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	<title>Diritto Penale Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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	<description>Assistenza e consulenza legale</description>
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	<title>Diritto Penale Archivi - Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</title>
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		<title>Phishing: come difendersi e tutelarsi legalmente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 12:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/phishing-tutela-legale-truffe-informatiche/">Phishing: come difendersi e tutelarsi legalmente</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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<h3><strong>Introduzione: <span style="color: #109ea4;">sì, è successo anche a me</span></strong></h3>
<p>Chi scrive questo articolo non parla per sentito dire. <strong>Anche a me è successo</strong>: un’email apparentemente perfetta, arrivata da un mittente conosciuto, con un tono formale e professionale. Bastava un clic per aprire un allegato, e in pochi secondi mi sono reso conto che si trattava di un tentativo di <strong>phishing ben costruito</strong>, destinato a sottrarre informazioni riservate.</p>
<p>Mi è successo anche all'inverso: società e professionisti mi hanno contattato perchè hanno ricevuto delle email sospette che contenevano i dati dello <strong>Studio Legale Vallini Vaccari</strong>, probabilmente per infondere fiducia nei destinatari e autorevolezza al contenuto.</p>
<p>Non c’è nulla di cui vergognarsi: <strong>il phishing è progettato per colpire chiunque</strong>, anche utenti esperti. La differenza la fa la <strong>consapevolezza</strong> — sapere come riconoscere i segnali, come reagire e soprattutto <strong>quali azioni legali intraprendere</strong> per limitare i danni e tutelare i propri diritti.</p>
<h3><strong><span style="color: #109ea4;">Che cos’è il phishing</span>: una truffa “sofisticata” ma sempre più diffusa</strong></h3>
<p>Il <strong>phishing</strong> è una frode informatica con cui un soggetto malintenzionato induce la vittima a fornire volontariamente dati riservati (come credenziali d’accesso, coordinate bancarie o dati fiscali), o a eseguire operazioni che consentono l’accesso non autorizzato ai propri sistemi.</p>
<p>Si manifesta sotto diverse forme:</p>
<ul>
<li><strong>Email phishing:</strong> messaggi che imitano banche, fornitori o enti pubblici.</li>
<li><strong>Smishing:</strong> versioni via SMS con link apparentemente legittimi.</li>
<li><strong>Vishing:</strong> telefonate “da parte” di operatori bancari o tecnici informatici.</li>
<li><strong>Business Email Compromise (BEC):</strong> attacchi che prendono di mira aziende, falsificando comunicazioni tra dirigenti o uffici amministrativi.</li>
</ul>
<p>Dietro ogni messaggio c’è una <strong>strategia di ingegneria sociale</strong> accurata, spesso costruita sulla base di dati realmente reperiti online (LinkedIn, siti aziendali, PEC pubbliche).</p>
<h3><strong>Quando il phishing colpisce l’azienda: <span style="color: #109ea4;">danni e responsabilità</span></strong></h3>
<p>Gli effetti del phishing possono essere <strong>devastanti per un’impresa</strong>: accessi indebiti ai conti, bonifici fraudolenti, furto di dati dei clienti o dei dipendenti, blocco dell’operatività.</p>
<p>Sotto il profilo giuridico, possono emergere diversi <strong>livelli di responsabilità</strong>:</p>
<h4><strong> Responsabilità dell’<span style="color: #109ea4;">autore del reato</span></strong></h4>
<p>Il soggetto che realizza l’attacco (anche se difficilmente identificabile) può rispondere penalmente per:</p>
<ul>
<li><strong>accesso abusivo a sistema informatico</strong> (art. 615-ter c.p.);</li>
<li><strong>frode informatica</strong> (art. 640-ter c.p.);</li>
<li><strong>sostituzione di persona</strong> (art. 494 c.p.);</li>
<li><strong>trattamento illecito di dati personali</strong>.</li>
</ul>
<h4><strong> Responsabilità del<span style="color: #109ea4;"> prestatore di servizi</span> (es. banca o provider)</strong></h4>
<p>In caso di <strong>pagamenti non autorizzati</strong> o <strong>furto di credenziali bancarie</strong>, l’istituto di credito deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dal <strong>D.lgs. 11/2010</strong> (attuazione della direttiva PSD2).<br />
Se non lo fa, il cliente ha diritto al <strong>rimborso dell’importo sottratto</strong>, salvo dolo o colpa grave.</p>
<h4><strong><span style="color: #109ea4;"> Responsabilità aziendale</span> e del datore di lavoro</strong></h4>
<p>Se il phishing colpisce un’azienda, può emergere una <strong>responsabilità organizzativa</strong>: il datore di lavoro o l’amministratore devono dimostrare di aver adottato misure idonee di sicurezza informatica (art. 32 GDPR).<br />
In mancanza, un data breach può comportare:</p>
<ul>
<li><strong>sanzioni del Garante Privacy</strong>,</li>
<li><strong>obbligo di notifica del data breach</strong>,</li>
<li><strong>richieste di risarcimento</strong> da parte dei soggetti danneggiati.</li>
</ul>
<h3><strong><span style="color: #109ea4;">Cosa fare subito</span> se sei vittima di phishing</strong></h3>
<p>Il <strong>tempo</strong> è determinante. Ecco i passaggi essenziali che consiglio sempre ai miei clienti (e che ho seguito personalmente nel mio caso):</p>
<ol>
<li><strong>Blocca l’accesso al dispositivo</strong> o all’account compromesso.</li>
<li><strong>Cambia immediatamente le password</strong> da un dispositivo sicuro.</li>
<li><strong>Avvisa la banca o il fornitore del servizio</strong> per bloccare transazioni sospette.</li>
<li><strong>Conserva tutte le prove:</strong> email, log, notifiche, ricevute.</li>
<li><strong>Segnala l’accaduto alla Polizia Postale.</strong></li>
<li><strong>Contatta un avvocato specializzato</strong> in diritto informatico per valutare la responsabilità e impostare una strategia legale (eventuale denuncia, azione di rimborso, richiesta risarcitoria).</li>
</ol>
<h3><strong>Le <span style="color: #109ea4;">azioni legali</span> possibili</strong></h3>
<p>A seconda della natura del danno, le vie percorribili sono diverse:</p>
<p><strong>Denuncia penale</strong></p>
<p>Si presenta presso la <strong>Polizia Postale</strong> o un <strong>ufficio di Polizia Giudiziaria</strong>, allegando prove digitali. Serve ad avviare un procedimento contro ignoti o contro il soggetto individuato.</p>
<p><strong>Azione civile di risarcimento</strong></p>
<p>Può essere intrapresa nei confronti della banca, del provider o di chi non ha rispettato obblighi di sicurezza, per ottenere il ristoro del danno economico subito.</p>
<p><strong>Segnalazione al Garante Privacy</strong></p>
<p>Se il phishing ha comportato la diffusione di dati personali (es. clienti, fornitori, dipendenti), l’azienda deve notificare il data breach entro 72 ore, come previsto dall’art. 33 GDPR.</p>
<h3><strong><span style="color: #109ea4;">Prevenire il phishing</span>: misure tecniche e legali per le imprese</strong></h3>
<p>La <strong>prevenzione</strong> è la prima difesa. Oggi, un approccio efficace deve unire <strong>sicurezza informatica e consulenza legale preventiva</strong>.</p>
<p><strong>Misure tecniche minime</strong></p>
<ul>
<li>Autenticazione a due fattori (2FA).</li>
<li>Filtri antispam e verifica SPF/DKIM/DMARC.</li>
<li>Segmentazione della rete e limitazione dei privilegi utente.</li>
<li>Backup periodici offline.</li>
<li>Aggiornamento costante di software e sistemi operativi.</li>
</ul>
<p><strong>Misure organizzative e legali</strong></p>
<ul>
<li>Policy aziendale per uso email e gestione credenziali.</li>
<li>Formazione periodica dei dipendenti, anche tramite test simulati.</li>
<li>Clausole contrattuali con fornitori IT sulla sicurezza dei dati.</li>
<li>Nomina del <strong>Responsabile della Sicurezza Informatica (CISO)</strong> o di un <strong>DPO</strong> in caso di trattamento dati su larga scala.</li>
<li>Assicurazione cyber e piano di risposta agli incidenti.</li>
</ul>
<h3><strong>Un aspetto spesso trascurato: il <span style="color: #109ea4;">danno d’immagine</span></strong></h3>
<p>Oltre alle perdite economiche, un attacco di phishing può compromettere <strong>la reputazione</strong> dell’impresa. Clienti, fornitori e partner possono perdere fiducia, specie se la comunicazione dell’incidente è gestita in modo improvvisato.</p>
<p>Un approccio professionale richiede di:</p>
<ul>
<li><strong>gestire la comunicazione esterna</strong> (es. informativa trasparente ai clienti);</li>
<li><strong>coordinare la risposta legale e tecnica</strong>;</li>
<li><strong>dimostrare la diligenza</strong> dell’azienda nell’adottare misure preventive.</li>
</ul>
<h3><strong><span style="color: #109ea4;">Conclusione</span>: la sicurezza è anche una questione legale</strong></h3>
<p>Il phishing non è solo un problema informatico. È un rischio <strong>giuridico e reputazionale</strong>, che richiede <strong>preparazione legale e organizzativa</strong>.<br />
Nessuno è immune — <strong>nemmeno chi conosce bene il diritto o la tecnologia</strong>. L’importante è reagire con lucidità, documentare tutto e affidarsi a professionisti capaci di unire competenza giuridica e conoscenza tecnica.</p>
<h3 data-start="7997" data-end="8073">Contatta lo <span style="color: #109ea3;">Studio Legale Vallini Vaccari</span></h3>
<p>Se sei stato vittima di phishing — o vuoi evitare che accada alla tua azienda — <strong>possiamo aiutarti</strong>.<br />
Lo <strong>Studio Legale Vallini Vaccari</strong> imprese e professionisti che hanno subito truffe informatiche, furti di dati o transazioni non autorizzate. Offriamo una consulenza legale completa: dalla denuncia alla gestione del danno, fino all’adeguamento delle misure di sicurezza aziendali.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>Contattaci</strong> per una valutazione riservata del tuo caso e per mettere al sicuro la tua attività prima che sia troppo tardi.</p>
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<div class="main-text">
<p style="text-align: center;"><a href="https://wa.me/+393517556127"><strong>via <span style="color: #38ada9;"><em>whatsapp</em></span></strong></a></p>
<p><a href="https://wa.me/+393517556127"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-3435 size-thumbnail" src="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp-150x150.png" alt="" width="150" height="150" srcset="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp-150x150.png 150w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2021/04/logo-wpp.png 200w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/"><strong>via <span style="color: #38ada9;"><em>e-mail</em></span></strong></a></p>
<p><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3596 size-thumbnail" src="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-150x150.jpeg" alt="" width="150" height="150" srcset="https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-150x150.jpeg 150w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona-300x300.jpeg 300w, https://www.studiovallinivaccari.it/wp-content/uploads/2022/02/email-icona.jpeg 336w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
</div>
<h3><strong>F.A.Q. </strong></h3>
<p><strong>Cosa posso fare se la banca non vuole rimborsarmi dopo un phishing?</strong><br />
Hai diritto al rimborso salvo dolo o colpa grave. È necessario verificare le misure di sicurezza adottate e, se insufficienti, procedere con una richiesta formale o azione legale.</p>
<p><strong>Il datore di lavoro è responsabile se un dipendente causa un data breach?</strong><br />
Sì, se non ha fornito formazione o strumenti adeguati di protezione, ai sensi dell’art. 32 GDPR e delle norme sulla sicurezza dei dati.</p>
