Direttiva (UE) 2021/2118 e assicurazione RC Auto: tutte le novità
- 13 Dicembre 2025
- nicolò vallini vaccari
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INDICE DEI CONTENUTI
ToggleIntroduzione
La Direttiva (UE) 2021/2118 rappresenta un intervento di grande rilievo nel sistema dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Il legislatore europeo ha inteso rafforzare la tutela delle vittime della strada, armonizzare le discipline nazionali e adeguare il quadro normativo all’evoluzione tecnologica e sociale dei mezzi di trasporto.
Il recepimento della direttiva ha comportato modifiche significative al Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e ha inciso su aspetti centrali quali la definizione di veicolo, l’ambito dell’obbligo assicurativo, i massimali minimi, le procedure di liquidazione e gli strumenti di trasparenza per gli assicurati.
Nuova definizione di “veicolo” e di “uso del veicolo”
Uno degli snodi fondamentali della riforma riguarda la ridefinizione del concetto di veicolo ai fini dell’obbligo assicurativo.
Ai sensi dell’art. 1 del Codice delle Assicurazioni Private, rientrano ora nella nozione di veicolo:
- i mezzi a motore destinati alla circolazione su strada;
- i rimorchi, anche quando non risultino agganciati al veicolo trainante;
- i veicoli elettrici leggeri, come anche i monopattini, individuati con apposito decreto ministeriale (per un approfondimento si legga l'articolo dedicato ai sinistri su monopattini).
La definizione si fonda su criteri oggettivi di velocità e peso, includendo:
- veicoli con velocità superiore a 25 km/h;
- veicoli con peso superiore a 25 kg e velocità superiore a 14 km/h.
Parimenti rilevante è la nuova nozione di “uso del veicolo”, che prescinde:
- dal tipo di terreno su cui il mezzo è utilizzato;
- dal fatto che il veicolo sia in movimento o in sosta;
- dalla collocazione in area pubblica o privata.
L’obbligo assicurativo è collegato esclusivamente alla funzione del veicolo come mezzo di trasporto al momento del sinistro, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale ed europea (Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8620; Corte di Giustizia UE, 28 novembre 2017, C-514/16).
Estensione dell’obbligo assicurativo e rischio statico
La direttiva amplia sensibilmente l’ambito di applicazione dell’assicurazione RC auto.
L’obbligo assicurativo:
- si applica anche ai veicoli utilizzati esclusivamente in aree con accesso ristretto, come aeroporti, porti o aree industriali;
- copre il cosiddetto rischio statico, ossia i danni causati dal veicolo anche quando non è in circolazione attiva.
Sono tuttavia previste specifiche deroghe, tra cui:
- veicoli formalmente ritirati dalla circolazione;
- veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto;
- veicoli per i quali sia stata attivata una sospensione formale della copertura assicurativa.
Sospensione della copertura assicurativa
Una delle novità più rilevanti per i proprietari di veicoli riguarda la possibilità di sospendere la polizza RC auto.
La sospensione:
- può avere una durata massima complessiva di nove mesi nell’arco dell’annualità;
- deve essere comunicata formalmente all’impresa assicuratrice;
- comporta l’interruzione temporanea della copertura.
In caso di sinistro verificatosi durante il periodo di sospensione, interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private e dell’art. 193 del Codice della Strada.
Gare e competizioni sportive
La direttiva chiarisce il regime assicurativo applicabile alle gare e competizioni motoristiche.
Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a:
- stipulare una polizza di responsabilità civile auto;
- fornire la copertura assicurativa come condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
Tale obbligo è previsto dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private e mira a garantire un adeguato livello di tutela per partecipanti, spettatori e terzi.
Adeguamento dei massimali minimi di copertura
Un ulteriore profilo di armonizzazione europea riguarda i massimali minimi di copertura assicurativa.
La Commissione europea è ora tenuta ad aggiornare, con cadenza quinquennale, gli importi minimi previsti dalla normativa, tenendo conto dell’andamento dell’inflazione, come già stabilito dalla direttiva 2009/103/CE.
Ciò consente di preservare nel tempo l’effettività del risarcimento del danno in favore delle vittime.
Preventivatore unico RC auto (Preventivass)
In un’ottica di maggiore trasparenza e concorrenza, è stato introdotto il Preventivass, un sistema pubblico e indipendente per il confronto delle polizze RC auto.
Il preventivatore:
- consente di confrontare prezzi e condizioni contrattuali;
- è accessibile tramite i siti istituzionali di IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy (link al sito del Ministero);
- è disciplinato dall’art. 132.1 del Codice delle Assicurazioni Private.
Attestato di rischio e sinistrosità pregressa
La direttiva interviene anche sul tema dell’attestato di rischio, prevedendo:
- l’uniformazione del formato e dei contenuti a livello europeo;
- una più agevole circolazione delle informazioni sulla sinistrosità pregressa tra Stati membri.
L’obiettivo è favorire la mobilità degli assicurati e garantire un trattamento equo in caso di stipula di polizze in altri Paesi UE (art. 134 Codice delle Assicurazioni Private).
Copertura assicurativa dei rimorchi
Un’importante novità riguarda la responsabilità civile dei rimorchi.
Qualora il rimorchio sia dotato di una polizza assicurativa autonoma, il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del rimorchio.
L’impresa assicuratrice ha inoltre l’obbligo di:
- informare il danneggiato sull’identità dell’assicuratore del veicolo trainante;
- indicare i meccanismi di intervento del Fondo di garanzia, se necessari.
La disciplina si coordina con il Regolamento (CE) n. 864/2007.
Insolvenza dell’assicuratore e organismi di indennizzo
La direttiva rafforza la tutela delle vittime anche in caso di insolvenza dell’impresa assicuratrice.
È previsto un sistema di organismi di indennizzo, fondato sul principio di reciprocità tra i fondi di garanzia degli Stati membri, che assicura il risarcimento dei danni anche in contesti transfrontalieri (artt. 283 e 288 Codice delle Assicurazioni Private; direttiva 2009/138/CE).
Esclusioni dalla nozione di veicolo
Restano escluse dalla definizione di veicolo:
- le sedie a rotelle per persone con disabilità;
- le macchine per bambini che non raggiungono le soglie di peso e velocità previste dalla normativa.
Conclusioni
La Direttiva (UE) 2021/2118 segna un passaggio decisivo nell’evoluzione della disciplina della RC auto, ampliando l’ambito dell’obbligo assicurativo, rafforzando la protezione delle vittime e introducendo strumenti di maggiore trasparenza e uniformità a livello europeo.
Le novità richiedono particolare attenzione da parte di proprietari di veicoli, imprese assicurative e operatori del diritto, chiamati a confrontarsi con un quadro normativo più articolato ma anche più coerente con le esigenze della mobilità moderna.
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F.A.Q.
La RC auto è obbligatoria anche per i monopattini elettrici?
Sì, se rientrano nei limiti di peso e velocità previsti dalla normativa e sono individuati dal decreto ministeriale.
La copertura assicurativa vale anche su area privata?
Sì, l’obbligo sussiste se il veicolo è utilizzato come mezzo di trasporto, indipendentemente dal luogo.
È possibile sospendere la polizza RC auto?
Sì, fino a un massimo di nove mesi nell’annualità, previa comunicazione all’assicuratore.
Cosa succede se l’assicuratore è insolvente?
Interviene l’organismo di indennizzo e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche in ambito UE.
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