Export di marmo: clausole contrattuali essenziali per evitare rischi legali

Introduzione

L’Italia è leader mondiale nell'export di marmo e pietre naturali. Ogni anno, migliaia di imprese marmiste inviano lastre, blocchi e prodotti finiti in tutto il mondo, soprattutto verso Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina e Paesi europei.

Tuttavia, le opportunità dell’export si accompagnano a rischi legali e commerciali: contestazioni sulla qualità del materiale, ritardi nei pagamenti, problemi doganali, responsabilità per danni durante il trasporto, o addirittura cause all’estero.

Molte imprese del settore lapideo, soprattutto le piccole e medie, stipulano contratti di vendita senza un’adeguata consulenza legale, magari utilizzando modelli standard o semplici ordini via email.
Questo è un errore che può costare caro.

Servono clausole contrattuali chiare e sicure, per tutelarsi legalmente.

Un contratto di export ben redatto è infatti uno strumento di tutela: serve a evitare incomprensioni, stabilire la legge applicabile, fissare con chiarezza le responsabilità e proteggere il diritto al pagamento.

Perché serve un contratto di export specifico per il marmo

Ogni esportazione di marmo è diversa: cambia il tipo di materiale (grezzo, semilavorato, finito), le modalità di trasporto, i tempi di consegna e i rischi connessi.
Un contratto di vendita “generico” non tiene conto delle peculiarità del settore lapideo, come:

  • la variabilità naturale del materiale;
  • il rischio di danneggiamento durante la spedizione;
  • le tolleranze cromatiche e strutturali;
  • le dogane e gli incoterms;
  • i pagamenti internazionali e le valute estere.

Un buon contratto deve quindi proteggere l’impresa marmista sia dal punto di vista commerciale (prezzo, pagamento, consegna), sia dal punto di vista legale (giurisdizione, garanzie, limitazioni di responsabilità).

Le clausole contrattuali essenziali nell’export di marmo

  1. Identificazione precisa delle parti e del materiale

Sembra banale, ma è fondamentale indicare con precisione:

  • i dati completi del venditore e dell’acquirente (incluso il Paese e la sede legale);
  • la descrizione del marmo: tipo, origine, dimensioni, finitura, qualità, tolleranze ammesse;
  • eventuali codici interni o riferimenti tecnici ai campioni approvati.

La clausola deve specificare che eventuali differenze cromatiche o venature naturali non costituiscono difetto, se conformi ai campioni o alle tolleranze concordate.
Questa precisazione è cruciale per evitare contestazioni sulla qualità del materiale.

  1. Prezzo, valuta e modalità di pagamento

Nelle operazioni internazionali, è opportuno stabilire:

  • la valuta di pagamento (euro, dollaro, sterlina, ecc.);
  • la modalità di pagamento (bonifico anticipato, lettera di credito, pagamento a saldo su consegna);
  • eventuali acconti e termini di scadenza;
  • interessi moratori in caso di ritardo.

💡 Consiglio pratico: per ridurre il rischio di insolvenza, è preferibile utilizzare una lettera di credito (L/C) confermata o una garanzia bancaria a prima richiesta.

  1. Clausola di consegna e Incoterms

Gli Incoterms (International Commercial Terms) definiscono chi sopporta costi, rischi e responsabilità nel trasporto internazionale.
Per il marmo, le più usate sono:

  • EXW (Ex Works): il compratore si occupa di tutto, ma è rischiosa per il venditore;
  • FOB (Free On Board): il rischio passa all’acquirente una volta caricato il marmo sulla nave;
  • CIF (Cost, Insurance and Freight): il venditore copre anche assicurazione e trasporto fino al porto di destinazione.

La clausola Incoterms deve essere aggiornata all'ultima versione e indicata chiaramente nel contratto (es. “CIF Dubai Incoterms® 2020”).

  1. Imballaggio, spedizione e rischi di danneggiamento

Il marmo è un materiale fragile e pesante: anche una minima incuria nel trasporto può causare danni.
Per questo, il contratto deve prevedere:

  • imballaggi idonei (gabbie, casse, pellicole protettive, etichette di fragilità);
  • obbligo di assicurazione sul trasporto;
  • responsabilità del vettore o dello spedizioniere;
  • obbligo per l’acquirente di verificare immediatamente la merce all’arrivo e segnalare eventuali danni entro un termine breve (es. 5 giorni).

Una buona clausola di assicurazione specifica anche chi paga il premio e chi è il beneficiario della polizza in caso di danno.

  1. Clausola di forza maggiore

Eventi come scioperi, guerre, blocchi doganali o calamità naturali possono ritardare la consegna.
La clausola di forza maggiore tutela l’impresa da responsabilità per ritardi o inadempimenti causati da eventi fuori dal suo controllo.
È consigliabile fare riferimento alla definizione fornita dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) e stabilire che, in tali casi, le parti si informeranno tempestivamente e sospenderanno le obbligazioni per il tempo necessario.