<p><strong>Il phishing è un reato?</strong><br />
Sì. Può integrare accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e sostituzione di persona, tra gli altri reati previsti dal Codice Penale.</p>
<p><strong>Serve un avvocato per denunciare il phishing?</strong><br />
Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato: un avvocato esperto in diritto informatico può aiutare a predisporre la denuncia corretta, conservare le prove e avviare eventuali azioni di rimborso o risarcimento.</p>
<p>&nbsp;</p>

</div>

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</div>

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			</item>
		<item>
		<title>Guida in Stato di Ebbrezza</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 19:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
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		<category><![CDATA[guida]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Guida in Stato di Ebbrezza Cosa aspettarsi quando ci si mette alla guida in stato di ebbrezza ?  A molti capita di essere fermati ed alcuni hanno, purtroppo, un tasso alcolemico alterato. Spesso c’è ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/">Guida in Stato di Ebbrezza</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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<h3 class="p1">La <span style="color: #109ea3;">Guida in Stato di Ebbrezza</span></h3>
<p class="p1">Cosa aspettarsi quando ci si mette alla guida in stato di ebbrezza ?<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">A molti capita di essere fermati ed alcuni hanno, purtroppo, un tasso alcolemico alterato. Spesso c’è confusione su cosa occorra fare, su quali siano i diritti che spettano al fermato durante il “posto di blocco”, su quando occorra chiamare l’avvocato in quella sede e, soprattutto, su cosa li aspetta nei mesi successivi.</p>
<p class="p1">Cerchiamo, dunque, di fare chiarezza.</p>
<h3 class="p1"><b><span style="color: #109ea3;">Che cos’è</span> la Guida in Stato di Ebrezza?</b></h3>
<p class="p5">La <b>Guida in Stato di Ebbrezza</b> è un illecito contemplato all’<b>articolo 186 del Codice della Strada (il cd. C.d.S.)</b> ed è un comportamento che viene sanzionato dal nostro ordinamento.</p>
<p class="p5">Se hai meno di 21 anni oppure hai la patente da meno di tre anni oppure come lavoro conduci mezzi di trasporto (ad esempio, camionista, tassista, ecc.) <b>non è possibile assumere alcolici</b> e mettersi alla guida di un mezzo. Il tasso alcolemico è quindi di <strong>zero g</strong><b>rammi di alcol per litro di sangue.</b></p>
<p class="p5">Se, invece, non si rientri fra le categorie sopra citate, il tasso alcolemico non può eccedere la soglia di <b>0,5 grammi di alcol per litro di sangue.</b></p>
<h3 class="p6"><b><span style="color: #109ea3;">Come posso capire</span> se si è superata la <span style="color: #000000;">soglia</span> dello 0,5 g/L?</b></h3>
<p class="p5">A meno che non si abbia a disposizione un dispositivo per la rilevazione dell’alcol <b>non c’è una risposta univoca</b>, in quanto vi sono numerosi fattori, sia oggettivi che soggettivi, che incidono sulla quantità di alcol che viene trovata nel sangue come ad esempio, la <b>quantità di cibo</b> ingerito insieme all’alcol, il <b>peso corporeo,</b> il <b>tempo trascorso dal momento dell’assunzione della bevanda alcolica</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p5">Oltre a questi elementi, va tenuta in considerazione la cd. <b><i>alcol deidrog</i>e<i>nasi</i></b>: si tratta di un <b>enzima</b> prodotto dal fegato, che ha la funzione di rompere la molecola dell’alcol prima che entri nel sangue.</p>
<p class="p5">Alcune persone ne producono in gran quantità e questo permette loro di tollerare meglio l’alcol, in quanto il corpo lo smaltisce in tempi più rapidi;<span class="Apple-converted-space">  </span>mente ad altre persone serve molto più tempo.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Le donne, in particolare, hanno una capacità di produzione di <b>alcol deidrogenasi</b> inferiore agli uomini.</p>
<p class="p7">Esistono diverse tabelle che forniscono <b>stime</b> e <b>valori</b> alcolemici <b>differenti</b> in base al sesso della persona, alla corporatura e ad altri fattori, anche endogeni.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">È possibile vedere alcuni esempi che possono fare maggior chiarezza, soprattutto perché non si tratta di una scienza esatta pertanto <b>ogni persona</b> risponde in maniera <b>differente</b> all’assunzione di alcolici.<br />
Nel caso in cui una <b>donna</b> di <b>media corporatura</b> assuma un <b>bicchiere di vino</b> a <b>stomaco vuoto</b>, il suo tasso alcolemico sarà di circa <b>0,38</b> g/L, molto vicino alla soglia legale. Invece, qualora la medesima persona avesse <b>mangiato poco prima o durante</b> l’assunzione del vino, il tasso alcolemico sarà presumibilmente intorno a <b>0,22</b> g/L.</p>
<p class="p7">Nel caso fosse un uomo ad assumere il <b>bicchiere di vino a stomaco vuoto</b>, il tasso alcolemico sarà di circa <b>0,25</b> g/L; mentre, nel caso in cui lo stesso avesse bevuto a <b>stomaco pieno</b>, il tasso alcolemico sarà di circa <b>0,15</b> g/L.</p>
<p class="p5">Come già detto, <b>non è una scienza esatta</b>. La scelta migliore rimane comunque quella di non assumere alcolici quando si intende guidare!</p>
<h3 class="p6"><b>Le <span style="color: #109ea3;">soglie del C.d.S.</span> sulla Guida in Stato di Ebbrezza</b></h3>
<p class="p5">Con il termine “guida in stato di ebrezza” ci si riferisce a varie ipotesi contemplate all’articolo 186 C.d.S. Vediamo quali sono e che sanzioni sono previste per ognuna.</p>
<p class="p5">L’articolo <b>186 C.d.S.</b> distingue tre <b>diversi casi </b>a seconda dell’entità del <b>tasso alcolemico</b> del conducente.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p5">Va detto fin da ora che non tutte e tre le ipotesi costituiscono reato e, quindi, non comportano le stesse conseguenze.</p>
<p class="p5">Inoltre, va precisato che il C.d.S. prende separatamente in considerazione l’eventualità che si sia verificato un <b>sinistro stradale</b> e, anche in questo caso, a seconda del tasso alcolemico cambiano le sanzioni.</p>
<p class="p5">Partiamo, quindi, ad analizzare alcune delle ipotesi senza sinistro stradale.</p>
<ul class="ul1">
<li class="li8"><span class="s2">La <b>prima ipotesi</b> è quella che viene indicata con lettera <b>a)</b> e riguarda quelle persone che vengono sorprese alla guida di un veicolo con un tasso alcolico <b>compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></span></li>
</ul>
<p class="p5">Questa ipotesi <b>non corrisponde ad un reato</b>, pertanto non dà origine ad un procedimento penale. Quella che viene irrogata è una <b>sanzione amministrativa.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p class="p10">La sanzione prevista per questa tipologia di infrazione è una sanzione pecuniaria che va da <b>euro 532,00</b> a <b>euro 2.127,00.</b></p>
<ul class="ul1">
<li class="li11"><span class="s2">La <b>seconda ipotesi</b> è quella che viene indicata con la lettera <b>b)</b> e riguarda quelle persone che vengono sorprese alla guida di un veicolo con un tasso alcolico <b>compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue.</b></span></li>
</ul>
<p class="p10"><b>In questo caso si tratta di un reato contravvenzionale: </b>questo significa che sarà avviato un <b>procedimento penale</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">La sanzione prevista è un’ammenda da<b> euro 800,00 </b>a<b> euro 3.200,00 e l’arresto fino a 6 mesi.</b></p>
<ul class="ul1">
<li class="li11"><span class="s2">La <b>terza e ultima ipotesi</b> è quella che viene indicata con la lettera<b> c) </b>e riguarda quelle persone che presentano un tasso alcolemico<b> superiore a 1,5 grammi per litro di sangue.</b></span></li>
</ul>
<p class="p10"><b>Anche questa ipotesi è un reato contravvenzionale</b>, che darà avvio ad un procedimento penale.</p>
<p class="p5">La sanzione, in questo caso, è l’ammenda da <b>euro</b> <b>1.500,00 </b>a<b> euro 6.000,00</b> <b>e l’arresto da 6 mesi fino a 1 anno. </b></p>
<p class="p5"><b>In tutte e tre le ipotesi vengono decurtati 10 punti dalla patente di guida</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p5">Per i <b>neopatentati</b>, sanzionabili anche con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la <b>decurtazione</b> sarà invece di <b>20 punti</b> dalla patente di guida (articolo <b>186-bis</b> del Codice della Strada).</p>
<p class="p5">Tutto questo vale se non si è verificato un incidente stradale!</p>
<h3 class="p6"><b>La <span style="color: #109ea3;">sospensione</span> della patente</b></h3>
<p class="p5"><b>In tutte e tre le ipotesi</b> viene <b>sospesa la patente di guida</b> per un periodo che varia a seconda del tasso di alcol accertato:</p>
<ol class="ol1">
<li class="li8"><span class="s2">Nel caso della lettera a) la patente è sospesa <b>da 3 a 6 mesi;</b></span></li>
<li class="li8"><span class="s2">Nel caso della lettera b) la patente è sospesa <b>da 6 mesi ad 1 anno;</b></span></li>
<li class="li8"><span class="s2">Nel caso della lettera c) la patente è sospesa <b>da 1 a 2 anni.</b></span></li>
</ol>
<p class="p5"><b>Sospensione non vuol dire </b><span class="s3"><b>revoca</b></span>: non deve essere sostenuto nuovamente l’esame della patente di guida, ma <b>la patente verrà immediatamente e fisicamente ritirata dalle forze dell’ordine</b> e (salvo che non si scelga di chiedere la sua restituzione provvisoria fino all’inizio del processo, come spiegheremo dopo) verrà <b>restituita</b> trascorso il periodo di tempo previsto, previo accertamento della permanenza dei requisiti per la guida (di cui si dirà a breve).</p>
<p class="p5">Spetta al <b>Giudice</b> stabilire per quanto tempo la patente resterà sospesa.</p>
<h3 class="p6"><b>Se viene <span style="color: #109ea3;">provocato un incidente</span></b></h3>
<p class="p5">L’articolo 186 prende in considerazione l’ipotesi in cui una persona che guidava dopo aver bevuto alcol provochi un <b>incidente stradale</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p5">Le conseguenze sono diverse a seconda del tasso alcolemico.</p>
<p><span class="s4"><b>Casi previsti alle lett. a) e b)<span class="Apple-converted-space"> </span></b></span></p>
<p>Tutte le <b>sanzioni sono raddoppiate</b>: sia la sanzione <b>pecuniaria</b> (quindi quella in denaro) sia la sanzione <b>detentiva</b> (quindi l’arresto) sia la <b>sospensione</b> della patente.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">È bene precisare che si parla di “<b>incidente stradale</b>” <b>anche nell’ipotesi in cui non ci siano feriti</b>. Quindi, può verificarsi un incidente stradale anche quando l’auto esce di strada oppure quando viene colpito un albero o un palo, un animale, ecc.</p>
<p class="p10">Inoltre, in tutti questi casi è disposto il <b>fermo amministrativo del veicolo</b> per <b>180 giorni</b>, eccetto che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito: questo vuol dire che l’auto, se propria, <b>non potrà essere utilizzata</b> per i successivi 180 giorni.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><span class="s4"><b>Caso previsto alla lett. c)</b></span></p>
<p class="p10">Se <b>a provocare un incidente</b> stradale è colui che ha un tasso alcolemico <b>superiore a 1,5 grammi per litro di sangue</b> è prevista la <span class="s3"><b>revoca</b></span> della patente e la <span class="s3"><b>confisca</b></span> del veicolo, solo se di proprietà del conducente: questo vuol dire che sarà necessario<b> sostenere nuovamente l’esame di guida </b>e che, in caso di condanna, si può <b>perdere la proprietà dell’auto</b>!</p>
