Contratti di appalto e subappalto nel marmo: rischi e obblighi

Introduzione

Il settore del marmo è uno dei pilastri dell’economia italiana: dalle cave alle imprese di lavorazione, fino ai cantieri di posa, migliaia di aziende operano quotidianamente con professionalità e impegno. Tuttavia, dietro ogni fornitura o installazione di marmo, si nascondono aspetti legali complessi legati ai contratti di appalto e subappalto.

Molte imprese marmiste si trovano, spesso inconsapevolmente, esposte a rischi importanti:

  • mancato pagamento del corrispettivo;
  • responsabilità per difetti o danni;
  • contestazioni per subappalti non autorizzati;
  • sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Conoscere le regole e adottare contratti ben strutturati è il primo passo per proteggere la propria impresa e lavorare in tranquillità.

Cosa si intende per appalto e subappalto nel settore del marmo

Il contratto di appalto

L’articolo 1655 del Codice Civile definisce l’appalto come il contratto con cui un soggetto (appaltatore) si obbliga verso un committente, con organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, a realizzare un’opera o un servizio per un committente in cambio di un corrispettivo.

Nel settore marmifero, rientrano tra i contratti di appalto:

  • la fornitura e posa di pavimentazioni in marmo;
  • il rivestimento di facciate o scale;
  • la realizzazione di arredi e opere personalizzate in pietra naturale.

Il contratto di subappalto

Il subappalto si verifica quando l’appaltatore affida a un terzo (subappaltatore) l’esecuzione di una parte dei lavori presso il committente. È una pratica comune nel settore del marmo, dove spesso vengono coinvolte imprese specializzate per il taglio, la lucidatura o la posa in opera.

Tuttavia, il subappalto è regolato da norme precise: non può essere eseguito senza autorizzazione scritta del committente, pena la nullità del contratto e la perdita del corrispettivo.

Normativa di riferimento

Le principali fonti normative sono:

  • Codice Civile (artt. 1655–1677) – disciplina generale dell’appalto;
  • D.Lgs. 81/2008 – sicurezza sul lavoro e obblighi in cantiere;
  • D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) – per lavori pubblici;
  • D.Lgs. 231/2001 – responsabilità amministrativa delle società per reati in materia di sicurezza.

Le imprese marmiste devono quindi rispettare non solo la parte civilistica, ma anche quella legata alla sicurezza e alla responsabilità penale.

Obblighi legali per le imprese marmiste

Forma e contenuto del contratto

Il contratto di appalto deve essere redatto in forma scritta e contenere con chiarezza:

  • l’oggetto dell’opera (tipo di marmo, lavorazione, modalità di posa);
  • tempi di esecuzione e consegna;
  • prezzo, modalità di pagamento e acconti;
  • penali per ritardi;
  • obblighi di sicurezza e assicurazioni;
  • clausole su subappalto e responsabilità.

La chiarezza contrattuale è essenziale per evitare dispute future.

Autorizzazione al subappalto

Il committente deve autorizzare per iscritto ogni subappalto. E' quindi fondamentale che, nella redazione del contratto di appalto, il testo contenga l'autorizzazione al subappalto.

Infatti, in mancanza di autorizzazione:

  • il contratto di subappalto è nullo;
  • l’appaltatore principale può perdere il diritto al pagamento;
  • possono sorgere responsabilità civili per danni causati dal subappaltatore.

Nell’ambito dei lavori pubblici, l’autorizzazione è obbligatoria e deve essere richiesta all’amministrazione committente prima dell’inizio dei lavori.

Responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori

L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che committente e appaltatore sono responsabili in solido per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori del subappaltatore.

In pratica, se il subappaltatore non paga i propri dipendenti o i contributi INPS/INAIL, anche l’appaltatore o il committente possono essere chiamati a risponderne.

💡E' quindi assolutamente necessario per l'impresa marmista tutelarsi e, per farlo, il consiglio principale è chiedere sempre al subappaltatore il DURC aggiornato e una autodichiarazione di regolarità contributiva.

Sicurezza sul lavoro nei cantieri

La sicurezza è uno degli aspetti più delicati nei contratti di appalto.

La tematica, con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori nella cava) è stata affrontata nel secondo episodio del FOCUS MARMO (cfr. link all'articolo "Sicurezza sul lavoro nelle cave di marmo: obblighi e sanzioni per le imprese").

Le buone regole sulla sicurezza valgono tuttavia anche nei cantieri dei committenti, ove le imprese marmiste devono:

  • redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i cantieri;
  • coordinarsi con le altre imprese presenti per evitare rischi interferenziali;
  • nominare RSPP, addetti al primo soccorso e antincendio.

Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative e penali gravi, oltre alla sospensione dell’attività da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Responsabilità per vizi e difetti dell’opera

L’impresa marmista è responsabile per:

  • vizi dell’opera (art. 1667 c.c.), da denunciare entro 60 giorni dalla scoperta e prescritti in 2 anni;
  • gravi difetti o rovina (art. 1669 c.c.), che comportano responsabilità fino a 10 anni.

Esempi tipici nel marmo:

  • distacco di lastre o gradini;
  • alterazioni di colore o lucidatura;
  • posa non conforme o difettosa.

💡 Buona prassi: far firmare al committente un verbale di collaudo e accettazione dell’opera per limitare contestazioni future.

La tematica dei vizi e difetti nelle forniture di marmo e granulati è stata trattata nel primo episodio del FOCUS MARMO (cfr. link articolo "Vizi e difformità nella fornitura di marmo: come tutelarsi legalmente").

Rischi principali per le imprese marmiste

Ritardi nei pagamenti

I ritardi nei pagamenti sono molto frequenti, specie nei rapporti tra imprese.
Soluzioni pratiche:

  • inserire clausole di pagamento a stato di avanzamento lavori (SAL);
  • prevedere interessi moratori in caso di ritardo;
  • richiedere garanzie fideiussorie.

Subappalto irregolare

Un subappalto non dichiarato o non autorizzato può comportare la nullità del contratto e sanzioni.
Inoltre, il committente può rifiutare il pagamento se scopre che parte dei lavori è stata affidata senza il suo consenso.

Responsabilità per infortuni

Nel caso di incidenti gravi in cantiere, la responsabilità può estendersi anche all’appaltatore principale, soprattutto se non ha vigilato sull’operato del subappaltatore.
Oltre alle conseguenze penali, la società può subire sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (es. interdizione da appalti pubblici).

Vizi o difetti nelle opere in marmo

Un difetto estetico o strutturale può trasformarsi in una causa civile costosa.
Per tutelarsi:

  • specificare nel contratto tolleranze tecniche e caratteristiche del materiale;
  • fotografare e documentare i materiali consegnati;
  • prevedere clausole di garanzia limitata.

Come tutelarsi: buone pratiche legali

  1. Usare modelli contrattuali personalizzati per il settore marmifero, non moduli generici.
  2. Definire chiaramente subappalti e responsabilità di ciascun soggetto.
  3. Verificare i requisiti dei subappaltatori (iscrizione CCIAA, DURC, assicurazione, esperienza).
  4. Conservare tutta la documentazione di cantiere, comprese comunicazioni e fotografie.
  5. Aggiornare la formazione del personale sulla sicurezza.
  6. Prevedere clausole di mediazione o arbitrato per risolvere eventuali controversie senza ricorrere subito al tribunale.

Conclusione

Nel settore del marmo, il contratto di appalto o subappalto è molto più di una formalità: è uno strumento di protezione dell’impresa.
Un testo scritto in modo preciso, conforme alla legge e calibrato sulle esigenze operative del cantiere, consente di evitare ritardi, sanzioni e responsabilità.

Le imprese marmiste dovrebbero sempre consultare un avvocato esperto prima di firmare o affidare lavori in subappalto. Prevenire è la chiave per lavorare in sicurezza e con serenità. Il nostro studio legale assiste da anni aziende del settore lapideo nella redazione di contratti, nella gestione dei rapporti con subappaltatori e nella difesa in caso di contenzioso o ispezioni.

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F.A.Q. 

  1. Qual è la differenza tra appalto e subappalto nel marmo?
    L’appalto è l’accordo con cui un’impresa realizza un’opera per un committente. Il subappalto è l’affidamento di parte dei lavori a un terzo, che richiede autorizzazione scritta del committente.
  2. Cosa succede se il subappalto non è autorizzato?
    Il subappalto non autorizzato è nullo. L’appaltatore può perdere il diritto al pagamento e rispondere di eventuali danni o sanzioni.
  3. Chi risponde degli infortuni nei subappalti?
    Appaltatore e subappaltatore rispondono congiuntamente se l’infortunio deriva da mancanza di misure di sicurezza. Può esserci anche responsabilità penale e amministrativa.
  4. Quanto dura la responsabilità per difetti del marmo?
    Due anni per i vizi ordinari, dieci anni per difetti gravi che compromettono stabilità o sicurezza dell’opera.
  5. Come può un’impresa marmista tutelarsi?
    Redigendo contratti chiari, autorizzando per iscritto i subappalti, verificando la sicurezza e conservando tutta la documentazione di cantiere.