  1. Legge applicabile e foro competente

Uno dei punti più critici nei contratti internazionali.
Senza una clausola chiara, in caso di controversia si rischia di dover difendersi davanti a un giudice straniero, con costi elevatissimi.

Due le opzioni più comuni:

  • Legge e foro italiani, se il venditore vuole mantenere il controllo;
  • Arbitrato internazionale (es. Camera Arbitrale di Milano o ICC di Parigi), che garantisce procedure più snelle e riconoscibili all’estero.

💡 Esempio:

“Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva alla Camera Arbitrale di Milano, secondo il suo Regolamento.”

  1. Clausola di garanzia per vizi o difetti

Nel commercio internazionale, la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) disciplina la vendita di beni mobili tra imprese di Paesi aderenti.
Prevede che l’acquirente debba denunciare i vizi entro un termine ragionevole, di norma non superiore a 8 giorni dalla scoperta.

Per il marmo, è consigliabile prevedere una clausola di garanzia specifica che:

  • limiti la responsabilità del venditore solo ai difetti evidenti;
  • escluda la garanzia per danni dovuti a cattiva posa o lavorazione successiva;
  • preveda la sostituzione o il rimborso parziale del materiale difettoso, ma non ulteriori danni.
  1. Clausola di riserva di proprietà

Serve a tutelare il venditore nel caso in cui il pagamento avvenga dopo la consegna.
La riserva di proprietà stabilisce che la merce resta di proprietà del venditore fino al pagamento integrale del prezzo.

Questa clausola deve essere compatibile con la legge del Paese di destinazione, perché non tutti gli ordinamenti la riconoscono automaticamente.
Meglio quindi verificarlo con un legale internazionale prima della firma.

  1. Clausola antiriciclaggio e conformità doganale

Nel settore lapideo, specialmente per esportazioni extra-UE, è importante inserire una clausola che garantisca la conformità a norme doganali e valutarie, oltre al rispetto delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo internazionale.
Ciò serve anche a evitare sequestri doganali o blocchi dei pagamenti bancari.

Errori più comuni nelle esportazioni di marmo

  1. Accordi verbali o ordini via email senza contratto firmato.
  2. Uso di Incoterms errati o obsoleti.
  3. Mancanza di clausola sulla legge applicabile.
  4. Assenza di assicurazione sul trasporto.
  5. Garanzie indefinite sulla qualità del marmo.
  6. Pagamenti senza garanzie o senza conferma bancaria.

Anche una sola di queste mancanze può trasformarsi in una perdita economica importante o in una causa all’estero difficile da gestire.

Come tutelarsi nelle operazioni di export

  • Predisporre un modello contrattuale standard personalizzato per la propria impresa, con clausole già adattate ai Paesi di destinazione più frequenti.
  • Verificare le leggi locali e la compatibilità delle clausole (ad esempio sulla riserva di proprietà o sulla garanzia).
  • Conservare tutta la documentazione di spedizione, doganale e bancaria.
  • Utilizzare intermediari e spedizionieri affidabili e iscritti agli elenchi doganali ufficiali.
  • Richiedere sempre un’assicurazione internazionale per il trasporto e, se possibile, una copertura per il rischio di credito.

Il ruolo dell’avvocato d’impresa nel settore lapideo

Un avvocato esperto in diritto commerciale internazionale può:

  • redigere contratti di export su misura per il marmo;
  • negoziare con controparti straniere;
  • assistere in caso di contestazioni o insoluti;
  • coordinare con consulenti doganali e spedizionieri;
  • predisporre modelli bilingue (italiano-inglese) validi nei principali Paesi importatori.

In un mercato globale sempre più competitivo, la prevenzione legale è il miglior investimento che un’impresa marmista possa fare.

Conclusione

L’export di marmo rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma anche una fonte di rischi legali se non gestita con attenzione.
Un contratto ben redatto, chiaro e personalizzato è lo strumento più efficace per proteggere la tua impresa, garantire pagamenti sicuri e limitare la responsabilità in caso di problemi.

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F.A.Q. 

  1. Quali clausole non devono mancare in un contratto di export di marmo?
    Descrizione dettagliata del materiale, Incoterms, modalità di pagamento, legge applicabile, garanzia per vizi e clausola di forza maggiore.
  2. È necessario tradurre il contratto in inglese?
    Sì, se la controparte è straniera. È consigliabile redigere il contratto in forma bilingue per evitare equivoci interpretativi.
  3. Qual è la legge che si applica alle vendite di marmo all’estero?
    Dipende da quanto previsto nel contratto. In assenza di scelta, si applica la legge del Paese del venditore o la Convenzione di Vienna del 1980.
  4. Cosa succede se la merce si danneggia durante il trasporto?
    Dipende dagli Incoterms scelti: ad esempio, con FOB il rischio passa al compratore al momento della spedizione; con CIF resta al venditore fino al porto di arrivo.
  5. Come può tutelarsi un’impresa marmista contro il mancato pagamento?
    Utilizzando lettere di credito, garanzie bancarie o clausole di riserva di proprietà fino al saldo del prezzo.