<p class="p10">Nel caso in cui <b>l’auto non sia di proprietà del conducente</b>, questa non sarà confiscata. Tuttavia, il periodo di <b>sospensione</b> della patente verrà<b> raddoppiato!</b></p>
<p><span class="s2">Se l’incidente viene provocato da un soggetto che ricade nei </span><span class="s4"><b>casi b) </b></span><span class="s2">e </span><span class="s4"><b>c)</b></span><span class="s2"> dell’articolo 186, c’è una <b>ulteriore grave conseguenza</b>: il conducente <b>non avrà la possibilità di estinguere il procedimento con i lavori di pubblica utilità</b> previsti appositamente dalla norma (comma 9 bis, di cui parleremo poi).</span></p>
<p class="p13"><span class="s3">Non significa che non siano previste alternative</span>: restano a disposizione i differenti <b>riti alternativi</b> previsti dall’ordinamento penale per tutti (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova, ecc.), con i limiti di ciascuno.</p>
<p class="p10">Per i <b>neopatentati</b> e gli <b>autisti di professione le già menzionate</b> <b>sanzioni </b><span class="s3"><b>sono ulteriormente aumentate: di 1/3 nel caso della lettera a) e da 1/3 alla metà nel caso delle lettere b) e c).</b></span></p>
<h3 class="p14"><b>L’aggravante delle <span style="color: #109ea3;">ore notturne</span></b></h3>
<p class="p5">Nei casi di cui alle <span class="s3"><b>lettere b) e c)</b></span> (quindi solo per chi viene trovato con un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi per litro di sangue), se <b>vieni fermato fra le ore 22:00 e le ore 7:00 del mattino, la sanzione</b><b> è aumentata da 1/3 alla metà.</b></p>
<h3 class="p15"><b>Il momento del <span style="color: #109ea3;">fermo</span></b></h3>
<p class="p14">Quali sono i diritti del conducente al posto di blocco?</p>
<p class="p10">Quando il <b>conducente</b> viene fermato al posto di blocco, l’autorità può procedere alla verifica della quantità di alcol assunta. Il noto “<b>alcol test”</b>, che ha la funzione di rilevare il tasso alcolemico nel sangue, viene generalmente effettuato tramite <b>etilometro</b>.</p>
<p class="p10">Può accadere che l’autorità che esegue il fermo sottoponga il conducente al cosiddetto <span class="s3"><b><i>blow test</i></b></span>, che ha la funzione di stabilire se il conducente <b>abbia o meno assunto alcol, senza stabilirne la quantità</b>. Se il <i>blow test </i>dà esito positivo, la polizia stradale procederà con l’alcol test vero e proprio.</p>
<p class="p10">L’<b>alcoltest</b> eseguito tramite <b>etilometro</b> ha la funzione di stabilire la quantità di etanolo presente nel sangue, in via indiretta. L’alcol test può essere eseguito con il metodo del cd. <b>palloncino</b> oppure con un <b>etilometro elettronico</b>.</p>
<p class="p10">Un’<b>altra modalità</b> che può essere utilizzata per misurare la quantità di alcol è tramite il <b>prelievo del sangue</b>, effettuato necessariamente presso una <b>struttura sanitaria</b>, che misura in maniera diretta la quantità di etanolo presente nel sangue. In genere, si effettua l’alcol test tramite prelievo ematico <b>in caso di sinistri stradali</b> in cui si necessita il trasporto del conducente in ospedale, quando la <b>polizia non sia munita di etilometro</b> oppure quando l’apparecchio <b>non sia perfettamente funzionante</b>. Rimane comunque la possibilità per la polizia stradale di rivolgersi alla struttura sanitaria per il controllo in modo autonomo.</p>
<p class="p10">Il conducente <b>può chiedere</b> all’autorità che svolge il controllo di essere sottoposto ad esame del sangue, anziché mediante alcol test tramite etilometro, venendo quindi condotto presso la struttura sanitaria più vicina.</p>
<p class="p10">L’<b>accertamento</b> del tasso alcolemico tramite etilometro o prelievo ematico del conducente è qualificato come <b>atto urgente e irripetibile</b>, il che significa che è un’operazione che <b>non può essere rimandata</b> ad un secondo momento. Inoltre, tale rilevamento è un atto di <b>indagine</b> che può rappresentare la prova di colpevolezza della commissione dell’illecito di guida in stato di ebbrezza. Proprio per questo motivo, l’autorità che esegue il controllo ha l’<b>obbligo di avvisare il conducente</b> del suo <b>diritto di nominare un difensore</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h3 class="p14"><b><span style="color: #109ea3;">Obbligo di avviso</span> della facoltà di nomina del difensore</b></h3>
<p class="p10">Quando un soggetto viene fermato ad un posto di blocco e l’autorità si appresta a condurre un test per la rilevazione del tasso alcolemico, vige in capo all’autorità l’<b>obbligo di informare il conducente del diritto di nominare un difensore</b>, sulla base di quanto stabilito dall’<b>art. 114 disp. att. c.p.p.</b></p>
<p class="p10">La nomina di un difensore <b>non equivale al diritto</b> a che il <b>difensore sia presente in tale momento</b>. L’avvocato può presenziare alle operazioni <b>solo se prontamente reperibile</b>.</p>
<p class="p10">L’avvenuta <b>comunicazione</b> relativa al diritto di nomina di un difensore deve risultare <b>per iscritto</b> nella documentazione, che viene redatta dall’autorità in loco. La mancanza di tale indicazione costituisce <b>causa di nullità del verbale di fermo</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">È bene però ricordare che parte della <b>giurisprudenza</b> ritiene comunque dimostrabile l’avvenuta comunicazione del diritto di nomina di un difensore anche con <b>mezzi diversi</b> dal verbale di fermo, come la testimonianza da parte del soggetto che esegue il controllo.</p>
<h3 class="p14"><b>Quando è necessaria la <span style="color: #109ea3;">presenza dell’avvocato</span>?</b></h3>
<p class="p10">Nell’ipotesi in cui l’alcol test venga eseguito tramite prelievo ematico, si rende necessaria la presenza del difensore. In particolare:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li11"><span class="s2">Quando è la <b>polizia</b> <b>stradale</b> a <b>richiedere</b> alla struttura di effettuare il <b>prelievo di sangue</b>, il <b>conducente</b> ha il diritto a che il suo <b>avvocato</b> <b>presenzi</b> alle operazioni. Anche nel caso in cui la polizia chiedesse di analizzare i <b>campioni</b> di sangue <b>già prelevati</b> dagli operatori sanitari, il conducente avrà la facoltà di farsi assistere da un avvocato.</span></li>
<li class="li11"><span class="s2"><b>Non è</b> invece <b>necessaria</b> la presenza del difensore quando il <b>prelievo</b> ematico viene eseguito <b>su iniziativa dei sanitari</b> <b>allo scopo di rilevare il tasso alcolemico</b> e la polizia stradale acquisisce solamente i risultati di tale analisi.</span></li>
</ul>
<h3 class="p14"><b>Il <span style="color: #109ea3;">rifiuto</span> di sottoporsi al controllo</b></h3>
<p class="p10">Il <b>rifiuto</b> <b>di sottoporsi al controllo</b> eseguito dall’autorità non dovrebbe essere in genere un’opzione per chi dovesse venire sottoposto all’alcol test. Infatti, se il conducente del veicolo si rifiuta di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico, verranno applicate direttamente le <b>sanzioni più gravi</b> <b>previste</b> <b>all’articolo 186, comma 2, lettera c)</b> del Codice della Strada, ossia quelle disposte in caso di <b>tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro</b>.</p>
<p class="p10">In alcuni casi è possibile che il Giudice decida in favore dell’applicazione <b>dell’articolo 131-bis del Codice Penale</b>, anche in caso di rifiuto alla sotto posizione al test. La norma riguarda <b>l’esclusione della punibilità</b> per particolare <b>tenuità del fatto</b> e dispone che per determinati reati di lieve gravità la <b>punibilità sia esclusa</b>, in considerazione della tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta. La condotta, in tali casi, <b>rimane</b> punita con la <b>sanzione</b> amministrativa della <b>sospensione della patente di guida</b>.</p>
<h3 class="p15"><b><span style="color: #109ea3;">Cosa succede al veicolo</span> se si viene fermati in stato di ebbrezza?</b></h3>
<p class="p10">Il <b>veicolo</b> guidato quando si viene fermati per guida in stato di ebbrezza può subire diverse conseguenze; il destino del veicolo cambia in relazione a chi sia il <b>proprietario</b>:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li11"><span class="s2">se il conducente <b>non è né proprietario, né comproprietario</b>, il veicolo non è interessato da alcuna misura accessoria;</span></li>
<li class="li11"><span class="s2">in caso contrario, vi possono essere diverse conseguenze in base al <b>tasso alcolemico</b> che viene rilevato dagli organi di polizia stradale.</span></li>
</ul>
<p class="p10">Nei casi in cui si guida con un tasso alcolemico compreso tra <b>0, 5 g/L e 0,8 g/L, oppure tra 0,8 g/L e 1,5 g/L</b>, verrà disposto il <b>fermo amministrativo</b> del veicolo per <b>180 giorni</b>, che <b>non potrà essere utilizzato</b> fino alla scadenza di tale misura accessoria.</p>
<p class="p10">Nel caso di guida in stato di ebbrezza previsto dall’<b>articolo 186, comma 2, lettera c)</b>, ossia con alcolemia nel sangue maggiore di 1,5 grammi per litro, scatta la <b>confisca del veicolo</b>, se lo stesso sia di <b>proprietà o comproprietà</b> del conducente. Attraverso la confisca, il <b>proprietario del veicolo diviene lo Stato</b>, che procederà successivamente alla <b>vendita</b> del medesimo. Il <b>sequestro del veicolo</b> si pone come fase <b>antecedente</b> alla confisca, che diviene tale nel momento in cui venisse pronunciata sentenza di condanna o in caso di patteggiamento. <b>Contro la confisca</b> del veicolo è possibile <b>ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace</b>.</p>
<p class="p10">In caso di <b>confisca</b>, come detto, il <b>conducente perde la proprietà del veicolo</b>. Ciò non significa che non si possa più riavere la propria auto. Solamente nel caso di condanna alla pena sostitutiva dei <b>lavori di pubblica utilità</b> e <b>sospensione della pena con messa alla prova</b> (di cui parleremo <em>infra</em>), una volta raggiunto l’esito positivo della prova, il conducente tornerà ad essere proprietario del veicolo.</p>
<h3 class="p14"><b>Diritto di essere nominati <span style="color: #109ea3;">custodi del veicolo</span></b></h3>
<p class="p10">Nei casi in cui la normativa preveda il <b>fermo</b> o il <b>sequestro</b> del veicolo utilizzato per compiere il reato, importante è dichiarare all’autorità competente di voler essere nominati <b>custodi del veicolo</b>, così da evitare le <b>problematiche</b> che possono insorgere a causa della <b>custodia</b> <b>presso soggetti terzi</b>, come l’esposizione a pioggia e grandine, nonché le relative spese di custodia.</p>
<p class="p10">Se il proprietario del veicolo non dovesse essere nominato custode, esiste la possibilità di proporre <b>istanza di dissequestro presso il Prefetto</b> per ottenerne la <b>custodia in proprio</b>, in caso sia chiaro che il veicolo stia perdendo il proprio valore a causa del trascorrere del tempo e dell’azione degli agenti atmosferici o per la necessità di utilizzare il veicolo per recarsi al lavoro o presso il luogo dove si svolgono i lavori di pubblica utilità. La <b>decisione</b> spetterà al <b>Prefetto</b>, di caso in caso.</p>
<h3 class="p15"><b>Mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza, <span style="color: #109ea3;">e</span></b><b><span style="color: #109ea3;"> adesso</span>?</b></h3>
