, ai fini dell’affermazione dell’oggettività dell’evidenza scientifica, è sufficiente che essa risulti da un’analisi strumentale, o un accertamento clinico o una visita diretta del danneggiato da parte del medico;</em></p>
<p><em>in questa prospettiva appare evidente che il richiamo ai criteri visivo, clinico e strumentale non può essere inteso come gerarchico o unitario;</em></p>
<p><em>esso, infatti, è esclusivamente volto ad indicare i metodi che, da soli o congiuntamente, sono idonei a condurre ad un’obiettività dell’accertamento stesso secondo le leges artis;</em></p>
<p><em>l&#8217;”accertamento clinico strumentale obiettivo” di cui al comma 3 ter non può, dunque, essere diverso dal “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” di cui al comma 3 quater;</em></p>
<p><em>nel caso di specie la CTU disposta in primo grado si è attenuta a tale criterio scientifico, avendo “visivamente” accertato, attraverso la visita diretta della danneggiata, l’esistenza di una lesione (a pag. 3 della relazione medico legale si dà atto che: “rachide cervicale, la rotazione verso dx è ridotta di alcuni gradi, la flessoestensione è limitata, tutti i movimenti appaiono possibili ma cautelati a fine corsa”);</em></p>
<p><em>non è censurabile quindi la decisione del Giudice di Pace di porre a fondamento delle sue statuizioni la suddetta CTU, con il riconoscimento del danno biologico permanente e temporaneo nei termini indicati dalla relazione peritale</em>”.</p>
<p>In seguito, è intervenuto il <strong>Tribunale di Pisa</strong> (dott. M. Viani), con Sentenza n. 158/2017 del 20.02.2017, ove si legge che:</p>
<p>“<em>non osta al riconoscimento del danno biologico il nuovo testo dell’art. 139 cod. ass..</em></p>
<p><em>Anche a voler ritenere, con la giurisprudenza costituzionale seguita dalla recente giurisprudenza di legittimità, che tale modifica legislativa si applichi ai giudizi in corso benché l’evento lesivo sia anteriore, si è recentemente precisato: “Invero, il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)” (Cass., 26.9.2016 n. 18773, che ha ritenuto risarcibile il danno in presenza di contusioni diagnosticate al momento del fatto).</em></p>
<p><em>Nel caso di specie, si evince dalla relazione peritale che furono riscontrati sulla B. trauma distrattivo del rachide e distorsivo della caviglia, con ipomobilità del rachide, limitazione funzionale della spalla destra alla intra-extrarotazione, cassetto dubbio alla caviglia, e pertanto le lesioni furono suscettibili di accertamento obiettivo</em>”.</p>
<p>Da ultimo si è infine recentemente pronunciato anche il <strong>Tribunale di Rimini</strong> che nella sentenza n. 341/2017 del 23.03.2017 ha operato un espresso richiamo alla statuizione della Suprema Corte, di nuovo confermando la sufficienza dell’accertamento medico-legale ai fini della liquidazione del danno biologico micropermanente.</p>
<p>Invero, afferma il giudice romagnolo, la <em>ratio</em> che ispira l&#8217;articolo 139 cod. ass., come modificato nel 2012, è quella di evitare che l&#8217;esistenza del danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato solo su &#8220;<em>supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi</em>&#8220;, garantendo che il suo riconoscimento si fondi su criteri di assoluta e rigorosa scientificità.</p>
<p>Ciò, però, non significa che se i postumi non siano accertati strumentalmente (Tac/radiografie) essi non possono essere risarciti, ma che, piuttosto, il loro risarcimento è possibile &#8220;<em>a condizione che l&#8217;esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale</em>&#8220;.</p>
<p>Insomma, la giurisprudenza di merito sembra aver correttamente recepito l’intervento chiarificatore della Cassazione.</p>
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