
Scarti di marmo e gestione rifiuti lapidei: obblighi e rischi sanzionatori
- 6 Ottobre 2025
- nicolò vallini vaccari
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INDICE DEI CONTENUTI
ToggleIntroduzione
La lavorazione del marmo genera inevitabilmente scarti, fanghi e residui lapidei che, se non correttamente gestiti, possono esporre le imprese a sanzioni amministrative e penali molto pesanti.
Molti marmisti considerano questi materiali “sottoprodotti naturali”, ma la normativa italiana ed europea è molto chiara: gli scarti di marmo sono rifiuti speciali e devono essere gestiti nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
Ignorare o sottovalutare gli obblighi in materia ambientale può comportare multe da migliaia di euro, sequestri di mezzi o impianti, e perfino responsabilità penali per il titolare dell’impresa.
In questo articolo vedremo in modo pratico e comprensibile:
- come classificare correttamente gli scarti lapidei;
- quali sono gli obblighi legali per le imprese marmiste;
- cosa prevede la legge per trasporto, deposito e recupero;
- le sanzioni previste in caso di violazione;
- e come tutelarsi con una gestione documentale corretta.
Cosa si intende per “rifiuti lapidei”
Nel settore del marmo, si considerano rifiuti lapidei:
- blocchi e scaglie di marmo non più utilizzabili;
- fanghi derivanti dal taglio o dalla lucidatura;
- polveri e residui di lavorazione;
- sfridi provenienti da segagione, fresatura o levigatura.
Rifiuto o sottoprodotto?
La distinzione tra rifiuto e sottoprodotto è cruciale. Infatti, un residuo di produzione che non è considerato rifiuto, ma una materia prima secondaria che può pertanto essere riutilizzata.
Secondo l’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, un materiale può essere considerato sottoprodotto e non rifiuto solo se:
- deriva da un processo produttivo di cui costituisce parte integrante;
- può essere riutilizzato senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
- ha un valore economico effettivo e un utilizzo certo;
- soddisfa tutti i requisiti ambientali e di sicurezza.
Nel settore lapideo, questa condizione è spesso difficile da dimostrare. I fanghi di lavorazione o le scaglie di marmo sono quasi sempre considerati rifiuti speciali non pericolosi, classificati con codice CER 010413.
La normativa di riferimento
Gli obblighi ambientali per le imprese marmiste derivano principalmente da:
- D.Lgs. 152/2006, Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti;
- Regolamento (UE) 1357/2014, sulla classificazione di pericolosità dei rifiuti;
- D.M. 3 giugno 2014, n. 120, sull’Albo Gestori Ambientali;
- D.Lgs. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa per reati ambientali.
Queste norme impongono una gestione rigorosa dei materiali di scarto e una tracciabilità completa dal momento della produzione fino allo smaltimento o recupero.
Obblighi principali per le imprese marmiste
Classificazione dei rifiuti
Ogni tipologia di scarto deve essere classificata con un codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), in base all’origine e alla composizione.
Per il marmo e le pietre naturali, i codici più comuni sono:
- 010413 – rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra;
- 010410 – polveri e fanghi di marmo non contenenti sostanze pericolose;
- 010409 – scarti di sabbie o fanghi contenenti sostanze pericolose (rari ma possibili).
💡 È importante tenere un registro aggiornato con la quantità, l’origine e la destinazione di ogni tipo di rifiuto.
Deposito temporaneo in azienda
Le imprese possono conservare i rifiuti nel luogo di produzione solo come deposito temporaneo, in attesa di smaltimento o recupero.
Le condizioni principali sono:
- il deposito deve avvenire in aree impermeabilizzate e delimitate;
- i materiali vanno separati per tipologia;
- i contenitori devono riportare etichette leggibili con codice CER e data di inizio deposito;
- i rifiuti devono essere avviati a smaltimento almeno ogni 3 mesi, o comunque non superare i 30 metri cubi totali (10 di pericolosi).
Un deposito gestito in modo scorretto può essere considerato discarica abusiva, con conseguenze penali.
Trasporto dei rifiuti
Il trasporto dei rifiuti lapidei può avvenire:
- in conto proprio, se l’impresa è iscritta all’Albo Gestori Ambientali (categoria 2-bis);
- tramite trasportatore autorizzato, iscritto all’Albo (categoria 4 o 5).
Durante il trasporto è obbligatorio compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), che accompagna sempre il carico fino al luogo di destinazione.
Senza FIR, il trasporto è considerato illecito e comporta sanzioni severe.
Smaltimento o recupero
Gli scarti di marmo devono essere conferiti a impianti di recupero o smaltimento autorizzati.