<p class="p10">Come è stato anticipato, in caso di guida in stato di ebbrezza vi sono delle conseguenze relative alla <b>patente di guida</b>. La patente viene materialmente <b>ritirata</b> dall’autorità che esegue il controllo risultato positivo e viene <b>trattenuta fino al decorrere del periodo di sospensione</b> della stessa, come stabilito dal provvedimento del Prefetto. È però possibile richiedere al giudice la <b>restituzione provvisoria</b> fino all’inizio del processo, come vedremo in seguito.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">La <b>sospensione cautelare</b> della patente di guida è una misura a carattere <b>preventivo</b>, di natura cautelare. La stessa viene disposta nei confronti di un soggetto verso il quale sussistano elementi che indicano una <b>chiara responsabilità</b> in ordine ad eventi che avrebbero potuto nuocere ad altri e si vuole <b>prevenire</b> che il medesimo soggetto tenga <b>nuovamente un comportamento analogo</b>. La comminazione e la durata del provvedimento di sospensione cautelare della patente viene determinata nell’<b>ordinanza del Prefetto</b>.</p>
<p class="p10">Unicamente nel caso in cui il conducente incorra nel <b>caso a) dell’articolo 186</b> (tasso alcolemico tra 0,5 g/L e 0,8 g/L), esso può chiedere al <b>Prefetto</b> un <b>permesso ad ore</b> per uno dei seguenti motivi:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li11"><span class="s2">se il conducente è un <b>lavoratore</b> e recarsi al <b>lavoro</b> risulta <b>impossibile o gravemente difficoltoso</b> senza patente;</span></li>
<li class="li11"><span class="s2">se il conducente è una <b>persona con disabilità</b> o persone che danno <b>assistenza a una persona con disabilità</b> (agevolazioni di cui all&#8217;articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).</span></li>
</ul>
<p class="p10">Il conducente deve presentare <b>istanza al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro</b> della patente, comunque prima della emissione dell’ordinanza di sospensione e solo se <b>non</b> sia stato provocato <b>incidente</b>, riportando motivi e documento per cui la patente fosse indispensabile. Il permesso <b>non</b> potrà essere di <b>più di 3 ore al giorno</b>, suddivisibili su più fasce orarie.</p>
<h3 class="p14"><b>Il provvedimento del <span style="color: #109ea3;">Prefetto</span></b></h3>
<p class="p10">In generale, il <b>processo</b> che conduce alla sentenza relativa al reato di guida in stato di ebbrezza termina <b>molto tempo</b> dopo all’accadimento del fatto. Solitamente, però, il <b>Prefetto</b> dispone subito, tramite ordinanza, la <b>sospensione della patente di guida</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">L’ordinanza del prefetto dovrebbe essere emanata entro i <b>15 giorni successivi alla ricezione del verbale</b> da parte dell’organo che ha materialmente ritirato la patente di guida.<span class="Apple-converted-space"> E&#8217; possibile, però, che questo periodo di tempo si allunghi leggermente.</span></p>
<p class="p10">L’ordinanza del Prefetto irroga la sanzione amministrativa e quindi indica il <b>tempo di sospensione della patente,</b> sulla base dei criteri descritti dalle norme del Codice della Strada.</p>
<p class="p10">Il comma 8 dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede che l’ordinanza del Prefetto ordini che il soggetto si sottoponga ad una <b>visita medica nel termine di 60 giorni</b> dalla notificazione dell’ordinanza. Se il conducente non dovesse ottemperare a tale ordine, il Prefetto potrebbe disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.</p>
<h3 class="p14"><b>Cosa fa la <span style="color: #109ea3;">Commissione Medica Locale</span>?</b></h3>
<p class="p10">Una volta trascorso il periodo di sospensione della patente, è necessario sostenere e superare una visita di idoneità alla guida presso la <b>Commissione Medica Locale</b>. Altrimenti, la patente rimane sospesa fino ad avvenuto superamento della visita. La Commissione deve emettere un <b>certificato di idoneità</b> o non idoneità alla guida.</p>
<p class="p10"><b>Bisogna chiedere immediatamente la fissazione della visita medica davanti alla Commissione Medica Locale, perché i tempi sono piuttosto dilatati</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">La domanda, per quanto riguarda <strong>Verona</strong>, viene fatta sul sito internet dell’Azienda Socio Sanitaria competente per territorio e la Commissione Medica Locale, dalla data di presentazione della domanda, ha 90 giorni di tempo per comunicare la data dell’audizione e gli esami clinici che dovranno essere fatti prima di quella data ed i cui risultati saranno oggetto di valutazione.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Altre città potrebbero prevedere diverse modalità di prenotazione della visita (ad es., tramite prenotazione telefonica al CUP). E&#8217; sempre possibile verificare sul sito internet dell&#8217;ULSS di riferimento.</p>
<p class="p10">Quando la Commissione Medica Locale invia la convocazione e l’elenco degli esami richiesti (sangue, urine, capello, ecc…) bisognerà recarsi dal proprio medico di base per prenotare detti esami. I costi sono carico dell&#8217;utente.</p>
<p class="p10">È bene ricordare che, senza il parere positivo della Commissione Medica Locale, non ci si potrà rimettere alla guida nemmeno se, nel frattempo, sono terminati i mesi di sospensione.</p>
<h3 class="p14"><b>Il <span style="color: #109ea3;">ricorso al Giudice di Pace</span> per riavere la patente</b></h3>
<p class="p10">Come detto, nell’attesa che inizi il processo penale (nei casi sub. lettere b) e c)) è possibile fare <b>ricorso al Giudice di Pace</b> riguardante la sanzione accessoria della <b>sospensione della patente</b> irrogata dal Prefetto.<br />
Il ricorso al giudice di pace è una delle modalità che possono portare a riavere la patente di guida, dopo che la stessa sia stata sospesa.<br />
Il ricorso può essere presentato <b>entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza del Prefetto</b>. In seguito alla presentazione del ricorso, verrà fissata un’udienza presso il Giudice di Pace.</p>
<p class="p10">Di fondamentale importanza, in questa fase del procedimento, è la presentazione da parte del legale in udienza di un <b>certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione Medica Locale</b>.</p>
<p class="p10">Il Giudice di Pace può sospendere l’efficacia del provvedimento del Prefetto, accogliendo così l’istanza del conducente.</p>
<h3 class="p14"><b>La <span style="color: #109ea3;">non opposizione</span> al decreto penale di condanna</b></h3>
<p class="p10">È consigliabile recarsi immediatamente da un legale, che potrà indicare qual è la strada migliore da seguire, e talvolta si può accorciare questo <i>iter</i> se c’è un intervento tempestivo del difensore di fiducia.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">In questo senso, alcuni Tribunali hanno predisposto dei <b>protocolli</b> per i quali è possibile <b>comunicare l’intenzione di svolgere i lavori di pubblica utilità</b> (con gli effetti favorevoli che saranno esposti nel prosieguo) così evitando la fase dell’opposizione a decreto penale di condanna ed accorciando notevolmente i tempi di conclusione del processo.</p>
<h3 class="p14"><b>Il <span style="color: #109ea3;">decreto penale di condanna</span></b></h3>
<p class="p10">Il <b>decreto penale di condanna</b> è un procedimento speciale previsto dal codice di procedura penale. Tale procedimento ha anche lo scopo di ridurre il carico di lavoro che grava sul sistema giudiziario, incentivando i condannati ad accettare la decisione attraverso <b>sconti e vantaggi</b> applicati alla <b>pena</b> irrogata. Si tratta di un procedimento applicabile a molti altri reati, non solo a quelli relativi alla guida in stato di ebrezza.</p>
<p class="p10"><b>Normalmente, nel caso della guida in stato di ebrezza, questa è la via seguita dalla Procura della Repubblica, che chiede l&#8217;emissione del Decreto Penale di Condanna. </b></p>
<p class="p10">L’imputato ha la possibilità di <b>opporsi</b> al decreto penale di condanna entro <b>15 giorni</b> dall’<b>emissione</b> dello stesso. Nel medesimo momento sarà possibile <b>richiedere al giudice il giudizio abbreviato</b>, l’applicazione della <b>pena su richiesta</b>, il giudizio <b>immediato, la sospensione del processo con messa alla prova</b> e, nel caso della guida in stato di ebrezza (se ne sussistono i presupposti) i <b>lavori di pubblica utilità</b>.</p>
<h3 class="p14"><b>Applicazione della pena su richiesta delle parti (<span style="color: #109ea3;">patteggiamento</span>)</b></h3>
<p class="p10">Come detto, una volta emesso il decreto penale di condanna, è possibile che le parti preferiscano procedere con l’<b>applicazione della pena su richiesta delle parti</b>, noto come <b>patteggiamento</b>, disciplinato dall’articolo 444 c.p.p. Esso consiste nella richiesta da parte <b>dell’imputato e dal Pubblico Ministero </b>di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva se, diminuita fino ad 1/3, non supera i 5 anni soli. La parte che formula la richiesta può anche chiedere la sospensione condizionale della pena.</p>
<p class="p10">In caso di patteggiamento si beneficia della riduzione della pena <strong>fino ad un terzo</strong>.</p>
<p class="p10">Chi richiede l’applicazione di pena su richiesta, può contestualmente formulare richiesta di convertire la pena in <b>lavori di pubblica utilità</b>, come previsto dal comma 9-bis dell’articolo 186 C.d.S.</p>
<h3 class="p14"><b>Lavori di <span style="color: #109ea3;">pubblica utilità</span></b></h3>
<p class="p10">I <b>lavori di pubblica utilità</b> corrispondono ad una <b>sanzione sostitutiva delle pene, </b>siano essere<b> detentive o pecuniarie</b>, applicabili anche nel caso di commissione del reato di guida in stato di ebbrezza. I lavori di pubblica utilità consistono nello svolgere <b>un’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività</b>, soprattutto nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. Tale misura presuppone sempre il <b>consenso</b> del <b>condannato</b>. In genere, le attività saranno svolte presso: enti convenzionati, Regione, Provincia o Comuni di residenza dell’indagato. I lavori di pubblica utilità possono avere una <b>durata compresa tra il minimo di 10 giorni ed il massimo di 6 mesi</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">Il <b>calcolo</b> della durata dei lavori di pubblica utilità, dopo la riforma del Codice della Strada del 2010, avviene nel seguente modo:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li11"><span class="s2"><b>1 giorno di pena detentiva</b> equivale a <b>1 giorno di lavori</b> di pubblica utilità;</span></li>
<li class="li11"><span class="s2"><b>250 € equivalgono ad un giorno di lavori di pubblica utilità</b> (per esempio, per una ammenda di € 1000, il condannato dovrà svolgere 4 giorni di lavori di pubblica utilità);</span></li>
<li class="li11"><span class="s2"><b>1 giorno di lavori</b> di pubblica utilità è composto da <b>almeno 2 ore</b> di lavoro.</span></li>
</ul>
<p class="p10">L’<b>esito positivo</b> dei lavori di pubblica utilità comporta:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li11"><span class="s2"><b>l’estinzione del reato</b> e la <b>riduzione alla metà</b> della sanzione accessoria della <b>sospensione della patente</b>;</span></li>
<li class="li11"><span class="s2"><b>revoca della confisca</b> del veicolo sequestrato.</span></li>
</ul>
<p class="p10">Il giudice può decidere per i lavori di pubblica utilità a condizione che l’indagato <b>non abbia provocato un incidente stradale</b>. Altrimenti, in quel caso, la soluzione che più si avvicina all’istituto dei lavori di pubblica utilità è il procedimento speciale della sospensione del procedimento con <b>messa alla prova</b>.</p>
<p>Alcuni Tribunali (come il <strong>Tribunale di Verona</strong>) hanno pubblicato delle Tabelle in cui sono stati già quantificati i giorni e, poi, le ore di lavori corrispondenti a seguito della conversione, tenendo conto delle caratteristiche dell&#8217;autore del reato e delle circostanze in cui esso è avvenuto. In questo modo è possibile sapere fin da subito e con certezza le ore di lavori necessarie.</p>
