Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada | Guida 2025

Introduzione

Subire un incidente stradale è sempre un evento traumatico, ma lo diventa ancor di più quando si scopre che il responsabile non è assicurato o non è stato identificato. In questi casi, la legge italiana tutela le vittime attraverso un meccanismo speciale: il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Gestito da CONSAP S.p.A. per conto dello Stato, il Fondo assicura che chi subisce un danno ingiusto in un sinistro stradale possa comunque ottenere un risarcimento, anche se il responsabile non può essere perseguito civilmente o non dispone di copertura assicurativa.

In questa guida dello Studio Legale Vallini Vaccari, analizziamo come funziona il Fondo, quando interviene, come presentare la domanda e quali sono i tempi e le difficoltà più comuni.

Cos’è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un istituto previsto dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
È finanziato da tutte le compagnie assicurative che operano nel ramo RCA, tramite un contributo obbligatorio sui premi. La gestione è affidata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Fondo interviene in sostituzione della compagnia assicurativa mancante o non operativa, garantendo alla vittima un risarcimento, totale o parziale, a seconda del caso.

Quando interviene il Fondo: i casi previsti dalla legge

La normativa individua con precisione le ipotesi in cui è possibile richiedere l’intervento del Fondo.
Ecco le principali:

Sinistri causati da veicoli non assicurati

È il caso più frequente: un’auto o una moto circolava senza copertura RCA.
Il Fondo risarcisce i danni alle persone e alle cose, con un limite di scoperto del 10% per i danni materiali (con un minimo di 500 euro).

⚖️ Esempio: se subisci un incidente da parte di un’auto non assicurata, potrai ottenere il risarcimento integrale delle lesioni personali e, in parte, dei danni materiali (es. auto danneggiata)

Sinistri causati da veicoli non identificati (pirata della strada)

Quando il veicolo responsabile fugge e non viene identificato, il Fondo interviene solo per i danni alle persone (non ai beni materiali), salvo che vi siano gravi lesioni o decesso.
In caso di lesioni gravi o morte, può essere riconosciuto anche un risarcimento parziale per i beni danneggiati.

Sinistri causati da veicoli assicurati presso compagnie in liquidazione coatta amministrativa

Se l’assicurazione del responsabile è fallita o sottoposta a liquidazione coatta, il Fondo subentra nei limiti previsti dalla legge per garantire il risarcimento alla vittima.

Sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario

Riguarda i casi di furto del veicolo: se l’auto rubata provoca un incidente, la vittima può rivolgersi al Fondo, purché il proprietario non abbia colpa nella custodia del mezzo.

Come presentare la domanda di risarcimento

Per ottenere il risarcimento dal Fondo, è necessario presentare una richiesta formale di risarcimento alla compagnia “designata” da CONSAP per la provincia in cui è avvenuto l’incidente.

Individuare la compagnia designata

Ogni anno CONSAP assegna a ciascuna provincia una o più compagnie assicurative incaricate di gestire i sinistri del Fondo.
L’elenco aggiornato è pubblicato sul sito www.consap.it.

📍 Esempio: per la provincia di Verona, la compagnia designata potrebbe essere Generali, UnipolSai o Allianz, a seconda dell’anno di riferimento.

Documenti da allegare

La richiesta deve essere dettagliata e corredata da:

  • copia del verbale delle autorità intervenute (Polizia, Carabinieri ecc.);
  • certificazioni mediche e documentazione sanitaria;
  • preventivi o fatture per i danni materiali;
  • eventuali testimonianze;
  • copia della denuncia sporta in caso di veicolo non identificato;
  • copia del documento e codice fiscale del richiedente;
  • eventuale procura all’avvocato.

Tempi e procedura

La compagnia designata deve formulare un’offerta di risarcimento entro 60 o 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa (a seconda che vi siano solo danni materiali o anche lesioni personali).
Il pagamento viene poi effettuato dal Fondo tramite la compagnia.

⚠️ Importante: se la compagnia non risponde o nega il risarcimento, è possibile agire in giudizio nei confronti del Fondo, citando sia la compagnia designata sia CONSAP.

Limiti e esclusioni del Fondo

Non tutti i sinistri rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
Restano esclusi:

  • i danni causati da veicoli esteri assicurati con Carta Verde (si procede tramite l’Ufficio Centrale Italiano);
  • i danni subiti dal conducente del veicolo non assicurato;
  • i sinistri avvenuti in aree private non aperte al pubblico transito.

Inoltre, il Fondo non copre i danni materiali se il veicolo responsabile non è stato identificato, salvo il caso di lesioni gravi o morte.

Come agisce l’avvocato in una pratica di Fondo Vittime Strada

Rivolgersi a un avvocato esperto in risarcimento danni e diritto assicurativo è essenziale per:

  • verificare la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo;
  • predisporre la domanda in modo completo, evitando cause di rigetto;
  • interloquire con la compagnia designata, accelerando i tempi;
  • promuovere il giudizio civile in caso di mancata offerta o diniego ingiustificato;
  • garantire che il risarcimento copra tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale, da perdita parentale).

Tempi medi di risarcimento

I tempi variano in base alla complessità del sinistro e alla collaborazione della compagnia.
In media:

  • 6–12 mesi per i casi con danni lievi e documentazione completa;
  • 12–24 mesi se è necessario un giudizio.

Le pratiche relative a veicoli non identificati tendono a richiedere tempi più lunghi, soprattutto per accertare l’effettiva dinamica del sinistro.

Tabella riepilogativa dei casi di intervento del Fondo

Caso di intervento Danni risarcibili Note principali
Veicolo non assicurato Persone + cose (con franchigia 10%, min. €500) Necessaria prova del mancato pagamento RCA
Veicolo non identificato Solo persone (cose solo in caso di lesioni gravi o morte) Fortemente consigliata (se non nei fatti obbligatoria) la denuncia alle autorità
Compagnia in liquidazione Persone + cose Fondo subentra nei limiti della garanzia RCA
Veicolo rubato Persone + cose Ammesso solo se il proprietario è estraneo al fatto

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