In molti casi, i rifiuti lapidei possono essere recuperati come aggregati per edilizia, ma solo se:
- l’impianto è autorizzato al trattamento del codice CER corrispondente;
- vengono rispettati i limiti chimici previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- viene emesso un certificato di avvenuto recupero.
Il conferimento a siti non autorizzati (anche se di proprietà del produttore) è considerato abbandono o gestione illecita di rifiuti.
Tenuta dei registri e documentazione
Le imprese devono:
- tenere un Registro di carico e scarico dei rifiuti aggiornato (art. 190 D.Lgs. 152/2006);
- conservare i formulari FIR per almeno 5 anni;
- trasmettere annualmente il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) alla Camera di Commercio.
Dal 2024 è in corso la transizione verso il nuovo Registro Elettronico Nazionale (RENTRI), che digitalizzerà la tracciabilità dei rifiuti.
Rischi e sanzioni per la gestione irregolare dei rifiuti di marmo
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
- Art. 192 D.Lgs. 152/2006
- Sanzione: arresto fino a 2 anni o ammenda fino a 26.000 euro.
È la violazione più frequente, spesso legata al deposito non conforme di scarti in aree aziendali non autorizzate.
Trasporto non autorizzato
- Art. 256, comma 1, lett. a)
- Sanzione: arresto fino a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Vale anche per il trasporto occasionale senza iscrizione all’Albo Gestori o senza formulario FIR.
Smaltimento abusivo o discarica non autorizzata
- Art. 256, comma 3
- Sanzione: arresto fino a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro, raddoppiata se i rifiuti sono pericolosi.
Nei casi gravi, è previsto anche il sequestro preventivo del cantiere o dell’impianto.
Omessa tenuta dei registri o falsificazione
- Art. 258 D.Lgs. 152/2006
- Sanzione amministrativa: da 2.600 a 15.500 euro per la mancata tenuta o l’irregolare compilazione del registro o del FIR.
- Se vi è falsificazione o uso di documenti falsi → reato penale.
Responsabilità amministrativa dell’impresa
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i reati ambientali (come gestione illecita di rifiuti o discarica abusiva) possono comportare:
- sanzioni pecuniarie fino a 1.5 milioni di euro;
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto o la gestione illecita.
Come evitare rischi e sanzioni
- Classifica correttamente gli scarti con il giusto codice CER.
- Iscriviti all’Albo Gestori Ambientali, anche solo per il trasporto in conto proprio.
- Conserva sempre FIR e registri, anche in formato digitale.
- Conferisci solo a impianti autorizzati e richiedi copia delle autorizzazioni.
- Forma il personale sulla gestione dei rifiuti e aggiorna il DVR.
- Verifica periodicamente le procedure con il supporto di un consulente legale o ambientale.
Casi frequenti nel settore del marmo
- Deposito fanghi in area scoperta: considerato abbandono di rifiuti anche se in azienda propria.
- Vendita di scarti a terzi senza tracciabilità: configurabile come gestione illecita.
- Conferimento a impianti non iscritti all’Albo: responsabilità solidale dell’impresa produttrice.
- Trasporto da parte di terzi senza FIR: sanzione per entrambi i soggetti coinvolti.
Conclusione
La gestione degli scarti di marmo non è solo una questione ambientale, ma una tutela giuridica per l’impresa.
Una documentazione completa e una gestione conforme alle norme evitano sanzioni, sequestri e danni reputazionali.
Oggi più che mai, il rispetto della normativa ambientale è anche un vantaggio competitivo: dimostra serietà e affidabilità nei confronti di clienti e committenti pubblici.
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F.A.Q.
- Gli scarti di marmo sono rifiuti o sottoprodotti?
Nella maggior parte dei casi, sono rifiuti speciali non pericolosi. Solo se riutilizzati direttamente e senza trattamenti possono essere considerati sottoprodotti. - Quanto tempo posso tenere i rifiuti in deposito?
Massimo 3 mesi o fino a 30 metri cubi totali. Superare questi limiti può configurare discarica abusiva. - Posso trasportare i miei fanghi di marmo senza iscrizione all’Albo?
No, è necessario essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali (categoria 2-bis) anche per il trasporto in conto proprio. - Quali documenti devo conservare?
Registro di carico e scarico, formulari FIR e copia delle autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero. - Quali sono le sanzioni per gestione illecita dei rifiuti di marmo?
Multe fino a 26.000 euro, arresto fino a 2 anni e, nei casi gravi, sequestro dell’impianto o responsabilità penale dell’impresa.
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