<p>Va segnalato che, nel caso della guida in stato di ebrezza, in caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, <strong>il periodo di sospensione della patente di guida viene dimezzato.</strong></p>
<h3 class="p14"><b>Sospensione del procedimento con <span style="color: #109ea3;">messa alla prova</span></b></h3>
<p class="p10">L’istituto della <b>sospensione del procedimento con messa alla prova</b> è disciplinato dall’articolo 168-bis c.p. La norma dispone che la messa alla prova consiste nella prestazione di <b>condotte</b> volte all’<b>eliminazione delle conseguenze dannose pericolose derivanti dal reato</b> e, ove possibile, a <b>risarcire del danno</b> cagionato. In questi caso, l’imputato deve anche seguito un programma di recupero per il tramite del <b>servizio sociale</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10">L’istituto della messa alla prova integra <b>diversi tipi di condotta positiva</b> che devono essere adempiuti dall’indagato: svolgimento di <b>lavori in favore della collettività</b>; prestazione di <b>condotte riparatorie</b>; <b>risarcimento del danno</b>, ove possibile, per rimuovere gli effetti dannosi del reato. L’esito positivo della prova <b>estingue il reato</b>, ma <b>non le sanzioni amministrative accessorie</b>, che tipicamente interessano la patente di guida, quali la sospensione o la revoca.</p>
<p class="p10">Inoltre, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 2020, n. 75, anche nel caso di esito positivo della messa alla prova il giudice dovrà disporre la <b>revoca della confisca del veicolo</b>.</p>
<p>Anche nel caso di esito positivo della sospensione del processo con messa alla prova <strong>il periodo di sospensione della patente di guida viene dimezzato.</strong></p>
<p class="p10">È possibile usufruire della sospensione del procedimento con messa alla prova <b>solo una volta.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<h3 class="p14"><b>Circolare in stato di ebbrezza su <span style="color: #109ea3;">velocipedi anche elettrici<span class="Apple-converted-space"> </span></span></b></h3>
<p class="p16">Si può essere multati e denunciati per <b>guida in stato di ebbrezza</b> anche conducendo un <b>monopattino elettrico</b>. Il Codice della Strada equipara infatti tali mezzi alle biciclette con tutto ciò che comporta in termini normativi. Pertanto anche se per guidare i monopattini non è richiesto il conseguimento di un<span class="s6">’</span>apposita patente (ma c’è chi vorrebbe introdurla), <b>i conducenti devono comunque rispettare tutte le regole comportamentali previste dal codice stradale</b>.</p>
<p class="p16">Bisogna rispettare quindi tutte le regole sulla guida in stato di ebbrezza.</p>
<p class="p17">I <b>monopattini elettrici </b>così come gli altri veicoli sono sottoposti alle <b>medesime regole. </b>Coloro che non le rispettano rischiano pertanto di subire <b>pesanti conseguenze a livello pecuniario e, nei casi più gravi, anche penale</b>. In particolare, il comma 2 lettera c dell’articolo 186 del Codice della Strada dispone che il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro (g/L) implica la multa da 1.500 a 6.000 euro con arresto da 6 mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo (salvo che il veicolo stesso appartenga ad una persona estranea al reato). Inoltre l’importo della multa aumenta da un terzo alla metà nell’ipotesi di reato commesso da soggetti con meno di 21 anni o avvenuto tra le ore 22 e le 7.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p17">Circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, <b>il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni</b> di cui agli artt. 186 e 187 CdS, allo stesso modo di un&#8217;automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.</p>
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<p>Lo <strong>Studio Legale Vallini Vaccari </strong>può aiutarti nel caso in cui tu sia stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, sia per la fase amministrativa/cautelare e sia in caso di avvio del procedimento penale.</p>
<p>Per qualsiasi necessità, contatta i professionisti dello <strong>Studio Legale Vallini Vaccari</strong>:</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/guida-in-stato-di-ebbrezza/">Guida in Stato di Ebbrezza</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Monopattini elettrici. Istruzioni (giuridiche) per l&#8217;uso</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/monopattini-elettrici-istruzioni-giuridiche-per-luso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Monopattini Elettrici. La vicenda Un articolo del Sole24ore racconta di un soggetto che cade dal monopattino elettrico e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato a un uomo di 54 anni. ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/monopattini-elettrici-istruzioni-giuridiche-per-luso/">Monopattini elettrici. Istruzioni (giuridiche) per l&#8217;uso</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Monopattini Elettrici. La vicenda</strong></h4>
<p>Un articolo del Sole24ore racconta di un soggetto che cade dal <strong>monopattino elettrico</strong> e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato a un uomo di 54 anni. Si tratta del primo caso di <strong>guida in stato di ebbrezza su monopattino elettrico</strong>.</p>
<p>L&#8217;uomo si trovava alla guida del suo monopattino elettrico quando ha urtato il cordolo del marciapiede, finendo a terra. Immediata la richiesta di aiuto e il suo trasporto al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti, a causa delle lesioni riportate nella caduta. Sul posto anche la polizia Stradale, allertata da un testimone.</p>
<p>Su richiesta dei poliziotti intervenuti, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti per appurare un eventuale stato di alterazione dovuta all’uso di alcol. «<em>L&#8217;esito delle analisi condotte dal laboratorio di tossicologia della Azienda Sanitaria di Cagliari</em> &#8211; fanno sapere dalla Questura &#8211; <em>ha certificato la presenza nell&#8217;organismo del soggetto di un tasso alcolemico pari a 2,04 g/L</em>».</p>
<h4><strong>Le norme vigenti</strong></h4>
<p><strong>E’ scattata la denuncia all&#8217;autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza</strong>, in applicazione dell&#8217;articolo 186 del Codice della strada, che prevede l&#8217;arresto fino a 1 anno e l&#8217;ammenda fino a 6.000 euro. Il monopattino elettrico, che per il Codice della Strada è un mezzo equiparato alla bicicletta, è stato posto sotto sequestro per la successiva confisca.</p>
<p>Come avviene per le biciclette, anche per il monopattino elettrico non è richiesto il conseguimento della patente, ma <strong>chi guida deve rispettare tutte le norme di comportamento previste per la circolazione su strada</strong>.</p>
<p>E tra queste anche il divieto di porsi alla guida in stato di alterazione per l&#8217;assunzione di sostanze alcoliche.</p>
<p>Conviene quindi fare chiarezza sulle <strong>regole da seguire</strong> quando ci si pone alla guida di un <strong>monopattino elettrico</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">Monopattini Elettrici. Cosa dice la Legge?</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecologico, pratico e divertente, il numero dei monopattini elettrici sta aumentando in maniera sempre più considerevole sulle nostre strade, anche grazie ai molti incentivi all’acquisto. Allo stesso modo, però, sono esponenzialmente aumentati anche gli <strong>incidenti</strong> che li coinvolgono.</p>
<p>In Italia sono state introdotte diverse <strong>normative</strong> per regolamentare la circolazione di <strong>monopattini elettrici</strong> e<strong> segway con manubrio</strong>.</p>
<h4><strong><em>Monopattini elettrici equiparati alle biciclette</em></strong></h4>
<p>La Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha precisato che i monopattini elettrici <strong>con potenza massima di 0,5 kW </strong>(con andatura pari a 25 km/h) sono, dal 1° gennaio 2020, <strong>equiparati alle biciclette.</strong></p>
<h4><strong><em>Comportamento da tenere </em></strong></h4>
<p>Sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e <strong>norme di comportamento </strong>in materia di micromobilità elettrica.</p>
<p>I monopattini possono essere utilizzati solo da persone di età superiore a 14 anni e possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo su piste ciclabili con l’obbligo di indossare il casco; <strong>assolutamente vietato quindi l</strong>’<strong>utilizzo sui marciapiedi, con limiti</strong> <strong>di velocità pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali</strong>.</p>
<p>I mezzi, per poter circolare, devono essere dotati di <strong>segnalatori acustici</strong> e di <strong>sistemi di illuminazione</strong>; questi ultimi devono essere messi in funzione tutte le volte che le condizioni atmosferiche non consentano un’adeguata visibilità e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto. In questi casi è necessario anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. I monopattini elettrici che non sono dotati di sistemi di illuminazione dopo il tramonto non possono circolare e devono essere <strong>condotti a mano</strong>.</p>
<p><strong>E’ fatto divieto di trasportare </strong>altre persone, oggetti o animali, nonché trainare o farsi trainare da altri veicoli e di condurre animali.</p>
<p>Le multe per chi non rispetta queste disposizioni possono raggiungere gli 800 euro, con la sanzione accessoria della <strong>confisca </strong>amministrativa del veicolo.</p>
<h4><strong><em>Marciapiedi off limits, fuori città solo sulle ciclabili</em></strong></h4>
<p>Si fa <strong>divieto di circolazione </strong>dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui <strong>marciapiedi</strong> (dove però possono essere condotti a mano) e la circolazione <strong>contromano sulle strade</strong>, tranne in quelle con corsia per doppio senso ciclabile. Nelle aree pedonali la velocità massima ammessa è di 6 km/h, di 20 km/h nelle altre situazioni.</p>
<h4><strong><em>Per poter circolare</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici devono essere dotati di <strong>segnalatore acustico</strong> e di <strong>regolatore di velocità </strong><strong>configurabile</strong> e di <strong>marchiatura CE</strong>.</p>
<p>Per poter circolare su strada pubblica devono essere provvisti di luce bianca o gialla fissa anteriore, di luce rossa fissa posteriore, di catadiottro posteriore.</p>
<p><strong>A partire dal 1° luglio 2022</strong>, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia dovranno essere dotati di <strong>indicatori luminosi di svolta e di freno</strong> su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione prima dell’1 luglio 2022 dovranno<strong> adeguarsi entro il 1° gennaio 2024</strong>.</p>
<h4><strong><em>Incidente tra monopattino elettrico e pedone</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette, quindi, in base a quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice della Strada sono dei veicoli e chi li guida deve rispettare delle regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione.</p>
<p>In caso di scontro con un pedone è quasi scontato che la responsabilità dell’incidente sia addebitata al conducente del monopattino; tuttavia, può essere ravvisato un <strong>concorso di colpa </strong>in presenza di un comportamento colposo o negligente da parte di chi stava camminando a piedi.</p>
<p>L’<strong>attraversamento di un pedone </strong>non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada.</p>
<p>Come ribadito nella sentenza n.13591 del 2020, anche il <strong>cambio improvviso di direzione </strong>da parte di un pedone non è un evento imprevedibile che esclude la responsabilità dell’investitore, in quanto, come detto, soprattutto in prossimità di incroci e marciapiedi e all’interno di centri urbani e parchi cittadini dove è prevedibile la presenza di persone che camminano, chi guida un veicolo, come il monopattino, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza che gli consentano di evitare le collisioni.</p>
<p>La <strong>colpa esclusiva dell</strong>’<strong>incidente </strong>può essere addebitata al pedone investito solo quando la sua condotta colposa ha reso il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile, come può essere un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità e in stato di ebbrezza.</p>
<p>Un concorso di colpa può essere ravvisato anche quando l’attraversamento della carreggiata sia stato effettuato in modo distratto (ad esempio, dall’uso del cellulare).</p>
<h4><strong><em>Responsabilità nel sinistro tra monopattino elettrico e auto</em></strong></h4>
<p>Quando non è possibile accertare concretamente le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità si applica la presunzione di egual concorso di colpa prevista dall’<strong>articolo 2054 del Codice Civile </strong>per i conducenti coinvolti.</p>
<p>Per aver diritto ad un risarcimento integrale dei danni subiti è necessario dimostrare di non aver violato le disposizioni del Codice della Strada e di aver fatto <strong>tutto il possibile </strong>per evitare il danno.</p>
<p>Come per l’incidente in bicicletta, è necessario seguire la procedura di risarcimento ordinario: quando la responsabilità è dell’automobilista, il danneggiato deve rivolgersi alla <strong>compagnia assicurativa </strong>dell’auto, richiedendo il ristoro dei danni subiti.</p>
<p>Mentre in caso di responsabilità del conducente del monopattino, è quest’ultimo a doversi fare carico, di tasca propria, del rimborso dei danni provocati, a meno che non sia stata stipulata una <strong>polizza sulla responsabilità civile </strong>che comprenda anche questa tipologia di eventi.</p>
<h4><strong><em>Guida in stato di ebrezza</em></strong></h4>
<p>Il <strong>comma 2 lettera c dell’articolo 186 del Codice della Strada</strong> dispone che l’accertamento di un <strong>tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro</strong> (g/L) implica la <strong>multa da 1.500 a 6.000 euro</strong> con <strong>arresto da 6 mesi a 1 anno</strong> e la <a href="https://www.sicurauto.it/news/confisca-del-veicolo-illegittima-con-tasso-alcolemico-sotto-15-g-l/">c</a>onfisca del veicolo dopo la sentenza di condanna (salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato). L’importo della multa aumenta <strong>da un terzo alla metà</strong> nell’ipotesi di reato commesso da soggetti di <strong>età inferiore a 21 anni </strong>o avvenuto dalle ore 22 alle 7.</p>
<p>Circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, allo stesso modo di un&#8217;automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.</p>
<h4><strong><em>Sanzioni amministrative</em></strong></h4>
<p>Spesso appare che i ragazzi siano i più irrispettosi delle regole. Accade che vadano addirittura in due in monopattino senza il casco (obbligatorio fino al raggiungimento della maggiore età). Una violazione di queste regole è soggetta ad una serie di multe, d’importo più o meno elevato a seconda della gravità dei casi.</p>
<p>Con l’aggiornamento del Codice della Strada sono state aggiornate anche le regole che, se trasgredite, fanno scattare una multa che va da un <strong>minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro</strong>. Le misure da rispettare sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>Guida solamente dai 14 anni in su;</li>
<li>Chi ha meno di 18 anni ha l’obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;</li>
<li>Vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli o farsi trainare;</li>
<li>Quando le condizioni di visibilità lo richiedano, e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto, è possibile circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa anteriore, e posteriormente di luce rossa fissa e catadiottri rossi; in questi casi è inoltre richiesto indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;</li>
<li>Obbligo di circolare solo su strade urbane (con limite di velocità di 50 km/h), per i monopattini non si devono superare i 25 km/h;</li>
<li>Vietato circolare sui marciapiedi e contromano, salvo i casi di strade con doppio senso ciclabile.</li>
</ul>
<p>In altre circostanze, è prevista una multa che va da un <strong>minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro</strong>, per chiunque circoli con un monopattino a motore <u>non</u> avente i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>Caratteristiche costruttive adeguate al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;</li>
<li>Assenza di posti a sedere (per le biciclette);</li>
<li>Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;</li>
<li>Segnalatore acustico;</li>
<li>Regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti stabiliti;</li>
<li>Marchiatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.</li>
</ul>
<p>Nel caso di <strong>violazione del divieto di sostare sul marciapiede</strong>, si applica la stessa sanzione prevista per ciclomotori e motoveicoli, per la quale si va da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 euro.</p>
<h4><strong><em>L</em>’<em>assicurazione</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici ad uso personale non richiedono alcuna assicurazione obbligatoria. Non è, inoltre, previsto alcun bollo o tassa di circolazione. Come disciplina la legge 8/2020, infatti, <strong>l&#8217;assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria</strong>, ad oggi,<strong> solo per i mezzi in sharing</strong>.</p>
<p>I numerosi Comuni che oggi mettono a disposizione dei propri cittadini un servizio di sharing di monopattini elettrici scelgono la società a cui affidarsi attraverso un bando di gara. Tra i requisiti obbligatori che bisogna presentare per partecipare al bando risulta esserci anche una <strong>polizza a tutela di terzi e degli utenti che fruiscono del servizio</strong>. Le compagnie si sono subito mosse in tal senso e sono ora reperibili sul mercato formule di copertura atte a coprire i danni da circolazione e da infortunio del conducente. Quindi sia che i Comuni decidano di fare da sé, gestendo il servizio in autonomia, o che lo assegnino a operatori esterni, <strong>la copertura deve essere sempre garantita</strong>.</p>
<p>La copertura assicurativa dei monopattini in sharing è un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che copre quindi le lesioni accidentali cagionate ad altre persone o ai loro beni durante l’uso del mezzo condiviso. Il costo della polizza è compreso nella tariffa di utilizzazione del monopattino, per cui tutti i fruitori dei servizio di sharing sono automaticamente assicurati. Ovviamente qualsiasi <strong>utente è libero di integrare l’assicurazione dei monopattini in sharing</strong>, qualora non la ritenga sufficiente, con un’altra da stipulare presso una compagnia di fiducia.</p>
<p>Le società di noleggio sono tenute a organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, <strong>adeguate campagne informative </strong>sull’uso corretto del monopattino elettrico e a inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali.</p>
<p>Infine, per scongiurare la sosta abusiva dei mezzi in sharing si introduce la novità dell’<strong>obbligo di fotografia del mezzo a fine noleggio</strong>.</p>
<h4><strong><em>Quale futuro per i monopattini elettrici?</em></strong></h4>
<p>I monopattini elettrici non sono giocattoli ma <strong>veicoli a tutti gli effetti </strong>sottoposti alle medesime regole degli altri.</p>
<p>Coloro che <strong>non le rispettano </strong>rischiano pertanto di subire <strong>pesanti conseguenze </strong>a livello pecuniario e, nei casi più gravi, anche penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Se hai subito danni a seguito di un</em><em> incidente e hai subito un infortunio a bordo di un monopattini elettrici o altri dispositivi di micromobilità lo Studio Legale Vallini Vaccari può assisterti e aiutarti a presentare una richiesta di risarcimento danni.</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>DPCM illegittimi se limitano la libertà personale</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/dpcm-illegittimi-se-imitano-la-liberta-personale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 21:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
		<category><![CDATA[illegittimi]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I DPCM che limitano la libertà personale dei consociati sono illegittimi e, quindi, non è reato dichiarare il falso nell&#8217;autocertificazione. Lo spiega la recente Sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, n. ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>I DPCM che limitano la libertà personale dei consociati sono illegittimi e, quindi, non è reato dichiarare il falso nell&#8217;autocertificazione.</p>
<p>Lo spiega la recente Sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, n. 54 del 27.1.2021, che ha riaffermato il “monolitico” principio costituzionale della inviolabilità della libertà personale, previsto dall’art.13 della Costituzione, da oltre un anno messo in discussione dalle disposizioni emergenziali per la lotta al <strong>coronavirus</strong>.</p>
<p>La vicenda riguarda due persone che, trovate fuori dalla propria abitazione durante il <strong><em>lockdown</em></strong>, avevano attestato falsamente nell’<strong>autocertificazione</strong> di essersi allontanati dall’abitazione per eseguire esami clinici.</p>
<p>Nonostante la richiesta di condanna del Pubblico Ministero per il reato di falso in autocertificazione, il Giudice delle Indagini Preliminari ha ritenuto di <strong>assolvere i due malcapitati</strong>.</p>
<p>Infatti, dice, un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, seppur con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare che, a ben vedere, nel nostro ordinamento consiste in una sanzione restrittiva della libertà personale irrogata dal Giudice penale per alcuni gravi o particolari reati in fase cautelare, giudiziale o esecutiva.</p>
<p>In questi casi, la legge prevede rigidi e tassativi presupposti per applicare i c.d. <strong>domiciliari</strong>. L’articolo 13 della Costituzione, infatti, stabilisce che: “<em>le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge</em>”.</p>
<p>Primo tra tutti, quindi, occorre che la limitazione della libertà personale debba avvenire attraverso una norma di legge e non con un DPCM, che è atto amministrativo di rango secondario (<strong>riserva di legge</strong>).</p>
<p>In secondo luogo, la norma richiede che per applicare l’obbligo di permanenza domiciliare sia necessaria non solo una legge (come tale generale ed astratta, applicabile ad un numero indefinito di cittadini), ma anche un provvedimento individuale diretto nei confronti di uno specifico soggetto da parte dell’Autorità Giudiziaria (<strong>riserva di giurisdizione</strong>).</p>
<p>Questi due corollari non esistono nel caso dei DPCM che da marzo ad oggi si stanno susseguendo, con la conseguenza che il singolo Giudice dovrebbe di volta in volta <strong>disapplicare la norma limitativa della libertà personale</strong>, in quanto illegittima.</p>
<p>Così, dice il Giudice reggiano, non si può contestare il reato di falso ideologico in autocertificazione, posto che “<em>entrambi gli imputati sono stati costretti, proprio in forza di tale decreto, a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro paese e dunque illegittima, per cui dalla disapplicazione delle disposizioni del Dpcm, deriva necessariamente la non punibilità della contestata condotta di falso</em>”.</p>
<p>Tale arresto, a ben vedere, potrebbe valere anche con riferimento al c.d. Decreto di Pasqua. In questo caso, infatti, anche se la limitazione non è stata imposta con il DPCM, ma con un decreto-legge, che è atto avente forza di legge, mancherebbe comunque il secondo requisito del provvedimento giurisdizionale diretto ed individuale, per poter applicare la permanenza domiciliare e ritenere rispettato l’art. 13 della Costituzione.</p>
<p>Resta inteso che la soluzione offerta dal Giudice reggiano riguarda le sole ipotesi di obbligo di permanenza domiciliare (ad esempio il <strong>lockdown in zona rossa</strong> o, anche, il <strong>coprifuoco</strong>), ma non le limitazioni agli spostamenti tra Comuni o Regioni diverse. In questo caso, infatti, la norma costituzionale applicabile non è l&#8217;art. 13, ma l&#8217;art. 16, ai sensi del quale &#8220;<em>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza</em>&#8220;. Invero, la norma richiede il solo provvedimento legislativo e non anche quello giudiziario al fine di rendere efficace e vincolante la restrizione.</p>
<p><a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">Per maggiori informazioni non esitate a contattare gli avvocati</a>.</p>
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		<title>CORONAVIRUS f.a.q.</title>
		<link>https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-emergenza-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nicolò vallini vaccari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’evoluzione delle misure di emergenza per il contenimento del coronavirus Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 Il primo passo verso il contenimento dell’epidemia da coronavirus è stata l’emanazione di un decreto-legge, recante “Misure urgenti ...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>L’evoluzione delle misure di emergenza per il contenimento del coronavirus</h2>
<h4><strong>Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020</strong></h4>
<p>Il primo passo verso il contenimento dell’epidemia da <strong>coronavirus</strong> è stata l’emanazione di un decreto-legge, recante “<em>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>”.</p>
<p>L’art. 1, comma 1, del decreto, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, prescrive che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva <strong>almeno una persona</strong>, le “<em>autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica</em>”.</p>
<p>La norma, all’art. 3, dispone che le misure siano adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).</p>
<h4><strong>DPCM 8 marzo 2020</strong></h4>
<p>Ad introdurre le prime concrete misure contenitive a livello regionale è stato il DPCM dell’8 marzo (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-8-marzo-2020.pdf">link al DPCM 8.3.2020</a>), con il quale nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono state adottate varie misure di sicurezza volte ad impedire la diffusione del coronavirus, valide sino al 3 aprile 2020.</p>
<p>Tra queste, vanno ricordate:</p>
<ul>
<li><strong>quarantena obbligatoria</strong> per i positivi al coronavirus;</li>
<li><strong>sospensione di tutti gli eventi sportivi</strong>, salva la possibilità di svolgere competizioni professionali nazionali o internazionali in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (possibilità esclusa con il successivo DPCM 9 marzo 2020);</li>
<li><strong>sospensione di tutte le manifestazioni organizzate</strong>, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (con sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);</li>
<li><strong>chiusura delle scuole di ogni ordine e grado</strong>;</li>
<li><strong>chiusura dei bar e ristoranti alle ore 18:00</strong>.</li>
</ul>
<p>La principale misura di contenimento resta, comunque, quella del <strong>c.d. distanziamento sociale</strong>, previsto dall’art. 1 lettera a) del decreto:</p>
<p>“<em>evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, <strong>nonché all’interno dei medesimi territori</strong>, salvo che per gli spostamenti motivati da <strong>comprovate esigenze lavorative</strong> o <strong>situazioni di necessità</strong> ovvero spostamenti per <strong>motivi di salute</strong>. È consentito il <strong>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</strong></em>”.</p>
<p>Sul fronte dell’attività motoria ricreativa, il decreto dispone che su tutto il territorio nazionale siano consentiti “<em>lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo</em>”, esclusivamente “<em>a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro</em>”.</p>
<h4><strong>DPCM 9 marzo 2020</strong></h4>
<p>Il giorno successivo, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del coronavirus e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio ha esteso le misure previste dal DPCM 8 marzo 2020 per le Regioni e le province più contagiate all’<strong>intero territorio nazionale</strong> (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-9-marzo-2020.pdf">link al DPCM 9.3.2020</a>).</p>
<p>Di conseguenza, <strong>in tutta Italia</strong> è stato introdotto, tra gli altri, anche il divieto di ogni spostamento che non sia giustificato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.</p>
<p>Il decreto, inoltre, ha irrigidito le misure di sicurezza e prevenzione, vietando in tutta Italia “<em>ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico</em>” e definitivamente disponendo la sospensione di ogni attività sportiva professionale (Serie A <em>in primis</em>; il 13 marzo 2020, la UEFA ha a sua volta deciso di sospendere le gare di Europa League e Champions League).</p>
<p>Il DPCM conferma anche le disposizioni relative all’<strong>attività motoria</strong>, che può svolgersi <strong>all’aperto</strong> (posta la chiusura obbligatoria di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori già prevista dal DPCM 8 marzo 2020 per i territori più contagiati) a condizione che sia possibile consentire il rispetto della <strong>distanza di sicurezza interpersonale di un metro</strong>.</p>
<h4><strong>DPCM 11 marzo 2020</strong></h4>
<p>Dopo alcuni giorni, il Governo ha deciso di introdurre ulteriori misure di contenimento del coronavirus, prevedendo in particolare la chiusura di tutte “<em>le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione </em><em>per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità</em>”, delle “<em>attività dei servizi di ristorazione</em>” e delle “<em>attività inerenti i servizi alla persona</em>” fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti (<a href="https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DPCM-11-marzo-2020.pdf">link al DPCM 11.3.2020</a>).</p>
<h2><strong>Cosa si può e fare e cosa invece non si può più fare durante l&#8217;emergenza coronavirus</strong></h2>
<p>Vista la complessità delle disposizioni d’emergenza e la loro introduzione “a cascata”, con ciascun decreto introdotto per modificare ed integrare quello precedente, che a sua volta adottava misure sulla base di un decreto-legge a monte, v’è ora da chiedersi:</p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa si può ancora fare??</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa non si può fare??</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>cosa mi succede se non rispetto le nuove regole  sul coronavirus??</em></p>
<p>Partiamo dall’ultima delle domande riportate, facendo un’ovvia premessa.</p>
<p>Le regole adottate dal Governo sono poste a <strong>tutela della collettività</strong> e della <strong>salute pubblica e individuale</strong> di ciascun cittadino. Servono a rallentare, sino ad eliminare, la diffusione del coronavirus, che ogni giorno uccide centinaia di persone. Quindi, prima ancora che giuridicamente, ognuno è tenuto <strong>moralmente ed eticamente</strong> a rispettare le limitazioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus.</p>
<p><strong>La prima regola, quindi, è restare a casa</strong>, salvo che non sia strettamente necessario.</p>
<p>Tanto premesso, seguendo le regole imposte dai decreti richiamati, è consentito spostarsi sul territorio nazionale soltanto per:</p>
<ul>
<li>comprovate esigenze lavorative;</li>
<li>situazioni di necessità,</li>
<li>motivi di salute,</li>
<li>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</li>
</ul>
<p>Queste regole valgono non solo per gli spostamenti al di fuori del comune, ma anche per quelli <strong>all’interno del proprio comune di residenza</strong>.</p>
<p>Il motivo dello spostamento va sempre indicato sull’apposita autodichiarazione fornita dal Ministero dell’Interno, la quale, in ogni caso, può essere richiesta direttamente anche agli agenti di pubblica sicurezza che dovessero chiedere spiegazioni durante un controllo (<a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf">link al nuovo modulo fornito dal Ministero dell&#8217;Interno il 17 marzo 2020</a>)</p>
<p>Ciò detto, senza pretesa di esaustività, si va ad affrontare e spiegare le singole ipotesi che giustificano lo spostamento personale all’interno del territorio nazionale durante l&#8217;emergenza coronavirus.</p>
<h4><strong>Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</strong></h4>
<p>Partiamo dall’ultima delle ipotesi indicate dai DPCM, per confutare il primo <em>escamotage</em> che alcuni hanno sollevato <strong>non è possibile spostarsi senza alcun motivo all’andata per poi giustificare il ritorno a casa con la scusa del rientro al proprio domicilio</strong>.</p>
<p>Infatti, il rientro al domicilio legittima lo spostamento solo se l’uscita è a sua volta giustificata da uno dei motivi espressamente previsti dalle disposizioni di sicurezza (comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità).</p>
<h4><strong>Comprovate esigenze lavorative</strong></h4>
<p>Secondo l’interpretazione dei Consulenti del Lavoro (circolare 6/2020), le comprovate esigenze lavorative “<em>non devono necessariamente rivestire il carattere della eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite, alla luce di quanto emerge dalla norma e dai primi chiarimenti di prassi, alle <strong>ordinarie esigenze</strong> richieste dalle modalità attraverso le quali si è tenuti a rendere la prestazione lavorativa</em>”.</p>
<p>La legge, in effetti, non impone a tutte le attività produttive di chiudere (ma solo a quelle indicate negli allegati al DPCM del 11 marzo 2020), consentendo la prosecuzione delle attività produttive con delle specifiche raccomandazioni:</p>
<ul>
<li>adozione, ove possibile, dello <strong><em>smart working</em></strong>;</li>
<li>si incentivano ferie e congedi retribuiti;</li>
<li>si consiglia la <strong>chiusura di reparti non indispensabili</strong>;</li>
<li>l’assunzione di <strong>protocolli di sicurezza anti-contagio</strong> e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;</li>
<li>la <strong>sanificazione</strong> dei luoghi di lavoro.</li>
</ul>
<p>Pertanto, è sempre consentito lo spostamento giustificato dalle ordinarie esigenze lavorative, oltre ad essere consentito anche il <strong>normale</strong> tragitto casa lavoro (si badi: normale tragitto!!).</p>
<p>Vanno in questo senso anche le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo Economico e quello dei Trasporti: “<em>salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa</em>”. Sono indicazioni che, per estensione, si possono considerare applicabili a tutti i lavoratori.</p>
<p>A ulteriore conferma, arrivano le FAQ pubblicate sul sito del Governo, in base alle quali:</p>
<ul>
<li><strong>è sempre possibile uscire per andare al lavoro</strong>, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi;</li>
<li><strong>si considerano giustificati gli spostamenti per esigenze lavorative</strong> (anche da un comune all’altro).</li>
</ul>
<p>Chiaramente, l’esigenza lavorativa deve essere “comprovata”.</p>
<p>Pertanto, in sede di controllo da parte delle Autorità di sicurezza, è chiesto al lavoratore di dimostrare la finalità lavorativa del proprio spostamento, attraverso l’<strong>esibizione del contratto di lavoro</strong>, del <strong><em>badges</em></strong> ed anche dell’<strong>autocertificazione</strong> pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno</p>
<h4><strong>Motivi di salute</strong></h4>
<p>Il DPCM in vigore consente, come ovvio, gli spostamenti giustificati da ragioni di salute, che devono tuttavia essere documentate mediante l’esibizione della documentazione sanitaria, dell’appuntamento fissato dal medico e, chiaramente, mediante l’esibizione del modulo di autodichiarazione.</p>
<h4><strong>Situazioni di necessità</strong></h4>
<p>Gli spostamenti sono consentiti per <strong>comprovate esigenze primarie non rinviabili</strong>, come ad esempio per l’<strong>approvvigionamento alimentare</strong>, per andare in <strong>farmacia</strong>, per la gestione quotidiana degli <strong>animali domestici</strong>, per <strong>fornire assistenza ad un parente anziano non autosufficiente</strong> ed anche per svolgere <strong>attività sportiva e motoria all’aperto</strong>, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro (si veda a tal riguardo la <a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf">circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020, pag. 4</a>).</p>
<p>Anche in questo caso, punto nodale della disposizione è la dimostrazione della situazione di necessità.</p>
<p>Oltre all’autodichiarazione, se richiesti dalle Autorità di sicurezza, vanno esibiti, ad esempio, gli scontrini delle farmacie o dei supermercati o le borse della spesa.</p>
<h4><strong>Attenzione!</strong></h4>
<p>Non c’è dubbio che l’attività motoria sia espressamente consentita dal DPCM 9 marzo 2020 e che essa, secondo la circolare del 12 marzo 2020, rientri tra le situazioni di necessità che possono giustificare gli spostamenti a piedi e in bicicletta.</p>
<p>Tuttavia, ancor più evidente è che l’attività motoria deve rispettare due regole precise:</p>
<ul>
<li>se ci si trova in un luogo con più persone, bisogna <strong>rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro tra ciascun individuo</strong>;</li>
<li>bisogna <strong>evitare di formare assembramenti di persone</strong>.</li>
</ul>
<p>Nonostante le chiare indicazioni normative, questa particolare disposizione è stata, per così dire, “male interpretata” da alcuni concittadini, che con la scusa dell’attività motoria hanno organizzato corse di gruppo, biciclettate, partite a calcio e, in generale, assembramenti non consentiti.</p>
<p>Motivo per il quale, alcuni Sindaci di Comuni italiani hanno emanato ordinanze di urgenza ex art. 50 TUEL, con le quali sono state ulteriormente limitate le possibilità di spostamento dei cittadini.</p>
<p>È il caso del <strong>Comune di Verona</strong>, che vista l’anormale affluenza di persone nelle aree ricreative all’aperto, si è visto costretto a vietare su tutto il territorio comunale e sino al 25 marzo (<a href="https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/RedazioneWeb/Allegati/ord_00016_16-03-2020.pdf">si veda l’ordinanza al seguente link</a>):</p>
<ul>
<li>la circolazione sulle piste ciclopedonali, salva la possibilità di percorrere con velocipedi per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;</li>
<li>l’accesso ai pedoni su tutte le piste ciclopedonali;</li>
<li>l’accesso nelle aree verdi (compresi i bastioni del Parco della Mura comunali) e sulle alzaie del fiume Adige;</li>
<li>l’utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;</li>
<li>di limitare l’accesso alle aree cani ad una sola persona per volta e per un massimo di cinque minuti.</li>
</ul>
<p>L’ordinanza introduce anche una sanzione amministrativa per il caso della sua violazione, che va da 25 euro a 500 euro.</p>
<h2><strong>Le sanzioni</strong></h2>
<p>La violazione delle norme introdotte dai DPCM (spostamenti senza le comprovate esigenze lavorative, di salute, di necessità primaria e di rientro) configura un’<strong>ipotesi di reato</strong>.</p>
<p>Si tratta del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, previsto e punito dall’<strong>art. 650 c.p.</strong>, a mente del quale “<em>Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d&#8217;ordine pubblico o d&#8217;igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con <strong>l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda fino a duecentosei euro</strong></em>”.</p>
<p>Prima conseguenza dell’introduzione di una ipotesi di reato è, quindi, che <strong>la multa non può essere concretamente emessa dalla Polizia che effettua il controllo</strong>, la quale, quindi, non può chiedere il pagamento della sanzione e, in caso di violazione, deve solo trasmettere la notizia di reato alla competente Procura.</p>
<p>La sanzione penale, quindi, sarà poi applicata dall’Autorità Giudiziaria.</p>
<p>L’ipotesi più probabile è che, all’esito delle indagini, il Pubblico Ministero emetta un decreto penale di condanna nei confronti del trasgressore, condannandolo al pagamento di una somma pecuniaria.</p>
<p>In questi casi, all’imputato sarà nominato d’ufficio un avvocato e lo stesso avrà anche la facoltà (e la convenienza) di rivolgersi ad un proprio <strong>legale di fiducia</strong>, il cui nominativo potrà essere fornito anche agli agenti nel momento in cui questi effettuano il controllo e provvedono alla denuncia.</p>
<p>L’imputato, quindi, potrà verosimilmente o chiedere la prosecuzione del processo allo scopo di provare la propria innocenza (se, ad esempio v’erano specifici motivi in grado di rendere legittimo lo spostamento che tuttavia non sono stati considerati dalle Forze di polizia), oppure chiedere l’<strong>estinzione del procedimento</strong> facendo uso dell’istituto giuridico della <strong>oblazione c.d. facoltativa</strong>.</p>
<p>Questo strumento è previsto dall’<strong>art. 162 bis c.p.</strong> e consente, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.</p>
<p>In questo caso, quindi, la sanzione “base”, cui si dovranno aggiungere le spese del procedimento (di solito assai contenute), sarebbe di <strong>centotre euro</strong> (pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista dall’art. 650 c.p.).</p>
<p>Trattandosi di oblazione c.d. facoltativa, diversamente da quella obbligatoria prevista dall’art. 162 c.p. per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, il Giudice potrà decidere anche di respingere la domanda di oblazione, in caso di abitualità della condotta (art. 104 c.p.), di contravventore professionale (art. 105 c.p.) ovvero avuto riguardo alla gravità del fatto.</p>
<p>Tralasciando le ipotesi di abitualità e professionalità, che si applicano solo a soggetti che abbiano riportato più di tre condanne penali per contravvenzioni della stessa indole (quindi si parla di un soggetto che nella vita sia stato denunciato e condannato per tre volte per la violazione dell’art. 650 c.p.), si evidenzia che la “gravità del fatto” rappresenta un’ipotesi limite, la quale deve essere giustificata da parte del Giudice sulla base di chiare evidenze fattuali che dimostrino una condotta gravemente offensiva del contravventore, la quale si ritiene non sussista nel caso “ordinario” di mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza.</p>
<p>Altra conseguenza, sempre penale, ipotizzabile in questo panorama di legislazione emergenziale è rappresentato dalle <strong>false dichiarazioni al pubblico ufficiale</strong>.</p>
<p>Se, infatti, durante un controllo si presenta all’Autorità di sicurezza una <strong>autodichiarazione che risulti poi mendace</strong> (ad esempio si indicano i motivi lavorativi dello spostamento ma, dopo i controlli, risulta che il soggetto era magari in ferie, o che l’azienda è chiusa), si realizza l’ipotesi di reato di cui all’<strong>art. 495 c.p.c.</strong>, a mente del quale “<em>chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la <strong>reclusione da uno a sei anni</strong></em>”.</p>
<p>Si tratta di un <strong>reato particolarmente grave</strong>, che prevede una sanzione massima di sei anni di reclusione, cosa che esclude anche la possibilità di fare uso della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p. per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.</p>
<p>Pertanto, è caldamente consigliabile di non riportare dichiarazioni mendaci nel modulo fornito dal Ministero.</p>
<h2><strong>Le particolari misure adottate dal Comune di Verona contro il coronavirus</strong></h2>
<p>Nel caso di <strong>ordinanze sindacali di urgenza</strong>, come quella adottata dal Comune di Verona, il principale strumento sanzionatorio è rappresentato dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (Teso Unico Enti Locali), che prevede in caso di violazione delle disposizioni la <strong>sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro</strong>.</p>
<p>In questo caso, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non si configura invece la contravvenzione prevista dal richiamato art. 650 c.p., figura di reato quest’ultima applicabile solo ove vengano in considerazione provvedimenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.</p>
<p>Pertanto, chi a Verona trasgredisce le specifiche disposizioni adottate dal Sindaco sarà soggetto alla sanzione amministrativa, mentre se e quando, nello stesso Comune, vengono violate le norme generali introdotte dai DPCM, restano applicabili le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 495 c.p. (quest’ultima in caso di falso al pubblico ufficiale).</p>
<p>In altre parole, se ti siedi su una panchina o accedi nelle aree verdi (compresi i bastioni del Parco della Mura comunali) o sulle alzaie del fiume Adige, ovvero a piedi sulle piste ciclopedonali etc., la sanzione è quella amministrativa, anche perché tali attività sarebbero consentite dal DPCM, sempre che sia rispettata la <strong>distanza di sicurezza di un metro</strong>.</p>
<p>Se, invece, sempre a Verona, ci si sposta senza che sussistano le comprovate esigenze richieste dalla normativa di emergenza o, in generale, si violano le prescrizioni e le limitazioni previste dsi DPCM, allora si verrà denunciati per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e, in caso di dichiarazioni false sul modulo, per il reato di falso a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><u>#restiamoacasa</u></strong></h2>
<p>In ogni caso, ricordiamoci che la prima e più basilare forma di <strong>rispetto e di responsabilità</strong> è quella di seguire le regole poste a tutela della collettività e della salute non solo pubblica, ma di ogni cittadino, giovane o anziano che sia.</p>
<p><strong>Quindi, fatta la legge, almeno per stavolta, cerchiamo di non trovare l’inganno</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ogni dubbio non esitate a <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/contatti/">contattare</a> lo studio legale Vallini Vaccari (Verona, Via Valpantena, 28) ai seguenti recapiti:</p>
<p><strong>mail</strong> <a href="mailto:info@studiovallinivaccari.it"><em>info@studiovallinivaccari.it</em></a></p>
<p><strong>tel </strong><a href="tel:0455118261">045.5118261</a></p>
<p>avv. Nicolò Maria Vallini Vaccari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovallinivaccari.it/coronavirus-emergenza-sanzioni/">CORONAVIRUS f.a.q.</a> proviene da <a href="https://www.studiovallinivaccari.it">Studio Legale Avvocato Vallini Vaccari</a>.</p>
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